RU 2008 2269
Legge
sulle epizoozie
(LFE)
Modifica del 5 ottobre 2007
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 17 maggio 20061,
decreta:
I
La legge del 1° luglio 19662 sulle epizoozie è modificata come segue:
Art. 3a
Commissione 1 IlDipartimento federale dell’economia nomina una commissione d’esame d’esame. Quest’ultima è incaricata di far sostenere gli esami:
alle persone che svolgono una funzione nell’ambito dell’esecuzione della presente legge;
ai veterinari ufficiali e agli assistenti specializzati ufficiali che svolgono una funzione nell’ambito dell’esecuzione della legge del 9 ottobre 19923 sulle derrate alimentari. 2 La commissione d’esame notifica i risultati degli esami mediante decisione formale. 3 Il Consiglio federale può delegare ai Cantoni la competenza di organizzare gli esami per le persone che svolgono funzioni nell’ambito dell’esecuzione della presente legge o della legge del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari.
Art. 10 cpv.1 n. 6
Il Consiglio federale emana le prescrizioni generali di lotta contro le epizoozie fortemente contagiose e le altre epizoozie. Esso stabilisce inoltre l’obiettivo di lotta per le altre epizoozie tenendo conto dei costi e dei benefici della lotta. Esso disciplina segnatamente: 6. il divieto di fiere, mercati, esposizioni, vendite all’asta di animali e altre manifestazioni simili, come pure la limitazione o il divieto del traffico di animali o della detenzione di animali all’aperto;
Art. 11
Obbligo 1 Le persone che detengono, custodiscono o curano animali, eseguono di diligenza e di annuncio controlli negli effettivi di animali o hanno accesso in qualsiasi altro modo a tali effettivi devono provvedere, nell’ambito della loro attività e nella misura delle loro possibilità, affinché gli animali non siano esposti al pericolo di epizoozie.
Esse hanno l’obbligo di annunciare senza indugio a un veterinario o, trattandosi di api, all’ispettore degli apiari, la comparsa di epizoozie e i sintomi sospetti e di prendere i provvedimenti atti a impedirne la trasmissione ad altri animali. A questo obbligo sottostanno anche gli ispettori del bestiame, gli assistenti specializzati ufficiali, i macellai, gli affossatori nonché i funzionari di polizia e di dogana.
I veterinari, gli istituti d’analisi e gli ispettori degli apiari sono tenuti ad annunciare i casi al competente servizio cantonale, che trasmette l’annuncio alle autorità cantonali e comunali. I veterinari e gli ispettori degli apiari prendono immediatamente i provvedimenti atti a impedire la propagazione dell’epizoozia.
Art. 15 cpv.1, ultimo periodo
… Nei macelli va consegnato al veterinario ufficiale.
Art. 16
Estensione del Il Consiglio federale può estendere il campo d’applicazione degli campo d’applicazione delle articoli 14–15b ad animali di altre specie qualora questi rappresentino prescrizioni in materia di un pericolo di trasmissione di epizoozie o qualora occorra comprovare controllo la provenienza di derrate alimentari di origine animale.
Art. 20 cpv.2
Per commercio professionale del bestiame ai sensi del capoverso 1 s’intende qualsiasi compera, vendita, permuta e mediazione di carattere professionale di animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina. L’acquisto di tali animali da parte di macellai allo scopo della macellazione nella propria azienda è parimenti considerato commercio professionale di bestiame. Non sono considerati commercio professionale di bestiame i cambi ordinari del bestiame nella gestione di un’azienda agricola, alpestre o da ingrasso come pure la vendita del proprio bestiame da allevamento o da ingrasso.
Art. 24
Importazione, 1 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali sono ammesse esportazione e transito l’importazione, l’esportazione e il transito di animali e di prodotti animali, come pure di sostanze che possono essere portatrici di agenti epizootici.
Qualora sia necessario esaminare la situazione epizootica nella regione di provenienza, lo stato di salute e la resistenza immunitaria degli animali o la quarantena, il Consiglio federale può subordinare l’importazione, l’esportazione e il transito a un’autorizzazione dell’Ufficio federale di veterinaria.
Allo scopo di evitare la propagazione di un’epizoozia, l’Ufficio federale di veterinaria può:
limitare o vietare l’importazione, l’esportazione e il transito di animali e prodotti animali, come pure di sostanze che possono essere portatrici di agenti epizootici;
limitare o vietare il passaggio di persone nel traffico di frontiera;
sottoporre l’autorizzazione a condizioni restrittive o rifiutarla. 4 L’Ufficio federale di veterinaria, d’intesa con l’Amministrazione federale delle dogane, designa i posti d’importazione, esportazione e transito.
Art. 25
Visita veterinaria 1 IlConsiglio federale stabilisce quali animali, prodotti animali e d’ufficio sostanze che possono essere portatrici di agenti epizootici devono essere sottoposti alla visita veterinaria d’ufficio all’importazione, all’esportazione o al transito.
Se non adempiono le condizioni per l’importazione, l’esportazione o il transito, gli animali, i prodotti animali e le sostanze che possono essere portatrici di agenti epizootici sono respinti.
Se un rinvio non è possibile o dovesse comportare il rischio di una propagazione di un’epizoozia, l’Ufficio federale di veterinaria può ordinare l’uccisione di animali e la confisca di prodotti animali e sostanze che possono essere portatrici di agenti epizootici.
Art. 26
Procedura 1 Le decisioni su provvedimenti secondo l’articolo 25 possono essere d’opposizione impugnate con opposizione all’Ufficio federale di veterinaria.
L’opposizione non ha effetto sospensivo; l’Ufficio federale di veterinaria può accordarlo su domanda.
Il termine d’opposizione è di cinque giorni.
Art. 30
Controllo 1 I cani devono essere contrassegnati. Il Consiglio federale disciplina dei cani le modalità di contrassegno.
I cani devono essere registrati in una banca dati centrale. I Cantoni provvedono alla registrazione. La banca dati può anche contenere dati su cani che presentano disturbi del comportamento o su divieti di detenere animali.
Art. 42 cpv.3
L’IVI può offrire prestazioni commerciali. L’offerta deve soddisfare le seguenti condizioni:
le prestazioni devono avere una stretta attinenza con i settori di ricerca o con i compiti d’esecuzione dell’IVI;
le prestazioni devono essere fornite a un prezzo a copertura dei costi e non devono essere scontate mediante ricavi provenienti dall’offerta di base.
Art. 53a
Recepimento di 1 Nell’emanare disposizioni, il Consiglio federale tiene conto di diretprescrizioni e di norme tive, raccomandazioni, prescrizioni e norme tecniche armonizzate a internazionali armonizzate livello internazionale.
Nell’ambito della presente legge, il Consiglio federale può dichiarare applicabili determinate prescrizioni e norme tecniche armonizzate sul piano internazionale. Può autorizzare l’Ufficio federale di veterinaria ad adeguare aspetti tecnici d’importanza minore alle prescrizioni e norme dichiarate applicabili.
Il Consiglio federale può eccezionalmente stabilire una modalità di pubblicazione particolare delle prescrizioni e norme dichiarate applicabili e decidere di rinunciare alla traduzione nelle lingue ufficiali.
Art. 54a
Sistema 1 La Confederazione gestisce un sistema informatico centrale destinato informatico centrale a sostenere la Confederazione e i Cantoni nei loro compiti esecutivi prescritti per legge.
Il sistema informatico centrale contiene i dati necessari all’adempimento dei compiti nei settori epizoozie, protezione degli animali e igiene delle derrate alimentari.
Nell’ambito dei loro compiti prescritti per legge, le autorità d’esecuzione sono autorizzate a trattare dati personali degni di particolare protezione, come pure profili della personalità e profili aziendali.
I dati particolarmente degni di protezione sono accessibili mediante una procedura di richiamo (accesso in linea) alle autorità d’esecuzione nell’adempimento dei loro compiti legali.
I Cantoni sono autorizzati a utilizzare il sistema informatico centrale per i propri compiti d’esecuzione nei settori epizoozie, protezione degli animali e igiene delle derrate alimentari.
I costi di gestione del sistema informatico centrale sono sostenuti in ragione di un terzo dalla Confederazione e di due terzi dai Cantoni. I contributi dei singoli Cantoni sono calcolati in base al numero di postazioni d’accesso di cui dispongono.
Il Consiglio federale disciplina:
la procedura di collaborazione con i Cantoni, segnatamente i particolari relativi al finanziamento del sistema informatico centrale;
il catalogo dei dati, compresi quelli che figurano nella parte del sistema informatico centrale utilizzata dai Cantoni;
le responsabilità relative al trattamento dei dati;
i diritti di accesso, segnatamente anche la portata degli accessi in linea;
le misure organizzative e tecniche necessarie a garantire la protezione e la sicurezza dei dati;
l’archiviazione. 8 I Cantoni che utilizzano il sistema informatico centrale per i propri compiti d’esecuzione sono tenuti a disciplinare la protezione dei dati per il loro settore e a designare un organo incaricato di sorvegliare l’osservanza di tale disciplinamento. Possono concedere gli accessi in linea in un atto legislativo formale.
Art. 56a
Tassa di 1 Chi conduce animali al macello deve versare per ogni animale una macellazione tassa destinata a coprire i costi per la prevenzione delle epizoozie e per la lotta contro le epizoozie.
Il Consiglio federale determina le tasse tenendo conto del valore di macellazione, graduandole a seconda della categoria di animali. Disciplina la riscossione.
Il ricavato delle tasse è ripartito tra i Cantoni proporzionalmente ai rispettivi effettivi di bestiame.
II
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 5 ottobre 2007 | Consiglio nazionale, 5 ottobre 2007 |
|---|---|
Il presidente: Peter Bieri | La presidente: Christine Egerszegi-Obrist |
Il segretario: Christoph Lanz | Il segretario: Ueli Anliker |
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore
Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 24 gennaio 2008.4
Ad eccezione degli articoli 20 capoverso2 e 56a, la presente legge entra in vigore il 1° giugno 2008.
L’entrata in vigore degli articoli 20 capoverso2 e 56a sarà fissata ulteriormente.
14 maggio 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |