RU 2008 1851
Ordinanza del DFE
sull’attestazione dell’origine non preferenziale delle merci
(OAO-DFE)
del 9 aprile 2008
Il Dipartimento federale dell’economia,
visti gli articoli6 capoverso1, 11 capoversi2 e 3, 19 capoverso3, 20 capoverso1, 24 capoverso2 e 25 capoverso1 dell’ordinanza del 9 aprile 20081 sull’attestazione dell’origine non preferenziale delle merci (OAO),
ordina:
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 1 Uffici emittenti
Le camere di commercio riportate all’allegato1 sono competenti, sul territorio interno, quali uffici emittenti per la propria giurisdizione.
Art. 2 Regole di lavorazione e trasformazione per determinati prodotti
I prodotti riportati nella tabella1 dell’allegato2 sono considerati sufficientemente lavorati o trasformati sul territorio interno ai sensi dell’articolo11 capoverso 1 lettera c OAO se sono soddisfatte le condizioni della colonna3 della medesima lista.
I prodotti riportati nella tabella2 dell’allegato2 sono considerati sufficientemente lavorati o trasformati sul territorio interno ai sensi dell’articolo11 capoverso 2 OAO solo se sono soddisfatte le condizioni della colonna3 della medesima lista.
Art. 3 Tolleranza
Nella fabbricazione di un prodotto possono essere impiegati materiali non di origine svizzera se:
il loro valore complessivo non supera il10 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto, e
l’applicazione del presente articolo non comporta il superamento della percentuale massima tollerata per determinati materiali senza attestazione originale, riportata nella colonna3 delle liste all’allegato2.
RS 946.311
Art. 4 Accessori, pezzi di ricambio e attrezzature
Accessori, pezzi di ricambio e attrezzature consegnati insieme a strumenti, macchine o veicoli hanno la stessa origine degli strumenti, delle macchine, degli apparecchi e dei veicoli assieme ai quali sono consegnati come attrezzatura ordinaria.
Per pezzi di ricambio essenziali, destinati a strumenti, macchine, apparecchi o veicoli già esportati dei capitoli 84–92 del Sistema armonizzato2 e specifiche per tali prodotti, l’origine svizzera può essere autenticata se:
si tratta di parti fondamentali in assenza delle quali gli strumenti, le macchine, gli apparecchi o i veicoli non possono essere messi in funzione e che servono a ripristinare lo stato originario della merce in questione;
il Paese destinatario prescrive la presentazione di un certificato d’origine o di un’attestazione d’origine, e
il richiedente riporta i dati necessari sul retro della domanda di attestazione, alla cifra 3 della dichiarazione del richiedente.
Sezione 2 Prescrizioni concernenti forma e procedura
Art. 5 Forma delle prove documentali dell’origine
La richiesta per il rilascio di una prova documentale dell’origine (prova documentale) è da inoltrare tramite il modulo domanda di attestazione di cui all’allegato3, debitamente firmato. Di norma il modulo deve anche essere utilizzato nell’ambito della procedura elettronica.
Il certificato d’origine è da redigere sul modulo di cui all’allegato4. Di norma il modulo deve anche essere utilizzato nell’ambito della procedura elettronica.
Il modulo domanda di attestazione è da stampare su carta di colore giallo, il modulo certificato d’origine su carta di colore verde. In caso di procedura elettronica la carta può essere di colore bianco.
L’attestazione d’origine avviene tramite l’apposizione di un timbro nel caso di fatture commerciali o di altri documenti commerciali, oppure tramite timbro digitale nel caso di procedura elettronica.
I certificati d’origine e le attestazioni d’origine sono redatti in una lingua nazionale. Se necessario, può essere utilizzata un’altra lingua. L’ufficio emittente può richiedere una traduzione autenticata in una lingua nazionale.
Del certificato d’origine e dell’attestazione d’origine possono essere autenticate altre copie. Esse devono essere contrassegnate in quanto tali.
Per la stessa merce possono essere rilasciati al contempo certificato d’origine e attestazione d’origine.
Art. 6 Dichiarazione d’origine
La dichiarazione d’origine è da riportare sulla fattura commerciale o su un altro documento commerciale conformemente all’allegato5.
Art. 7 Traduzione di prove documentali estere
Per le prove documentali estere, intese quali documenti di riferimento ai sensi dell’articolo 17 OAO, l’ufficio emittente può richiedere una traduzione autenticata in una lingua nazionale.
Art. 8 Procedura per la richiesta di una prova documentale
Il richiedente compila in ogni sua parte la domanda di attestazione e, se del caso, il modulo certificato d’origine. Le fatture commerciali e altri documenti commerciali che devono essere autenticati devono contenere dati corrispondenti.
La compilazione manoscritta della richiesta è eseguita a penna e in carattere stampatello.
Il richiedente deve:
provare l’origine svizzera della merce mediante documenti verificabili;
presentare una dichiarazione d’origine rilasciata all’interno del Paese; o
provare l’origine estera della merce mediante la certificazione di base o il certificato di transito oppure tramite la dichiarazione interna di cui all’articolo 17 OAO o un’attestazione equivalente.
Al fine di verificare la corrispondenza fra i documenti di cui al capoverso3 e la merce, all’ufficio emittente devono essere presentate ulteriori prove, segnatamente la fattura del fornitore intestata al richiedente, la fattura commerciale o altri documenti relativi alla transazione della merce.
Nell’ambito di una procedura semplificata o di una procedura elettronica, al momento dell’inoltro della domanda di attestazione il richiedente deve essere in possesso dei documenti di cui al capoverso3.
Quale attestazione equivalente ai sensi del capoverso3 lettera c valgono le prove dell’origine preferenziale secondo:
gli articoli1 e 9 capoverso2 dell’ordinanza dell’8 marzo 20023 sul libero scambio;
gli articoli1 e 4 dell’ordinanza del 27 giugno 19954 sul libero scambio2; e
gli articoli da 20 a 37 dell’ordinanza del 17 aprile 19965 sulle regole d’origine.
Art. 9 Accordo di semplificazione della procedura e autorizzazione per la procedura di autenticazione elettronica
Gli uffici emittenti possono trovare un accordo ai sensi dell’articolo 20 OAO qualora:
le persone e le imprese in questione presentino regolarmente domande per ottenere il rilascio di prove documentali, e
sia garantito il controllo dell’attestazione originale della merce.
Sono autorizzate ad avvalersi della procedura di autenticazione elettronica le persone e le imprese con le quali l’ufficio emittente ha concluso un accordo secondo il capoverso1.
In casi motivati gli uffici emittenti possono autorizzare persone fisiche e giuridiche che non hanno concluso un accordo ai sensi del capoverso1 ad avvalersi della procedura elettronica, a condizione che sia garantito il controllo dell’attestazione originale della merce.
Art. 10 Prove documentali per offerte nel settore degli appalti pubblici
Il richiedente espone in modo credibile all’ufficio emittente che, qualora si aggiudicasse l’appalto, la merce offerta sarà interamente ottenuta o fabbricata oppure subirà sufficienti lavorazioni o trasformazioni sul territorio interno.
I dati da riportare sulla domanda di attestazione, sul certificato d’origine o sul documento commerciale sul quale è redatta l’attestazione d’origine devono essere compilati sulla base dell’allegato6.
Art. 11 Rilascio a posteriori di prove documentali
In presenza delle prove di cui all’articolo8 capoversi3 e 4 possono essere rilasciate prove documentali a posteriori per merce già consegnata.
Art. 12 Smarrimento di prove documentali
In caso di furto, smarrimento o distruzione di una prova documentale l’esportatore può richiedere all’ufficio emittente il rilascio di un duplicato.
Il duplicato riporta l’annotazione «Duplicato», «Duplikat» o «Duplicata» nonché il numero e la data di emissione dell’originale. In aggiunta, l’annotazione può anche essere riportata in un’altra lingua.
Sezione 3 Disposizioni finali
Art. 13 Abrogazione del diritto previgente
L’ordinanza del DFE del 15 agosto 19846 sull’origine è abrogata.
Art. 14 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2008.
9 aprile 2008 Dipartimento federale dell’economia: Doris Leuthard
Allegato 1
(art. 1) Uffici emittenti Nome Giurisdizione Aargauische Industrie- und Cantone di Argovia Handelskammer, Aarau Handelskammer beider Basel, Basilea Cantoni di Basilea Città e Basilea Campagna Handels- und Industrieverein des Cantone di Berna Kantons Bern – Berner Handelskammer, Union du Commerce et de l’Industrie du Canton de Berne – Chambre de Commerce bernoise, Berna Handelskammer und Arbeitgeber- Cantone dei Grigioni verband Graubünden, Camera di commercio e Associazione degli imprenditori dei Grigioni, Chambra da commerzi ed associaziun dals patruns dal Grischun, Coira Handelskammer Freiburg, Cantone di Friburgo Chambre de commerce Fribourg, Friburgo Chambre de commerce, d’industrie et Cantone di Ginevra des services de Genève, Ginevra Glarner Handelskammer, Glarona Cantone di Glarona Chambre vaudoise du commerce et de Cantone di Vaud l’industrie, Losanna Camera di commercio, dell’industria e Cantone Ticino dell’artigianato del Cantone Ticino, Lugano Zentralschweizerische Handelskam- Cantoni di Lucerna, di Uri, di Svitto, mer, Lucerna di Obvaldo e di Nidvaldo Chambre neuchâteloise du commerce Cantone di Neuchâtel et de l’industrie, Neuchâtel Chambre de commerce et d’industrie Cantone del Giura du Jura, Delémont Industrie- und Handelskammer Cantoni di San Gallo, di Appenzello St. Gallen–Appenzell, San Gallo Esterno e di Appenzello Interno Walliser Industrie- und Cantone del Vallese Handelskammer, Chambre Valaisanne de Commerce et d’Industrie, Sion Nome Giurisdizione Solothurner Handelskammer, Soletta Cantone di Soletta Industrie- und Handelskammer Thur- Cantone di Turgovia gau, Weinfelden Handelskammer und Arbeitgeber- Cantone di Zurigo: distretto di Wintervereinigung Winterthur, Winterthur thur Zürcher Handelskammer, Zurigo Cantone di Zurigo (eccetto il distretto di Winterthur), di Sciaffusa e di Zugo, nonché il Comune tedesco di Büsingen am Hochrhein Liechtensteinische Industrie- und Principato del Liechtenstein Handelskammer, Vaduz
Allegato 2
(art.2 cpv. 1) Tabella 1 Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti materiali non originari della Svizzera affinché i prodotti trasformati possono acquisire il carattere di prodotti originari svizzeri Prodotto finito Materiali di origine estera utilizzati Cap. Prodotti delle industrie chimiche o delle Trasformazione chimica; lavora-
a 39 industrie connesse zioni o trasformazioni che permettono l’ottenimento di un prodotto qualitativamente nuovo (v. osservazioni, lett. a) 3105 Concimi minerali o chimici contenenti due Fabbricazione nella quale il valore o tre degli elementi fertilizzanti, azoto, di tutte le materie utilizzate non fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di deve eccedere il 50 per cento del questo capitolo presentati sia in tavoletta o prezzo franco fabbrica del prodotto forme simili, sia in imballaggi di peso lordo finito non eccedente10 kg 3808 Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, Fabbricazione nella quale il valore inibitori di germinazione e regolatori di cre- di tutte le materie utilizzate non scita per piante, disinfettanti e prodotti simili deve eccedere il 60 per cento del presentati in forme o imballaggi per la vendi- prezzo franco fabbrica del prodotto ta al minuto, oppure allo stato di preparazioni finito o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide 3809 Agenti di apprettatura o di finitura, accele- Fabbricazione nella quale il valore ratori di tintura o di fissaggio di materie co- di tutte le materie utilizzate non loranti e altri prodotti e preparazioni (per deve eccedere il 50 per cento del esempio, bozzine preparate e preparazioni prezzo franco fabbrica del prodotto per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle finito industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove ex 3824 Leganti preparati per forme o anime da Fabbricazione nella quale il valore fonderia; prodotti chimici e preparazioni di tutte le materie utilizzate non delle industrie chimiche o delle industrie deve eccedere il 50 per cento del connesse (comprese quelle costituite da prezzo franco fabbrica del prodotto miscele di prodotti naturali), non nominati finito né compresi altrove, esclusi:
– i leganti preparati per forme o per anime da fonderia, costituiti da resine naturali; – gli oli di lemma e l’olio di Dippel; – gli acidi naftenici e loro sali insolubili nell’acqua e loro esteri; – gli acidi solfonaftenici e loro sali insolubili nell’acqua e loro esteri; – solfonati di petrolio, ad eccezione dei solfonati di petrolio di metalli alcalini, di ammonio e d’etanolammine; – gli acidi solforici di oli di minerali bituminosi, tiofenici e loro sali; – gli scambiatori di ioni; – le composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche; – la sorbite, diversa da quella della voce 2905; – le miscele di sali con differenti anioni; – le paste costituite da gelatina per riproduzioni grafiche, anche applicate su carta e materie tessili; – gli zeoliti artificiali (filtri molecolari), puri o mescolati con silicagel. ex 3825 Prodotti residuali delle industrie chimiche o Fabbricazione nella quale il valore delle industrie connesse, non nominati né di tutte le materie utilizzate non compresi altrove; rifiuti urbani; fanghi di deve eccedere il 50 per cento del depurazione; altri rifiuti menzionati alla prezzo franco fabbrica del prodotto nota6 del presente capitolo, escluse: finito – le masse per la depurazione di gas; – le acque ammoniacali e masse depuranti esaurite, provenienti dalla depurazione del gas illuminante. ex 5003 Nastri pettinati Imbianchire o tingere o stampare ex 5105 nastri pettinati ex 5203 (v. riserva sec. osservazioni, ex 5301 lett. b) ex 5302 ex 5303 ex 5305 ex 5506 ex 5507 ex 5004 Filati, ritorti, filati spiralati Ritorcere o spiralare (con uno o più ex 5005 filati) filati ex 5006 ex 5106 ex 5107 ex 5108 ex 5109 ex 5110 5204 ex 5205 ex 5206 ex 5207 ex 5306 ex 5307 ex 5308 5401 ex 5402 ex 5403 ex 5404 ex 5405 ex 5406 5508 ex 5509 ex 5510 ex 5511 ex 5604 ex 5605 ex 5606 ex 5007 Tessuti di seta lavata Lavaggio e finitura di tessuti in seta naturale ex 5402 Filati di filamenti sintetici, testurizzati Testurizzazione di filati sintetici ex 5004 Filati non ritorti o ritorti, imbianchiti o tinti Imbianchire o mercerizzare o ex 5005 o stampati tingere o stampare filati non ritorti ex 5006 o ritorti ex 5106 (v. riserva sec. osservazioni, ex 5107 lett.
b) ex 5108 ex 5109 ex 5110 ex 5204 ex 5205 ex 5206 ex 5207 ex 5306 ex 5307 ex 5308 ex 5401 ex 5402 ex 5403 ex 5404 ex 5405 ex 5406 ex 5508 ex 5509 ex 5510 ex 5604 ex 5605 ex 5606 ex 5007 Stoffe imbianchite, tinte o stampate (tessuti, Imbianchire, tingere o stampare ex 5111 stoffe di maglia, velluti, felpe, tulli, tessuti a stoffe, con o senza lavorazioni di ex 5112 maglia annodate) rifinitura ex 5113 (v. riserva sec. osservazioni, ex 5208 lett. b) ex 5209 ex 5210 ex 5211 ex 5212 ex 5309 ex 5310 ex 5311 ex 5407 ex 5408 ex 5512 ex 5513 ex 5514 ex 5515 ex 5516 ex 5801 ex 5802 ex 5803 ex 5804 ex 5809 ex 5811 ex 5911 ex 6001 ex 6002 ex 5208 Tessuti di cotone per piumini e trapunte Rifinitura di tessuti di cotone per ex 5209 piumini e trapunte ex 5210 ex 5211 ex 5212 ex 5602 Feltri e stoffe non tessute, impregnati, Impregnare, spalmare o stratificare ex 5603 spalmati, ricoperti o stratificati feltri o stoffe non tessute ex 7106 Metalli preziosi semilavorati o in polvere Fabbricazione partendo da metalli ex 7108 preziosi greggi ex 7110 7209 Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai Modificazione a freddo della ex 7211 non legati o di acciai inossidabili o di altri sezione e/o riduzione a freddo ex 7219 acciai legati, ottenuti o rifiniti a freddo della sezione, come stirare a ex 7220 freddo, laminare a freddo, spaccare ex 7225 ex 7226 ex 7213 Vergella o bordione, di ferro o di acciai non Modificazione a freddo della ex 7221 legati o di acciai inossidabili o di altri acciai sezione e/o riduzione a freddo ex 7227 legati, ottenuti o rifiniti a freddo della sezione, come stirare a freddo, laminare a freddo ex 7215 Barre di ferro o di acciai legati o no, ottenu- Modificazione a freddo della ex 7222 ti o rifiniti a freddo sezione e/o riduzione a freddo ex 7228 della sezione, come stirare a freddo, laminare a freddo ex 7216 Profilati di ferro o di acciai non legati o di Modificazione a freddo della ex 7222 acciai inossidabili o di altri acciai legati, sezione e/o riduzione a freddo ex 7228 ottenuti o rifiniti a freddo della sezione, come stirare a freddo, laminare a freddo, rullamento (rollforming, piegatura a freddo) ex 7217 Fili di ferro o di acciai non legati o di acciai Modificazione a freddo della ex 7223 inossidabili o di altri acciai legati, ottenuti o sezione e/o riduzione a freddo ex 7229 rifiniti a freddo della sezione, come stirare a freddo,
laminare a freddo, rullamento ex 7228 Barre forate per la perforazione di acciai Modificazione a freddo della non legati, ottenute o rifinite a freddo sezione e/o riduzione a freddo della sezione, come stirare a freddo, laminare a freddo, rullamento ex 7301 Palancole di ferro o di acciaio, anche forate Modificazione a freddo della o formate da elementi riuniti, ottenute o sezione e/o riduzione a freddo rifinite a freddo della sezione, come stirare a freddo, laminare a freddo, rullamento (rollforming, piegatura a freddo) ex 7601 Alluminio greggio Ottenimento mediante trattamento termico o elettrolitico di alluminio non legato 7606 Lamiere e nastri di alluminio di spessore Fabbricazione a partire da sbozzi eccedente 0,2 mm di alluminio prelaminati 8444 Macchine per la filatura (estrusione), lo Fabbricazione nella quale il valore stiramento, la testurizzazione o il taglio di tutte le materie utilizzate non delle materie tessili sintetiche o artificiali deve eccedere il 60 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto finito 8445 Macchine per la preparazione delle materie Fabbricazione nella quale il valore tessili; macchine per la filatura, di tutte le materie utilizzate non l’accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura deve eccedere il 60 per cento del delle materie tessili e altre macchine e prezzo franco fabbrica del prodotto apparecchi per la fabbricazione dei filati finito tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili e macchine per la preparazione dei filati tessili destinati a essere utilizzati sulle macchine delle voci 8446 o 8447 8446 Telai per tessitura Fabbricazione nella quale il valore di tutte le materie utilizzate non deve eccedere il 60 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto finito 8447 Macchine e telai per maglieria, per tessuti Fabbricazione nella quale il valore cuciti con punta a maglia, per guipure, per di tutte le materie utilizzate non tulli, per pizzi, per ricami, per passamane- deve eccedere il 60 per cento del ria, per trecce, per tessuti a maglia annodate prezzo franco fabbrica del prodotto o per tessuti «tufted» finito 8448 Macchine e apparecchi ausiliari per le Fabbricazione nella quale il valore macchine delle voci 8444, 8445, 8446 o di tutte le materie utilizzate non 8447 (per esempio, ratiere, meccanismi deve eccedere il 60 per cento del
Jacquard, rompicatena e rompitrama, prezzo franco fabbrica del prodotto meccanismi per il cambio delle navette); finito parti e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine di questa voce o delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447 ( per esempio fusi, alette, guarniture per carde, pettini, barrette, filiere, navette, licci e quadri di licci, aghi, platine, uncinetti) ex 8482 Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, Trattenimento termico (tempera) e a rulli o a aghi, montati levigatura degli anelli interni e di quelli esterni, nonché il montaggio dei cuscinetti ex 8545 Elettrodi di grafite per forni elettrici, per Trasformazione di carbone amorfo apparecchi di saldatura o impianti elettrolisi in grafite mediante procedimento elettrotermico Osservazioni
I prodotti delle industrie connesse sono considerati come sufficientemente lavorati o trasformati: – allorché il processo di lavorazione provoca una trasformazione chimica o – se il prodotto ottenuto possiede caratteristiche diverse da quelle dei prodotti di base. Per provare l’avvenuta trasformazione chimica basta che, nella struttura chimica del prodotto ottenuto, possa essere dimostrata o rappresentata nella formula strutturale la presenza di molecole della sostanza di base importata o di una sostanza ad essa equivalente. Ai fini dell’interpretazione del concetto «qualitativamente nuovo» sono applicabili i seguenti criteri: – il prodotto ottenuto possiede caratteristiche nuove o proprietà nuove, oppure, data la specifica costituzione, permette nuove applicazioni; – come prova della modificazione qualitativa può pure essere preso in considerazione il particolare impegno aziendale (il suo genere, l’ampiezza e la complessità dei processi di lavorazione, le relative prestazioni lavorative, la prestazione intellettuale e l’abilità proprie, nonché i relativi impianti tecnici di fabbricazione). Nei casi in cui l’applicazione delle succitate direttive dovesse creare difficoltà, la decisione spetta all’Amministrazione federale delle dogane.
Non conferiscono tuttavia l’origine le lavorazioni di superficie come: l’imbianchimento rapido, il risciacquo, la colorazione preliminare, ecc.
Allegato 2
(art.2 cpv. 2) Tabella 2 Elenco delle lavorazioni o trasformazioni di certi merci del
capitolo 91 a cui devono essere sottoposti materiali non originari
della Svizzera affinché i prodotti trasformati possono acquisire il carattere di prodotti originari svizzeri Prodotto finito Materiali di origine estera utilizzati tariffa8 a materie non originarie, conferiscono il ex Cap. 91 Orologeria, eccetto i prodotti delle voci Fabbricazione nella quale il valore 9101, 9102, 9106, 9107 e 9108 di tutte le materie non deve eccedere il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto finito 9101 Orologi da polso, a tasca e simili (compresi Fabbricazione a partire da movii contatori di tempo degli stessi tipi), con menti della voce 9108 assemblati cassa di metalli preziosi o di placcati o in Svizzera nei quali il valore di doppiati di metalli preziosi tutte le materie utilizzate non deve eccedere il 50 per cento del valore dei pezzi del movimento 9102 Orologi da polso, da tasca e simili (compre- Fabbricazione a partire da movisi i contatori di tempo degli stessi tipi), menti della voce 9108 assemblati diversi da quelli della voce 9101 in Svizzera nei quali il valore di tutte le materie utilizzate non deve eccedere il 50 per cento del valore dei pezzi del movimento 9108 Movimenti di piccola orologeria, completi e Fabbricazione nella quale il valore montati di tutte le materie utilizzate non deve eccedere il 50 per cento del valore dei pezzi del movimento
Allegato 3
(art.5 cpv. 1) Esportatore/Mittente N. (Nome, indirizzo del richiedente) DOMANDA DI ATTESTAZIONE Destinatario Per le merci designate qui di seguito è richiesta una prova documentale dell’origine ai sensi dell’ordinanza sull’attestazione dell’origine non preferenziale delle merci (OAO) alla Paese di origine:
Indicazioni riguardanti il trasporto Osservazioni (facoltativo) Marche, numeri, numero e natura dei colli; designazione Voce della * Peso netto Valore in fr. delle merci tariffa (kg, l, m3, ecc.) doganale svizzera Importo totale della Peso lordo fattura in fr.
* Criteri d’origine (inserire la lettera che conviene) Il richiedente dichiara aver preso visione delle (basi legali, si veda retro) dichiarazioni riportate sul retro. 1. Merci di produzione propria A Merci interamente fabbricate (art. 10 OAO) Egli dichiara inoltre di aver completato, se del B Criterio del 50 % di valore aggiunto (art.11 cpv.1 lett. a OAO) caso, questi dati. C Cambiamento di voce del SA (cambiamento di voce tariffale) (art.11 cpv.1 lett. b OAO) D Regole di lista (art.11 cpv.1 lett. c e 2 OAO; art. 2 e allegato 2 Luogo e data:_________________________ OAO-DFE) E Altri fatti documentabili nell’ambito dell’attestazione dell’origine (art. 4 OAO) (indicazione nel riquadro "osservazioni") Rif.: _________________________ F Traffico di perfezionamento (art. 16 OAO) 2. Merci non di produzione propria Timbro e firma del richiedente: G Merce commerciale (art.5 e 17 OAO) (indicazioni supplementari del richiedente di cui alla cifra 2, si veda retro) 3. Accessori, pezzi di ricambio e attrezzature per merci dei capitoli
a 92 della tariffa d’uso delle dogane svizzere H Fornitura insieme con merce dei capitoli 84 a 92 (art.4 cpv. 1 OAO-DFE) I Fornitura per merce già consegnata dei capitoli 84 a 92 (art.4 cpv. 2 OAO-DFE) (indicazioni supplementari e dichiarazione del richiedente alla cifra 3, si veda retro)
Allegato 3
(seguito) Dichiarazione del richiedente 1. Merci di produzione propria: Il richiedente dichiara con la presente che le merci sono state totalmente ottenute o fabbricate o hanno subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti nella propria azienda. Le prescrizioni dell’ordinanza del 9 aprile 2008 sull’attestazione dell’origine non preferenziale delle merci (OAO) e dell’ordinanza del DFE del 9 aprile 2008 sull’attestazione dell’origine non preferenziale delle merci (OAO-DFE) sono soddisfatte in conformità ai criteri riportati nella colonna «criteri d’origine» (*).
2. Merci non di produzione propria: Il richiedente dichiara con la presente che le merci corrispondono esattamente a quelle indicate nelle fatture/nei certificati d’origine o nelle dichiarazioni d’origine qui di seguito elencati:
Fabbricante o fornitore: Data delle fatture Attestati o istituiti da: certificati d’origine / dichiarazioni d’origine:
Se la domanda di attestazione si riferisce soltanto a una parte di merce che figura su una prova di origine, il richiedente è tenuto a precisare sugli stessi.
3. Particolari dichiarazioni e informazioni per merci già consegnate dei capitoli da 84 a 92 (art. 4 cpv. 2 OAO-DFE): «Le merci summenzionate sono pezzi di ricambio essenziali, destinati alla rimessa in esercizio di _________________________________________________________ (descrizione il più dettagliata possibile degli strumenti forniti in precedenza) secondo la fattura n. ________________________ e il certificato d’origine n. _____________________ rilasciato da _________________________________ 4. Il sottoscritto richiedente dichiara sotto la sua responsabilità, a conoscenza delle prescrizioni federali e segnatamente delle disposizioni penali, la veridicità delle informazioni suddette. Egli s’impegna, su richiesta dell’Amministrazione delle dogane o della Camera di commercio interessata, a fornire tutti i documenti supplementari richiesti concernenti la prova documentale dell’origine e, se del caso, a permettere l’esame dei documenti commerciali e relativi alla fabbricazione che riguardano la merce autenticata.
Egli dichiara inoltre di non aver ancora richiesto un documento analogo per le merci in questione e s’impegna a riconsegnare i documenti concernenti l’attestazione qualora per un qualsiasi motivo gli stessi non fossero più necessari.
Allegato 4
(art.5 cpv. 2) Exporteur Nr. Exportateur No Esportatore Exporter URSPRUNGSZEUGNIS CERTIFICAT D’ORIGINE CERTIFICATO D’ORIGINE CERTIFICATE OF ORIGIN Empfänger Destinataire Destinatario Consignee Ursprungsland Pays d’origine Paese d’origine Country of origin Angaben über die Beförderung Bemerkungen (Ausfüllung freigestellt) Observations Informations relatives au transport Osservazioni (mention facultative) Observations Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa) Particulars of transport (optional declaration) Zeichen, Nummern, Anzahl und Art der Packstücke; Warenbezeichnung Nettogewicht Marques, numéros, nombre et nature des colis; désignation des marchandises Poids net Marche, numeri, numero e natura dei colli; designazione delle merci Peso netto Marks, numbers, number and kind of packages; description of the goods Net weight kg, l, m3 usw./etc./ecc.
Bruttogewicht Poids brut Peso lordo Gross weight Die unterzeichnete Handelskammer bescheinigt den Ursprung oben bezeichneter Waren La chambre de commerce soussignée certifie l’origine des marchandises désignées ci-dessus La sottoscritta Camera di commercio certifica l’origine delle merci summenzionate The undersigned Chamber of commerce certifies the origin of the above mentioned goods
Allegato 5
(art. 6) Testo della dichiarazione d’origine valida solamente sul territorio interno La dichiarazione d’origine deve riportare il seguente testo redatto in una lingua nazionale: Versione tedesca «Die Waren, auf die sich das vorliegende Handelsdokument bezieht, haben schweizerischen Ursprung nach den Bestimmungen der Artikel 9–16 der Verordnung vom 9. April 20089 über die Beglaubigung des nichtpräferenziellen Ursprungs von Waren (VUB) und der Verordnung des EVD vom9. April 200810 über die Beglaubigung des nichtpräferenziellen Ursprungs von Waren (VUB-EVD). Die Ware wurde im eigenen Betrieb hergestellt. Die Ware wurde hergestellt bei (Firma, Adresse, Ort): .............................................................................................................. Die Ausstellerin/Der Aussteller dieser Ursprungsdeklaration hat davon Kenntnis genommen, dass eine unrichtige Ursprungsangabe im Sinne der Artikel 9 ff. VUB und der Artikel 2 ff. VUB-EVD verwaltungsrechtliche Massnahmen zur Folge hat und strafrechtlich geahndet wird. Ort, Datum, Firma, Unterschrift .....................................................................................................................................»
Versione francese «Les marchandises auxquelles se rapporte le présent document commercial sont originaires de Suisse selon les dispositions des articles9 à 16 de l’Ordonnance du 9 avril 2008 sur l’attestation de l’origine non préférentielle des marchandises (OOr)9 et de l’Ordonnance du DFE du 9 avril 2008 sur l’attestation de l’origine non préférentielle des marchandises (OOr-DFE)10. La marchandise a été produite par notre entreprise. La marchandise a été produite par (société, adresse, localité): .............................................................................................................. L’auteur de la présente déclaration d’origine a pris connaissance du fait que l’indication inexacte de l’origine selon les art. 9 ss. OOr et les art. 2 ss. OOr-DFE eintraîne des mesures de droit administratif et des poursuites pénales. Lieu, date, société, signature .....................................................................................................................................»
Versione italiana «La merce alla quale si riferisce il presente documento commerciale è di origine svizzera ai sensi delle disposizioni degli articoli da9 a 16 dell’ordinanza del 9 aprile 200811 sull’attestazione dell’origine non preferenziale delle merci (OAO) e dell’ordinanza del DFE del 9 aprile 200812 sull’attestazione dell’origine non preferenziale delle merci (OAO-DFE). La merce è stata prodotta nella nostra impresa La merce è stata prodotta nella seguente impresa (nome, indirizzo, sede): .............................................................................................................. L’autore della presente dichiarazione d’origine è a conoscenza del fatto che l’emissione di una dichiarazione d’origine inesatta ai sensi dell’articolo9 segg. OAO e dell’articolo2 segg. OAO-DFE comporta l’adozione di provvedimenti amministrativi e il perseguimento penale. Luogo, data, impresa, firma .....................................................................................................................................»
Versione romancia «La rauba, a la quala quest document commerzial sa referescha, è d’origin svizzer tenor las disposiziuns dals artitgels9 fin 16 da l’ordinaziun dals9 d’avrigl 200813 davart l’attestaziun da l’origin betg preferenzial da rauba (OAO) e tenor l’ordinaziun dal DFE dals9 d’avrigl 200814 davart l’attestaziun da l’origin betg preferenzial da rauba (OAO-DFE). La rauba è vegnida producida en l’atgna interpresa. La rauba è vegnida producida tar (firma, adressa, lieu): .............................................................................................................. L’emittenta u l’emittent da questa decleraziun d’origin ha prendì enconuschientscha dal fatg ch’ina faussa indicaziun da l’origin en il senn dals artitgels9 ss. OAO e dals artitgels2 ss. OAO-DFE ha consequenzas da dretg administrativ e vegn persequitada penalmain. Lieu, data, firma, suttascripziun .....................................................................................................................................»
Allegato 6
(art.10 cpv. 2) Prove documentali dell’origine per il settore degli appalti pubblici Sulla domanda di attestazione, sul certificato d’origine oppure sul documento commerciale sul quale è redatta l’attestazione d’origine deve essere riportata una delle seguenti osservazioni: Versione tedesca «Dieses Ursprungszeugnis/Diese Ursprungsbescheinigung dient ausschliesslich zur Eingabe eines Angebots im öffentlichen Beschaffungswesen und bezieht sich nicht auf eine tatsächliche Warenlieferung.» Versione francese «Le présent certificat d’origine/La présente attestation d’origine est exclusivement destiné(e) à la soumission d’une offre de marchés publics et ne se rapporte pas à une livraison de marchandises effective.» Versione italiana «Il presente certificato d’origine/La presente attestazione d’origine vale unicamente per la formulazione di un’offerta nell’ambito di una gara d’appalto pubblico e non è stato/a emesso/a per un’effettiva consegna di merci.» Versione romancia «Quest certificat d’origin/Questa attestaziun d’origin serva unicamain ad inoltrar in’offerta en il rom da las acquisiziuns publicas e na sa referescha betg ad ina furniziun effectiva da rauba.»
In aggiunta l’indicazione può anche essere riportata in un’altra lingua.
Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.