Fonte

RU 2008 1903

Ordinanza
sugli impianti di telecomunicazione
(OIT)

Modifica del 16 aprile 2008

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 14 giugno 20021 sugli impianti di telecomunicazione è modificata come segue:

Art. 7 cpv.1

Gli impianti di telecomunicazione devono soddisfare le seguenti esigenze fondamentali:

  1. la protezione della salute e la sicurezza dell’utente e di ogni altra persona, comprese le esigenze di sicurezza di cui all’articolo 2 e all’allegato1 della Direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 20062 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione, ma senza applicazione dei limiti di tensione;

  2. le esigenze in materia di protezione, per quanto concerne la compatibilità elettromagnetica, di cui all’articolo 5 e all’allegato1 della Direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 20043 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE.

Titolo prima dell’art. 16

Sezione 4 Impianti di telecomunicazione non soggetti alla valutazione della

conformità

Art. 16 frase introduttiva

Non sono soggetti alla valutazione della conformità:

GU L 374 del 27.12.2006, pag. 10. Il testo di questa direttiva è ottenibile presso l’Ufficio federale dell’energia, 3003 Berna.

GU L 390 del 31.12.2004, pag. 24. Il testo di questa direttiva è ottenibile presso l’Ufficio federale della comunicazione, rue de l’Avenir 44, casella postale, 2501 Bienne.

Art. 17 cpv. 3

Abrogato

Art. 19 Offerta di impianti di radiocomunicazione il cui esercizio è vietato

Chi offre un impianto di radiocomunicazione che non può essere esercitato in Svizzera deve garantire che l’acquirente sia informato del divieto.

Art. 20a Installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazione usati

In caso di modifiche sostanziali delle norme o prescrizioni tecniche applicabili, l’Ufficio federale emana se necessario prescrizioni tecniche e amministrative relative alla messa in servizio e all’esercizio di impianti di telecomunicazione usati.

Art. 21 cpv.1 lett. e nonché cpv. 4bis

Tutti gli impianti di telecomunicazione offerti, messi in commercio, installati o esercitati devono recare le indicazioni seguenti, apposte in modo duraturo e facilmente leggibile:

e. il contrassegno di conformità.

L’Ufficio federale determina i contrassegni di conformità.

Art. 26 cpv. 7

Gli impianti di telecomunicazione sprovvisti di contrassegno di conformità ai sensi dell’articolo 21 capoverso1 lettera e possono essere ancora offerti e immessi in commercio fino al 30 aprile 2009.

II

La presente modifica entra in vigore il 15 maggio 2008.

16 aprile 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova Per mantenere il parallelismo d' impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.