RU 2008 2115
Regolamento
del Tribunale penale federale
Modifica del 27 novembre 2007
Il Tribunale penale federale
decreta:
I
Il regolamento del Tribunale penale federale del 20 giugno 20061 è modificato come segue:
Art. 10 Ripartizione delle cause e composizione dei collegi giudicanti
I presidenti delle corti ripartiscono le cause tra i membri delle proprie corti e stabiliscono la composizione dei collegi giudicanti conformemente al capoverso 4. Possono delegare l’istruzione delle procedure e la direzione di singole udienze a un membro della propria corte. In tal caso, al membro della corte competono anche le funzioni presidenziali ai sensi del capoverso2.
Laddove la legge federale del 15 giugno 19342 sulla procedura penale utilizza le nozioni «presidente» o «presidente della Corte penale federale», il rispettivo compito spetta al presidente della Corte penale.
Il presidente della Corte dei reclami penali può delegare a un altro membro della corte le competenze che la legislazione gli attribuisce.
Per la ripartizione delle cause e la composizione dei collegi giudicanti i presidenti delle corti tengono conto segnatamente dei seguenti criteri: lingua della causa, grado d’occupazione dei giudici, mole di lavoro loro occasionata da compiti che sono chiamati a svolgere in seno ad organi del Tribunale, ordine d’entrata delle cause, collaborazione in precedenti decisioni concernenti il medesimo ambito specifico, connessione con altri casi così come assenze, in particolare malattie e vacanze.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.
27 novembre 2007 In nome del Tribunale penale federale: Il presidente, Alex Staub La segretaria generale, Mascia Gregori Al-Barafi