RU 2008 2265
Legge federale
sulla soppressione e la semplificazione
delle procedure d’autorizzazione
del 21 dicembre 2007
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell’8 dicembre 20061,
decreta:
I
Le leggi qui appresso sono modificate come segue:
1. Legge del 21 giugno 19322 sull’alcool
Art. 42 e 46
Art. 57 cpv.1 lett. a
Chiunque, intenzionalmente o per negligenza:
a. senza la necessaria autorizzazione federale o in qualsiasi altro modo contrario alle prescrizioni, esercita il commercio all’ingrosso di bevande distillate;
2. Legge del 7 ottobre 19833 sulla protezione dell’ambiente
Art. 30f cpv.4 e 30g cpv.2
3. Legge federale del 24 gennaio 19914 sulla protezione delle acque
Art. 7 cpv.2
Le acque di scarico non inquinate devono essere eliminate mediante infiltrazione giusta le prescrizioni dell’autorità cantonale. Se le condizioni locali non lo permettono, possono essere immesse in un’acqua superficiale; in tal caso occorre provvedere per quanto possibile affinché, in caso di grande afflusso, misure di ritenuta consentano di far defluire l’acqua in modo regolare. Le immissioni non indicate in una pianificazione comunale dello smaltimento delle acque di scarico approvata dal Cantone necessitano del permesso dell’autorità cantonale.
4. Legge del 13 marzo 19645 sul lavoro
Art. 5 cpv.1
Le disposizioni speciali della presente legge sulle aziende industriali sono applicabili alla singola azienda, o a una sua parte, solo previa decisione d’assoggettamento dell’autorità cantonale.
Art. 7 cpv.1, secondo e terzo periodo e 3, secondo periodo
1… Questa assume il rapporto dell’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni. Le proposte espressamente designate come istruzioni nel rapporto sono assunte dalle autorità cantonali quali condizioni per l’approvazione dei piani.
… L’autorità cantonale dà il permesso d’esercizio se la costruzione e gli impianti dell’azienda risultano conformi ai piani approvati.
5. Legge del 20 giugno 19336 sul controllo dei metalli preziosi
Titolo prima dell’art. 24
Capo quarto: Fabbricazione di prodotti della fusione
Art. 24
Fabbricazione di Solo il titolare di una patente di fonditore può fabbricare industrialprodotti della fusione mente prodotti della fusione. 1. Patente di fonditore
Art. 25 cpv.1
Possono ottenere la patente di fonditore tanto i privati quanto le società commerciali o cooperative costituite secondo il Codice delle obbligazioni7, nonché le società straniere paragonabili.
Art. 26 cpv.1 e 3
La patente di fonditore è rilasciata, a richiesta, dall’Ufficio centrale per la durata di quattro anni. Alla scadenza di questo termine, la patente può essere rinnovata purché sussistano le condizioni richieste dalla legge.
Il rilascio e la revoca di una patente di fonditore sono pubblicati nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.
Art. 27, 28 e 30
Art. 34 cpv.1
Il Consiglio federale stabilisce le norme più particolareggiate sulla procedura da seguire per il rilascio, il rinnovamento e la revoca delle patenti di fonditore, come pure per la determinazione del titolo. Esso può emanare norme per il riconoscimento delle determinazioni ufficiali di titoli compiute all’estero.
Art. 36 cpv.2, secondo periodo
… Spetta pure ad esso rilasciare le patenti di fonditore nonché vigilare sulla determinazione del titolo dei prodotti della fusione. …
Art. 41, terzo periodo
… Ai saggiatori del commercio è lecito ottenere in pari tempo la patente di fonditore. …
Art. 48
e. Commercio Chiunque, senza possedere una patente di fonditore o un permesso senza patente o permesso d’esercitare la professione di saggiatore del commercio, compie operazioni per le quali è necessario uno dei detti documenti, è punito con la multa.
Art. 57 cpv.2
Abrogato
II
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 21 dicembre 2007 Consiglio degli Stati, 21 dicembre 2007 Il presidente: André Bugnon Il presidente: Christoffel Brändli Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Il segretario: Christoph Lanz
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore
Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 17 aprile 2008.8
La presente legge entra in vigore il 1° giugno 2008.9
21 maggio 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |
Il decreto sull’entrata in vigore è stato oggetto di una decisione presidenziale del
mag. 2008.