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RU 2008 1017

Ordinanza del DFI
sulle bevande alcoliche

Modifica del 7 marzo 2008

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)
ordina:

I

L’ordinanza del DFI del 23 novembre 20051 sulle bevande alcoliche è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 8

Lo Schiller è vino ottenuto da uve nere e bianche della categoria «vini a denominazione di origine controllata» (DOC) che provengono dalla medesima parcella e sono vinificate assieme.

Art. 7 Classificazione e produzione dei vini svizzeri

La classificazione dei vini svizzeri si basa sull’articolo 63 capoverso1 della legge del 29 aprile 19982 sull’agricoltura.

Per produrre vini svizzeri devono essere utilizzati uve o mosti d’uva corrispondenti a questa classificazione.

Art. 9 Denominazione specifica

I vini svizzeri devono recare, invece della denominazione specifica «vino», il nome della categoria a cui appartengono.

Sui vini svizzeri della categoria «vini a denominazione d’origine controllata» (DOC) deve inoltre figurare la corrispondente origine geografica.

Sui vini svizzeri della categoria «vino con indicazione geografica tipica» deve inoltre figurare l’indicazione della corrispondente provenienza geografica.

Sui vini svizzeri della categoria «vino da tavola» deve inoltre figurare l’indicazione «svizzero». È vietata l'aggiunta di altre indicazioni quali origine, provenienza, vitigno o annata.

Se a un vino frizzante o a un vino spumante è stata aggiunta anidride carbonica, le denominazioni specifiche sono «vino frizzante con aggiunta di anidride carbonica» e «vino spumante con aggiunta di anidride carbonica».

Alla consegna, i vini esteri che recano una denominazione d’origine protetta (DOP, DOC ecc.) oppure un’altra denominazione tutelata dalla rispettiva legislazione estera devono soddisfare i requisiti di tale legislazione estera per quanto concerne la denominazione.

I vini diversi da quelli elencati nei capoversi precedenti possono recare soltanto la denominazione specifica «vino». Questa menzione può essere completata dall’indicazione del colore del vino. È vietata l’aggiunta di altre indicazioni quali origine, provenienza, vitigno o annata. È fatto salvo l’articolo 10 capoverso1 lettera c.

Art. 10 cpv. 3 e 4

È consentito indicare l’annata se il vino è stato prodotto con almeno l’85 per cento di uve dell’annata in questione. Le aggiunte di cui all’allegato1 capitolo I numero 25 non sono tenute in considerazione.

È consentito indicare uno o più vitigni se il vino è prodotto con almeno l’85 per cento di uve dei vitigni in questione. Se sono menzionati più vitigni, l’indicazione deve avvenire in ordine quantitativo decrescente. Le aggiunte di cui all’allegato 1 capitolo I numero 25 non sono tenute in considerazione.

Art. 13 Taglio

Per taglio s’intende la miscelazione di uve, mosti d’uve o vini di origine o provenienza diverse.

I vini svizzeri recanti una DOC, i vini svizzeri con indicazione geografica tipica e i vini svizzeri da tavola non possono essere il risultato di un taglio effettuato con vino estero.

Per quanto riguarda il taglio di vini svizzeri con vini svizzeri, vale quanto segue:

  1. i vini recanti una DOC possono essere tagliati fino al 10 per cento con vini di uguale colore;

  2. i vini con indicazione geografica tipica possono essere tagliati fino al 15 per cento con vini di uguale colore.

Alla consegna, i vini esteri che recano una denominazione d’origine protetta oppure un’altra denominazione tutelata dalla rispettiva legislazione estera devono soddisfare i requisiti di tale legislazione estera per quanto concerne il taglio.

Gli altri vini possono essere tagliati a piacimento.

Art. 33 cpv. 4 lett. a

Dopo la fermentazione è consentito aggiungere:

a. succo di bacche o di frutti;

II

L’allegato1 è modificato come segue:

Cap. II n. 1 cpv.2

Dopo l’arricchimento, il tenore di alcol dei vini svizzeri con indicazione geografica tipica e dei vini svizzeri da tavola non deve superare il 12 per cento in volume per i vini bianchi e il 12,5 per cento in volume per i vini rosé e rossi. Il tenore di alcol può però essere aumentato al massimo del2,5 per cento in volume.

III

Disposizione transitoria della modifica del 7 marzo 2008 I vini provenienti dalle vendemmie del 2008 o precedenti al 2008 e non conformi alle modifiche del 7 marzo 2008 della presente ordinanza possono essere elaborati ed etichettati secondo il diritto anteriore. Possono essere consegnati ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

IV

La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2008.

7 marzo 2008 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin