RU 2008 145
Ordinanza
sugli assegni familiari
(OAFami)
del 31 ottobre 2007
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli4 capoverso3, 13 capoverso4 e 27 capoverso1 della legge del 24 marzo 20061 sugli assegni familiari (LAFam),
ordina:
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 1 Assegno di formazione
(art.3 cpv.1 lett. b LAFam)
Il diritto all'assegno di formazione sussiste per i figli che svolgono una formazione ai sensi dell’articolo 25 capoverso5 della legge federale del 20 dicembre 19462 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).
Il diritto all’assegno di formazione non sussiste tuttavia, se il reddito annuo del figlio in formazione supera l'importo massimo della rendita completa di vecchiaia dell’AVS.
Art. 2 Assegno di nascita
(art.3 cpv.2 e 3 LAFam)
Il diritto all’assegno di nascita sussiste se il regime cantonale degli assegni familiari prevede un assegno di nascita.
Se soltanto una persona ha diritto all’assegno di nascita, questo le è versato anche se il primo avente diritto agli assegni familiari per il medesimo figlio è un’altra persona.
L’assegno di nascita è versato se:
sussiste un diritto agli assegni familiari secondo la LAFam; e
nei nove mesi immediatamente precedenti la nascita del figlio la madre ha avuto in Svizzera il suo domicilio o la sua dimora abituale ai sensi dell’articolo13 della legge federale del 6 ottobre 20003 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali; se la nascita avviene prematuramente, la durata richiesta del domicilio o della dimora abituale è ridotta conforme- RS 836.21 mente all’articolo 27 dell’ordinanza del 24 novembre 20044 sulle indennità di perdita di guadagno.
Qualora più persone abbiano diritto all’assegno di nascita per il medesimo figlio, l’assegno spetta alla persona che ha diritto agli assegni familiari per il figlio in questione. Se l’assegno di nascita che spetterebbe al secondo avente diritto è più elevato, questi ha diritto alla differenza.
Art. 3 Assegno di adozione
(art.3 cpv.2 e 3 LAFam)
Il diritto all'assegno di adozione sussiste se il regime cantonale degli assegni familiari prevede un assegno di adozione.
Se soltanto una persona ha diritto all'assegno di adozione, questo le è versato anche se il primo avente diritto agli assegni familiari per il medesimo figlio è un’altra persona.
L’assegno di adozione è versato se:
sussiste il diritto agli assegni familiari secondo la LAFam;
è stata rilasciata definitivamente l’autorizzazione ad accogliere l’affiliando in vista d’adozione secondo l’articolo 11a dell’ordinanza del 19 ottobre 19775 sull’accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione; e
l’affiliando è stato effettivamente accolto in Svizzera dai futuri genitori adottivi.
Qualora più persone abbiano diritto all’assegno di adozione per il medesimo affiliando, l'assegno spetta alla persona che ha diritto agli assegni familiari per l’affiliando in questione. Se l’assegno di adozione che spetterebbe al secondo avente diritto è più elevato, questi ha diritto alla differenza.
Art. 4 Figliastri
(art.4 cpv.1 lett. b LAFam)
Un figliastro dà diritto agli assegni familiari se vive in prevalenza nell’economia domestica del patrigno o della matrigna o vi ha vissuto fino alla maggiore età.
Sono considerati figliastri anche i figli del partner ai sensi della legge del 18 giugno 20046 sull’unione domestica registrata.
Art. 5 Affiliati
(art.4 cpv.1 lett. c LAFam) Gli affiliati danno diritto agli assegni familiari se i genitori affilianti si sono assunti gratuitamente e durevolmente le spese di mantenimento e d’educazione conformemente all’articolo 49 capoverso1 dell’ordinanza del 31 ottobre 19477 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
Art. 6 Fratelli, sorelle e abiatici; assunzione della parte prevalente del
mantenimento (art.4 cpv.1 lett. d LAFam) L’avente diritto provvede prevalentemente al mantenimento se:
il bambino vive nella sua economia domestica e il contributo versato da terzi per il mantenimento non supera l'importo massimo della rendita completa per orfani dell’AVS; o se
versa per il mantenimento del bambino, che non vive nella sua economia domestica, un contributo pari almeno all'importo massimo della rendita completa per orfani dell’AVS.
Art. 7 Figli residenti all’estero; condizioni del diritto
(art.4 cpv. 3 LAFam)
Per i figli residenti all’estero, gli assegni familiari sono versati unicamente nella misura in cui lo prescrivono accordi internazionali e a condizione che:
il diritto ad un assegno familiare non sussista anche all’estero;
il diritto in Svizzera derivi da un’attività lucrativa;
l’assegno familiare sia destinato ad un figlio nei confronti del quale sussiste un rapporto di filiazione ai sensi del Codice civile8 (art.4 cpv.1 lett. a LAFam); e
il figlio non abbia ancora compiuto il 16° anno d’età.
Per i salariati assicurati obbligatoriamente all’AVS conformemente all’articolo 1a capoverso1 lettera c o capoverso3 lettera a LAVS9 o in virtù di un accordo internazionale, il diritto agli assegni familiari per figli residenti all’estero sussiste anche in assenza di obblighi internazionali, sempre che siano adempiute le condizioni di cui al capoverso1 lettere a e c.
Art. 8 Figli residenti all’estero; adeguamento degli assegni familiari al potere d’acquisto
(art.4 cpv.3 e 5 cpv. 3 LAFam)
Per l’adeguamento degli assegni familiari al potere d’acquisto si applicano i tassi seguenti:
se il potere d’acquisto nello Stato di domicilio del figlio corrisponde ad oltre due terzi del potere d’acquisto in Svizzera, è versato il 100 per cento dell’importo minimo legale;
se il potere d’acquisto nello Stato di domicilio del figlio corrisponde ad oltre un terzo, ma al massimo a due terzi del potere d’acquisto in Svizzera, sono versati due terzi dell’importo minimo legale;
se il potere d’acquisto nello Stato di domicilio del figlio corrisponde al massimo ad un terzo del potere d’acquisto in Svizzera, è versato un terzo dell’importo minimo legale.
La classificazione degli Stati di domicilio è adeguata alla stessa data in cui sono adeguati gli importi minimi degli assegni familiari.
La classificazione di uno Stato in una delle categorie di cui al capoverso1 è effettuata sulla base dei dati pubblicati dalla Banca mondiale di Washington (Purchasing Power Parities). I dati determinanti sono quelli disponibili tre mesi prima dell’entrata in vigore della LAFam o dell’adeguamento degli importi minimi secondo l’articolo5 capoverso 3 LAFam. L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali pubblica nelle direttive un elenco dei Paesi e la rispettiva classificazione.
Sezione 2 Ordinamento degli assegni familiari per i salariati
Art. 9 Succursali
(art.12 cpv. 2 LAFam) Si considerano succursali gli istituti e gli stabilimenti in cui è esercitata a tempo indeterminato un’attività artigianale, industriale o commerciale.
Art. 10 Durata del diritto agli assegni familiari per il periodo successivo all’estinzione del diritto allo stipendio; coordinamento
(art.13 cpv.1, 2 e 4 LAFam)
Se il salariato è impossibilitato a lavorare per uno dei motivi elencati all’articolo 324a capoversi1 e 3 del Codice delle obbligazioni (CO)10, gli assegni familiari sono versati ancora per il mese in cui è iniziato l’impedimento al lavoro e per i tre mesi seguenti, anche se il diritto legale al salario è estinto.
Il diritto agli assegni familiari continua a sussistere anche senza diritto legale allo stipendio durante:
un congedo di maternità di al massimo16 settimane;
un congedo giovanile secondo l’articolo 329e capoverso 1 CO.
Se il salariato decede, gli assegni familiari sono versati ancora per il mese corrente e per i tre mesi successivi.
Art. 11 Cassa di compensazione per assegni familiari competente
(art.13 cpv.4 lett. b LAFam)
Se una persona è impiegata presso più datori di lavoro, è competente la cassa di compensazione per assegni familiari del datore di lavoro che versa il salario più elevato.
L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali emana direttive per la determinazione della cassa di compensazione per assegni familiari competente nel caso in cui l’assicurato eserciti attività saltuarie presso più datori di lavoro.
Art. 12 Casse di compensazione per assegni familiari autorizzate
(art. 14 LAFam)
Una cassa di compensazione per assegni familiari cui è affiliato un unico datore di lavoro (cassa aziendale) non può essere riconosciuta quale cassa di compensazione per assegni familiari secondo l’articolo14 lettera a LAFam.
Le casse di compensazione per assegni familiari secondo l’articolo14 lettera c LAFam devono annunciarsi all’autorità competente del Cantone in cui intendono esercitare la loro attività.
Art. 13 Finanziamento delle casse di compensazione per assegni familiari
(art.15 cpv.1 lett. b e cpv. 3 LAFam)
Le casse di compensazione per assegni familiari sono finanziate attraverso contributi, proventi della riserva di fluttuazione, prelievi dalla medesima e pagamenti nel quadro di un'eventuale perequazione cantonale degli oneri.
La riserva di fluttuazione è adeguata se ammonta almeno al 20 per cento e al massimo al 100 per cento delle uscite annue medie per gli assegni familiari.
Art. 14 Impiego delle eccedenze di liquidazione
(art.17 cpv.2 lett. e LAFam) Eccedenze derivanti dalla fusione o dallo scioglimento di casse di compensazione per assegni familiari secondo l’articolo14 lettere a o c LAFam sono impiegate per gli assegni familiari.
Sezione 3 Cassa di compensazione per assegni familiari della Cassa federale
di compensazione
Art. 15
La Cassa federale di compensazione (CFC) gestisce una cassa di compensazione per assegni familiari per l'Amministrazione federale, i tribunali della Confederazione e le aziende federali. Vi possono essere affiliate anche altre istituzioni sottoposte all'alta vigilanza della Confederazione o aventi stretti rapporti con essa.
La cassa di compensazione per assegni familiari della CFC è un fondo speciale della Confederazione ai sensi dell’articolo 52 della legge federale del 7 ottobre 200511 sulle finanze della Confederazione.
La Confederazione mette a disposizione della cassa di compensazione per assegni familiari della CFC il personale, i locali e i mezzi d’esercizio necessari contro pagamento di indennità. L’indennizzo alla Confederazione e le altre spese amministrative sono a carico dei datori di lavoro. Questi partecipano anche alla costituzione della riserva di fluttuazione.
Il Dipartimento federale delle finanze, d’intesa con il Dipartimento federale dell’interno e il Dipartimento federale degli affari esteri, può emanare disposizioni esecutive concernenti in particolare l’organizzazione, l’affiliazione alla cassa, il controllo dei datori di lavoro, la struttura dei contributi, le spese amministrative, la costituzione della riserva di fluttuazione e la revisione della cassa.
Sezione 4 Ordinamento degli assegni familiari per le persone prive
di attività lucrativa
Art. 16 Persone prive di attività lucrativa
(art.19 cpv. 1 LAFam) Non sono considerate persone prive di attività lucrativa ai sensi della LAFam:
le persone che percepiscono una rendita di vecchiaia AVS dopo aver raggiunto l'età ordinaria di pensionamento;
le persone non separate il cui coniuge esercita un’attività lucrativa indipendente ai sensi dell’AVS o percepisce una rendita di vecchiaia AVS;
le persone i cui contributi all’AVS sono ritenuti pagati conformemente all’articolo3 capoverso 3 LAVS12.
Art. 17 Determinazione del reddito delle persone prive di attività lucrativa
(art.19 cpv. 2 LAFam) Per la determinazione del reddito delle persone prive di attività lucrativa è determinante il reddito imponibile secondo la legge federale del 14 dicembre 199013 sull’imposta federale diretta.
Art. 18 Regolamentazioni cantonali più favorevoli
I Cantoni possono stabilire regolamentazioni più favorevoli per gli aventi diritto.
Sezione 5 Diritto di ricorso delle autorità
Art. 19
L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali e le casse di compensazione per assegni familiari interessate sono legittimate a ricorrere davanti al Tribunale federale contro le sentenze dei tribunali cantonali delle assicurazioni. L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali è legittimato a ricorrere anche contro le sentenze del Tribunale amministrativo federale.
Le sentenze vanno inoltrate alle autorità legittimate a ricorrere mediante lettera raccomandata.
Sezione 6 Statistica
Art. 20
Per gli assegni familiari è allestita una statistica nazionale. Sono prese in considerazione tutte le prestazioni ai sensi della LAFam in favore dei salariati, delle persone prive di attività lucrativa e, se le regolamentazioni cantonali lo prevedono, dei lavoratori indipendenti.
I dati contenuti nella statistica concernono in particolare:
le casse di compensazione per assegni familiari, i datori di lavoro affiliati e i redditi soggetti all’obbligo di contribuzione;
il finanziamento degli assegni familiari e delle spese amministrative;
l’importo delle prestazioni versate;
gli aventi diritto e i figli.
I Cantoni rilevano i dati presso le casse di compensazione per assegni familiari. L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali emana direttive concernenti la rilevazione, il trattamento e la classificazione dei dati per Cantone.
Sezione 7 Disposizioni finali
Art. 21 Esecuzione
L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha il compito di eseguire la presente ordinanza, fatti salvi gli articoli15 e 23 capoverso2.
Art. 22 Modifica del diritto vigente
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’Allegato.
Art. 23 Disposizioni transitorie
La riserva di fluttuazione di cui all’articolo13 capoverso2 va ridotta entro tre anni se, all’entrata in vigore della LAFam, supera l’importo delle uscite annue medie.
Entro tre anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, la cassa di compensazione per assegni familiari della CFC rimborsa alla Confederazione le spese per la propria istituzione più un interesse conforme al mercato. La cassa addossa le spese ai datori di lavoro.
Art. 24 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.
31 ottobre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |
Allegato
(art. 22) Modifica del diritto vigente Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:
1. Ordinanza quadro LPers del 20 dicembre 200014
Art. 10 Assegni familiari e prestazioni integrative
Il datore di lavoro versa all’impiegato l’assegno familiare previsto dalla legge del 24 marzo 200615 sugli assegni familiari (LAFam).
Se l’assegno familiare è inferiore agli importi di cui al capoverso3, il datore di lavoro versa all’impiegato prestazioni integrative conformemente alle disposizioni esecutive relative alla LPers. La LAFam è applicabile per analogia alle prestazioni integrative.
L’importo annuo dell’assegno familiare, sommato alle prestazioni integrative, ammonta ad almeno:
3800 franchi per il primo figlio che ha diritto all’assegno;
2400 franchi per ogni ulteriore figlio che ha diritto all’assegno;
3000 franchi per ogni ulteriore figlio che ha diritto all’assegno, ha compiuto il sedicesimo anno d’età e segue una formazione.
Il diritto alle prestazioni integrative cessa con l’estinzione del diritto all’assegno familiare.
2. Ordinanza del 3 luglio 200116 sul personale federale
Art. 38 cpv.1
Il salario, l’indennità di residenza e gli assegni degli impiegati a tempo parziale corrispondono al loro tasso di occupazione. È fatto salvo l’articolo 51a.
Art. 44 cpv.2 lett. h e i
La compensazione del rincaro è versata su:
l’assegno familiare e le prestazioni integrative;
l’assegno per l’assistenza a congiunti.
Art. 51 Diritto all’assegno familiare
L’assegno familiare è versato fino a quando i figli compiono il 18° anno d’età. Per i figli in formazione e per i figli che presentano un'incapacità al guadagno (art.7 della legge federale del 6 ottobre 200017 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali) è versato al massimo fino al compimento del 25° anno d’età.
Art. 51a Prestazioni che integrano l’assegno familiare
L’autorità competente secondo l’articolo2 versa all’impiegato prestazioni che integrano l’assegno familiare, nella misura in cui questo è inferiore a:
4063 franchi per il primo figlio che ha diritto all’assegno;
2623 franchi per ogni ulteriore figlio che ha diritto all’assegno;
3000 franchi per ogni ulteriore figlio che ha diritto all’assegno, ha compiuto il sedicesimo anno d’età e segue una formazione.
L’importo delle prestazioni integrative corrisponde alla differenza tra l’importo di cui al capoverso1 e l’assegno familiare. Nel calcolo, sono aggiunti all’assegno familiare:
gli assegni familiari percepiti da altre persone secondo la legge del 24 marzo 200618 sugli assegni familiari;
gli assegni familiari, gli assegni per i figli e gli assegni di custodia percepiti dall’impiegato o da altre persone presso altri datori di lavoro.
Gli impiegati che hanno un tasso di occupazione inferiore al 50 per cento ricevono le prestazioni integrative soltanto se si tratta di casi di rigore. Se più impiegati hanno diritto ad assegni familiari per il medesimo figlio, le prestazioni integrative sono versate loro a condizione che il tasso di occupazione complessivo ammonti almeno al 50 per cento.
Art. 51b Assegno per il sostegno a congiunti
La metà dell’importo dell’assegno di cui all’articolo 51a capoverso1 lettera b può essere versata a impiegati:
il cui coniuge o partner registrato è impossibilitato durevolmente a esercitare un’attività lucrativa a causa di una malattia grave;
che provvedono al sostegno di parenti prossimi su ordine dell’autorità.
Art. 62 cpv.2
L’assegno per il sostegno a congiunti previsto dall’articolo 51b è versato nella stessa misura.
Art. 83 cpv.2 e 3
Sono soggetti del tutto o in parte all’adeguamento al potere d’acquisto, per eccesso o per difetto, lo stipendio, l’assegno per il sostegno a congiunti, gli importi forfetari per attività di pubbliche relazioni e le indennità per inconvenienti connessi al lavoro e per mobilità.
Per l’adeguamento degli assegni familiari e delle prestazioni integrative al potere d’acquisto, è applicabile per analogia l’articolo 8 dell’ordinanza del 31 ottobre 200719 sugli assegni familiari.
Art. 86 cpv.1
Il datore di lavoro assume le spese supplementari per assicurazioni rese necessarie dal soggiorno all’estero del personale distaccato, del coniuge, del partner registrato e dei figli che danno diritto ad assegni familiari.
3. Ordinanza dell’11 novembre 195220 sugli assegni familiari nell’agricoltura
Art. 1 cpv.3
Abrogato
Art. 2
I lavoratori agricoli assunti solo temporaneamente da un datore di lavoro agricolo hanno diritto agli assegni familiari per il periodo d'impiego. Se la durata dell’attività agricola è inferiore a un mese civile, gli assegni familiari sono calcolati sulla base di importi giornalieri.
Art. 2a Concorso di diritti
I lavoratori agricoli che svolgono allo stesso tempo un’attività salariata non agricola hanno diritto alla differenza tra gli assegni familiari derivanti dall’attività salariata non agricola e gli assegni familiari secondo la LAF. Hanno inoltre diritto all’assegno per l’economia domestica secondo la LAF.
Se, in caso di concorso di diritti di più persone, il secondo avente diritto ai sensi dell’articolo7 capoverso1 della legge del 24 marzo 200621 sugli assegni familiari (LAFam) ha diritto agli assegni familiari in virtù della LAF e l’importo che gli spetterebbe è più elevato di quello spettante al primo avente diritto in virtù di un ordinamento cantonale sugli assegni familiari, al secondo avente diritto spetta la differenza.
L’assegno per l’economia domestica secondo la LAF è versato indipendentemente dal fatto che un'altra persona abbia diritto ad assegni familiari.
Art. 3b Concorso di diritti
Il contadino di condizione indipendente occupato principalmente nell’agricoltura che esercita un’attività accessoria salariata ha diritto alla differenza tra gli assegni familiari derivanti dall’attività accessoria e gli assegni familiari secondo la LAF.
Se, in caso di concorso di diritti di più persone, il secondo avente diritto ai sensi dell’articolo7 capoverso 1 LAFam22 ha diritto agli assegni familiari in virtù della LAF e l’importo che gli spetterebbe è più elevato di quello spettante al primo avente diritto in virtù di un ordinamento cantonale sugli assegni familiari, al secondo avente diritto spetta la differenza.