RU 2008 1785
Ordinanza
concernente la sicurezza delle macchine
(Ordinanza sulle macchine, OMacch)
del 2 aprile 2008
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli4 e 16 capoverso2 della legge federale del 19 marzo 19761 sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (LSIT); visto l’articolo 83 capoverso1 della legge federale del 20 marzo 19812 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF); in esecuzione della legge del 24 giugno 19023 sugli impianti elettrici (LIE); in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19954 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC),
ordina:
Art. 1 Oggetto, campo d’applicazione, definizioni e diritto applicabile
La presente ordinanza disciplina la messa in circolazione e i controlli ulteriori (sorveglianza del mercato) di macchine secondo la direttiva relativa alle macchine5.
Il campo d’applicazione è disciplinato dall’articolo1 della direttiva relativa alle macchine. L’articolo3 della stessa si applica per analogia. Al posto degli atti legislativi dell’UE, ai quali rimanda l’articolo1 paragrafo2 lettere e e k della direttiva relativa alle macchine, si applicano gli atti normativi svizzeri di cui all’allegato 1 numero2.
Per le definizioni si applica l’articolo2 della direttiva relativa alle macchine; sono fatte salve le definizioni equivalenti di cui all’allegato1 numero1 della presente ordinanza.
Nella misura in cui la presente ordinanza non contiene particolari disposizioni, sono applicabili alle macchine le disposizioni dell’ordinanza del 12 giugno 19956 sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (OSIT).
RS 819.14
Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione), GU L 157, del 9.6.2006, p. 24, modificata da GU L 76 del 16.3.2007, p. 35. Il testo della direttiva può essere richiesto all’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.
Art. 2 Condizioni per la messa in circolazione
È lecito mettere in circolazione macchine soltanto se:
non mettono in pericolo né la sicurezza né la salute delle persone e di eventuali animali domestici, né l’integrità dei beni quando sono installate e mantenute in modo corretto e utilizzate conformemente ai loro scopi e in condizioni ragionevolmente prevedibili; e
soddisfano le esigenze fissate nelle seguenti disposizioni della direttiva relativa alle macchine: articolo 5 paragrafo1 lettere a–e, nonché paragrafi2 e 3, e articoli12 e 13.
La messa in servizio di macchine equivale alla messa in circolazione se quest’ultima non è avvenuta in precedenza.
Per la presentazione di macchine in occasione di fiere, esposizioni o manifestazioni simili si applica l’articolo6 paragrafo3 della direttiva relativa alle macchine.
Art. 3 Norme tecniche
La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) indica quali norme tecniche sono appropriate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute secondo l’allegato I della direttiva relativa alle macchine.
Art. 4 Organismi di valutazione della conformità
Gli organismi di valutazione della conformità devono, ciascuno per il campo di sua competenza:
essere accreditati ai sensi dell’ordinanza del 17 giugno 19967 sull’accreditamento e sulla designazione;
essere riconosciuti dalla Svizzera nel quadro di un accordo internazionale; oppure
essere altrimenti abilitati dal diritto federale.
Gli organismi di valutazione della conformità informano l’autorità federale competente del relativo campo specifico se l’attestato d’esame del tipo o l’ammissione del sistema di garanzia della qualità sono sospesi, revocati o sottoposti a limitazioni, oppure se è necessario l’intervento dell’autorità competente.
Art. 5 Controllo ulteriore (sorveglianza del mercato)
Il controllo ulteriore (sorveglianza del mercato) è retto dagli articoli 11–13a
I competenti organi di controllo attuano in Svizzera i provvedimenti decisi dalla Commissione europea in base agli articoli8 e 9 della direttiva relativa alle macchine. I divieti o le limitazioni di messa in circolazione o le revoche di macchine sono pubblicati nel Foglio federale.
Art. 6 Modifica del diritto vigente
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato2.
Art. 7 Periodo transitorio per apparecchi portatili di fissazione con carica esplosiva e altri apparecchi da sparo
Apparecchi portatili di fissazione con carica esplosiva e altri apparecchi da sparo con funzione di utensile possono ancora essere messi in circolazione fino al 29 giugno 2011 conformemente al diritto anteriore.
Art. 8 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 29 dicembre 2009.
2 aprile 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |
Allegato 1
(art.1 cpv. 3) Equivalenze terminologiche e normative 1. Ai fini della corretta interpretazione della direttiva relativa alle macchine 2006/42/CE9, a cui si rinvia nella presente ordinanza, si applicano le seguenti equivalenze terminologiche:
Espressione CE Espressione svizzera Immissione sul mercato all’interno della Messa in circolazione in Svizzera Comunità Messa in servizio all’interno della Comunità Messa in servizio in Svizzera Persona stabilita all’interno della Comunità Persona domiciliata in Svizzera Stato membro Svizzera Nazionale Svizzero Sorveglianza del mercato Controllo ulteriore Organismo notificato Organismo di valutazione della conformità Dichiarazione CE di conformità Dichiarazione di conformità Attestato d’esame CE del tipo Attestato d’esame del tipo Esame CE del tipo Esame del tipo Procedura per la certificazione di esame CE Procedura per la certificazione di del tipo esame
GU L 157 del 9.6.2006, p. 24, modificata da GU L 76 del 16.3.2007, p. 35.
2. Atti normativi svizzeri corrispondenti alle direttive CE citate nella direttiva relativa alle macchine Direttiva 2003/37/CE: Direttiva 2003/37/CE del Ordinanza del 19 giugno Parlamento europeo e del Consiglio, del 1995 concernente le esigenze 26 maggio 2003, relativa all’omologazione dei tecniche per i trattori agricoli trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle e i loro rimorchi (OETV2; loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei RS 741.413) sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e che abroga la direttiva 74/150/CEE (GU L 171 del 9.7.2003, p. 1) Direttiva 70/156/CEE: Direttiva 70/156/CEE del Ordinanza del 19 giugno Consiglio del 6 febbraio 1970, concernente il 1995 concernente le esigenze ravvicinamento delle legislazioni degli Stati tecniche per gli autoveicoli di Membri relative all’omologazione dei veicoli a trasporto e i loro rimorchi motore e dei loro rimorchi (GU L 42 del 23.2.1970, (OETV1; RS 741.412)
p.1, ultima modificazione mediante ordinanza (CE)
Art. N. 715 /2007, GU L 171 del 29.06.2007, p. 1)
Direttiva 2002/24/CE: Direttiva 2002/24/CE del Ordinanza del 2 settembre Parlamento europeo del Consiglio, del 18 marzo 1998 concernente le esigenze 2002, relativa all’omologazione dei veicoli a tecniche per motoveicoli, motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva quadricicli leggeri a motore, 92/61/CEE del Consiglio (GU L 124 del quadricicli a motore e tricicli 09.05.2002, p.1, ultima modificazione mediante a motore (OETV3; direttiva 2006/96/CE, GU L 363 del 20.12.2006, RS 741.414)
p. 81) Direttiva 73/23/CEE: Direttiva 73/23/CEE del Ordinanza del 9 aprile 1997 Consiglio del 19 febbraio 1973, concernente il sui prodotti elettrici a bassa ravvicinamento delle legislazioni degli Stati tensione (OPBT; RS 734.26). Membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (Direttiva relativa alla bassa tensione, GU L 77 del 26.03.1973, p. 29, sostituita dalla direttiva 2006/95/CE, GU L 374 del 27.12.2006, p. 10)
Allegato 2
(art. 6) Modifica del diritto vigente Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 12 giugno 199510 sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici
Art. 2, rubrica e cpv.1
Apparecchi a gas e dispositivi di protezione individuale
1 Abrogato
Art. 3 cpv.1
Abrogato
Art. 4 cpv.1
I manuali per l’esercizio, l’uso e la manutenzione nonché gli opuscoli informativi prescritti nei requisiti essenziali di sicurezza e di salute devono essere redatti nella lingua ufficiale svizzera della regione in cui il prodotto sarà presumibilmente utilizzato.
Art. 5 cpv.1
Per gli apparecchi a gas e i DPI si devono seguire i principi di valutazione della conformità che figurano nell’allegato1.
Art. 7 cpv.2
Abrogato
Art. 8 cpv.2
Agli apparecchi a gas e ai DPI si applicano i requisiti speciali riguardanti l’approntamento della documentazione tecnica i quali figurano nell’allegato3.
Art. 9 cpv.1
I testi delle direttive menzionate nell’articolo2 possono essere richiesti all’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni fede- rali, 3003 Berna o al Centro svizzero d’informazione per norme tecniche (Centro d’informazione)11.
Titolo prima dell’art. 11
Sezione 4 Controlli ulteriori (sorveglianza del mercato)
Allegato 1 lett. A, allegato 2 lett. B e allegato 3 lett. A Abrogate
2. Ordinanza del 23 giugno 199912 sugli ascensori
Art. 1 cpv.2
Sono esclusi dal campo d’applicazione della presente ordinanza:
gli elevatori con velocità massima fino a 0,15 m/s;
gli ascensori da cantiere;
gli impianti a fune, comprese le funicolari;
gli ascensori specialmente progettati e costruiti per scopi militari o per mantenere l’ordine;
gli elevatori che servono a effettuare determinati lavori;
gli ascensori al servizio di pozzi minerari;
gli elevatori usati per sollevare artisti durante una rappresentazione;
gli elevatori installati in mezzi di trasporto;
gli elevatori collegati a una macchina e destinati esclusivamente all’accesso al posto di lavoro, compresi i punti d’ispezione e di manutenzione situati sulle macchine;
i treni a cremagliera;
le scale mobili e i trasportatori a nastro.
Art. 2 cpv.1 lett. a e abis nonché cpv.2
Nella presente ordinanza si intende per:
a. ascensore: un apparecchio che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione rispetto all’orizzontale è superiore a 15°, destinata al trasporto:
Centro svizzero d’informazione per norme tecniche (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur.
1. di persone, 2. di persone e oggetti, 3. soltanto di oggetti nella misura in cui la cabina è accessibile, vale a dire se una persona vi si può installare senza difficoltà, e se la cabina è munita di comandi al suo interno o a portata di mano della persona che vi si trova;
abis. cabina: parte dell’ascensore in cui prendono posto le persone o sono riposti gli oggetti che devono essere spostati verso l’alto o verso il basso;
Sono parimenti considerati ascensoriai sensi della presente ordinanza gli apparecchi che si spostano lungo un percorso perfettamente definito nello spazio pur non spostandosi lungo guide rigide.
Allegato 1 numero1.2 1.2 Supporto del carico Il supporto del carico di ogni ascensore deve essere una cabina. La cabina deve essere progettata e costruita in modo da offrire lo spazio e la resistenza corrispondenti al numero massimo di persone e al carico nominale dell’ascensore fissati dall’installatore. Se l’ascensore è destinato al trasporto di persone e le dimensioni lo permettono, la cabina deve essere progettata e costruita in modo da non ostacolare o impedire, per le sue caratteristiche strutturali, l’accesso e l’uso da parte dei disabili e in modo da permettere tutti gli adeguamenti appropriati destinati a facilitarne l’utilizzazione da parte loro.
3. Ordinanza del 20 novembre 200213 sulle attrezzature a pressione
Art. 1 cpv.3 lett. g n. 4 e 6
Essa non è applicabile:
g. ad attrezzature appartenenti al massimo alla categoria I ai sensi dell’articolo 9 e che rientrano nel campo d’applicazione: 4. dell’articolo2 capoverso2 dell’ordinanza del 12 giugno 199514 sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (OSIT), 6. dell’ordinanza del 2 aprile 200815 sulle macchine (OMacch);
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