RU 2008 1199
Ordinanza
sulle banche e le casse di risparmio
(Ordinanza sulle banche, OBCR)
Modifica del 14 marzo 2008
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 17 maggio 19721 sulle banche è modificata come segue:
Art. 3a cpv. 3 lett. c
Non sono considerati depositi:
c. i saldi avere su conti clienti di negoziatori di valori mobiliari o metalli preziosi, di amministratori di beni o imprese simili se servono unicamente per operazioni di clienti e se non viene versato alcun interesse su detti conti;
Art. 62a Disposizioni transitorie della modifica del 14 marzo 2008
I negoziatori di divise attivi che ricadono nel campo di applicazione della legge a seguito della presente modifica dell’ordinanza devono annunciarsi presso l’autorità di vigilanza entro il termine di tre mesi dall’entrata in vigore della stessa.
Gli stessi devono soddisfare i requisiti posti dalla legge e presentare una richiesta d’autorizzazione entro il termine di un anno a decorrere dall’entrata in vigore della modifica dell’ordinanza. Possono continuare la loro attività fintanto che l’autorità di vigilanza non avrà reso la sua decisione circa l’autorizzazione.
In casi particolari l’autorità di vigilanza ha la facoltà prolungare i termini previsti dal presente articolo.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2008.
14 marzo 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |