Fonte

RU 2007 995

Ordinanza
sugli impianti di telecomunicazione
(OIT)

Modifica del 9 marzo 2007

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 14 giugno 20021 sugli impianti di telecomunicazione è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 21a capoverso2, 31 capoverso1, 32, 32a, 33 capoverso2,

capoverso 1ter, 59 capoverso3, 62 e 64 capoverso2 della legge del 30 aprile 19972 sulle telecomunicazioni (LTC); vista la legge federale del 6 ottobre 19953 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC),

Art. 6 cpv.4

Devono soddisfare solo le esigenze fondamentali dell’articolo 7 capoverso1 lettera a:

  1. gli impianti di telecomunicazione che provocano interferenze impiegati nell’interesse della sicurezza pubblica dalla polizia e dalle autorità incaricate dell’esecuzione delle pene;

  2. i sistemi di localizzazione e di sorveglianza impiegati nell’interesse della sicurezza pubblica dalle autorità.

Art. 16 lett. i

Non sono soggetti alla valutazione della conformità e al contrassegno:

i. gli impianti terminali di telecomunicazione collegati per filo installati ed esercitati esclusivamente allo scopo di effettuare prove tecniche per un massimo di 18 mesi;

Art. 17 cpv. 1bis, 1ter e 2

Gli impianti di telecomunicazione di cui all’articolo 6 capoverso4 lettera a possono essere offerti e consegnati solo alla polizia e alle autorità incaricate dell’esecuzione delle pene.

Gli impianti di telecomunicazione di cui all’articolo 6 capoverso4 lettera b possono essere offerti e consegnati solo alle autorità.

Gli impianti riceventi di radiocomunicazione per l’ascolto di trasmissioni di radiocomunicazione pubbliche ai sensi dell’articolo 8 capoverso1 lettera e dell’ordinanza del 9 marzo 20074 sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione possono essere offerti unicamente a tale scopo.

Art. 18 cpv.3

Chi vuole installare ed esercitare per dimostrazione un impianto di radiocomunicazione che non soddisfa le condizioni richieste per la sua immissione in commercio deve ottenere la necessaria concessione (art. 37 dell’O del 9 mar. 20075 sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione).

Art. 19

Abrogato

Titolo prima dell’art. 20

Capitolo 3 Offerta, immissione in commercio, installazione ed esercizio di impianti

di telecomunicazione usati

Art. 20 rubrica e cpv.1

Offerta e immissione in commercio di impianti di telecomunicazione usati

Gli impianti di telecomunicazione usati possono essere offerti e immessi in commercio unicamente se rispettano le disposizioni in vigore al momento in cui erano stati offerti o immessi in commercio per la prima volta.

Art. 20a Installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazione usati

In caso di modifiche sostanziali delle norme tecniche applicabili, l’Ufficio federale emana se necessario prescrizioni tecniche e amministrative relative agli impianti di telecomunicazione usati già installati ed esercitati.

Art. 23 cpv.1, 3, 4 e 6

L’Ufficio federale è autorizzato, nell’ambito dei controlli, a richiedere alla persona responsabile dell’offerta o dell’immissione in commercio i documenti e le informazioni necessari per verificare se gli impianti di telecomunicazione sono conformi alle disposizioni della presente ordinanza e alle proprie prescrizioni, nonché a esigere la consegna gratuita di impianti per esaminarli o farli esaminare da uno dei servizi di cui all’articolo 15.

L’Ufficio federale può fare esaminare gli impianti da uno dei servizi indicati di cui all’articolo 15 se:

  1. la persona responsabile dell’offerta o dell’immissione in commercio non fornisce tutti o parte dei documenti o delle informazioni richiesti entro il termine fissato dall’Ufficio federale;

  2. suppone che gli impianti di telecomunicazione non rispettino le prescrizioni in vigore;

  3. suppone che una dichiarazione di conformità o qualsiasi altro certificato presentato non corrisponda all’impianto;

  4. dalla dichiarazione di conformità non risulta chiaramente che l’impianto di telecomunicazione rispetta le esigenze richieste;

  5. lo richiede la persona responsabile dell’offerta o dell’immissione in commercio.

Abrogato

Prima di far esaminare gli impianti da un servizio di cui all’articolo 15, l’Ufficio federale sente la persona responsabile dell’offerta o dell’immissione in commercio.

Art. 26

Fattesalve modifiche sostanziali delle norme tecniche applicabili, i seguenti impianti di telecomunicazione usati possono ancora essere offerti e immessi in commercio:

  1. gli impianti di telecomunicazione omologati secondo l’ordinanza del 25 marzo 19926 sugli impianti d’utente;

  2. gli impianti di diffusione e di ridiffusione approvati dall’Azienda delle PTT7 secondo l’ordinanza del 16 marzo 19928 sulla radiotelevisione;

  3. gli impianti di telecomunicazione omologati secondo l’ordinanza del 6 ottobre 19979 sugli impianti di telecomunicazione;

[RU 1992 901, 1993 2551, 1995 5241. RU 1997 2853 art. 34 cpv. 1]

Attualmente «Swisscom SA»

[RU 1992 680 2516, 1993 3357, 1994 3083, 1995 1406, 1996 2243 n. I 67, 1997 152. RU 1997 2903 art. 57]

[RU 1997 2853, 1999 370, 2000 1058 3012. RU 2002 2068 art. 32]

d. gli impianti di telecomunicazione conformi alle esigenze fondamentali di cui all’articolo5 della Direttiva 98/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 199810, relativa alle apparecchiature terminali di telecomunicazione e alle apparecchiature di stazioni terrestri di comunicazione via satellite, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità e che sono stati oggetto di una procedura di valutazione della conformità prima del 1° maggio 2000.

Gli impianti di telecomunicazione che cumulativamente soddisfano le condizioni seguenti possono ancora essere installati ed esercitati senza essere sottoposti a una procedura di valutazione della conformità se:

  1. non erano soggetti all’ordinanza del 25 marzo 1992 sugli impianti d’utente;

  2. dovevano essere oggetto di una procedura di valutazione della conformità secondo l’ordinanza del 6 ottobre 1997 sugli impianti di telecomunicazione;

  3. sono stati installati ed esercitati prima del 1° gennaio 1998, oppure corrispondono in tutti i punti a un campione di una serie installato ed esercitato prima del 1° gennaio 1998.

Gli impianti di cui al capoverso2 non possono essere offerti né immessi in commercio senza essere oggetto di una procedura di valutazione della conformità.

La sostituzione degli impianti di cui al capoverso2 con impianti identici non sottoposti a una nuova procedura di valutazione della conformità può essere autorizzata dall’Ufficio federale qualora importanti motivi economici lo esigano.

In caso di modifiche sostanziali delle norme tecniche applicabili, l’Ufficio federale emana se necessario prescrizioni tecniche e amministrative relative agli impianti di telecomunicazione già offerti o immessi in commercio.

Gli impianti riceventi di radiocomunicazione e gli impianti di radiocomunicazione per radioamatori, che non sono stati oggetto di una procedura di valutazione della conformità prima del 1° maggio 2001, possono continuare a essere installati ed esercitati senza essere sottoposti a una procedura di valutazione della conformità. Essi non possono essere offerti né immessi in commercio senza essere oggetto di una procedura di valutazione della conformità.

Titolo prima dell’art. 27

Abrogato

Art. 27 –29

Abrogati

GU L 74 del 12.3.1998, pag.1. Il testo della direttiva è ottenibile presso l’Ufficio federale delle comunicazioni, 44, Rue de l’Avenir, casella postale, 2501 Bienne.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2007

9 marzo 2007 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz