RU 2008 2809
Ordinanza
sulla geoinformazione
(OGI)
del 21 maggio 2008
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli3 capoverso2, 5, 6, 9 capoverso2, 12 capoverso2, 13 capoversi 1–4,14 capoverso2, 15 capoverso3 nonché 46 capoversi1 e 4 della legge federale del 5 ottobre 20071 sulla geoinformazione (LGI),
ordina:
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 1 Campo di applicazione
La presente ordinanza si applica ai geodati di base di diritto federale (geodati di base).
L’allegato1 contiene il Catalogo dei geodati di base.
Sono fatti salvi disciplinamenti tecnici specifici del diritto federale.
Art. 2 Definizioni
Ai sensi della presente ordinanza si intende per:
aggiornamento: adeguamento permanente o periodico dei geodati di base all’evoluzione dell’ubicazione, dell’estensione e delle caratteristiche degli spazi e degli oggetti rilevati;
storicizzazione: registrazione del genere, dell’entità e del momento delle modifiche di geodati di base;
archiviazione: allestimento periodico di copie dell’insieme dei dati e conservazione durevole e sicura di dette copie;
utilizzazione per uso privato: utilizzazione di geodati di base: 1. nell’ambito privato e nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici, 2. da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici, 3. per informazione interna o documentazione in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni e enti analoghi;
utilizzazione commerciale: qualsiasi utilizzazione di geodati di base che non sia un’utilizzazione degli stessi per uso privato;
intensità dell’utilizzazione: entità dell’utilizzazione parallela e ripetuta da parte degli utenti;
prestazioni commerciali: servizi (prodotti e prestazioni analoghe) forniti da unità organizzative dell’amministrazione pubblica al di fuori della propria attività ufficiale in condizioni di concorrenza con offerenti privati;
servizio di ricerca: servizio in Internet che consente di cercare geoservizi e, sulla base di corrispondenti geometadati, raccolte di geodati;
servizio di rappresentazione: servizio in Internet che consente di visualizzare, ingrandire, rimpicciolire e trasferire raccolte di geodati rappresentabili, di sovrapporre dati, di visualizzare contenuti di geometadati rilevanti per i dati e di navigare all’interno dei geodati;
servizio di telecaricamento: servizio in Internet che consente di telecaricare copie di raccolte complete di geodati o di parti di raccolte di geodati e, se eseguibile, di accedervi direttamente;
servizio di trasformazione: servizio in Internet per la trasformazione di raccolte di geodati.
Art. 3 Qualità dei dati
L’Ufficio federale di topografia stabilisce, in collaborazione con gli ulteriori servizi specializzati competenti della Confederazione, le norme vincolanti per i geodati di base e i geometadati. A tal proposito, considera lo stato della tecnica e le normative a livello internazionale.
Altri requisiti in materia di qualità possono essere stabiliti esclusivamente per i geodati di base e i geometadati unicamente se lo prevede un’ordinanza del Consiglio federale.
Sezione 2 Sistemi di riferimento geodetici e quadri di riferimento geodetici
Art. 4 Riferimento planimetrico ufficiale
Il riferimento planimetrico dei geodati di base è fondato, tenuto conto dei termini transitori stabiliti nell’articolo 53 capoverso2, su una delle seguenti descrizioni geodetiche ufficiali:
sistema di riferimento planimetrico CH1903 con quadro di riferimento planimetrico MN03; o
sistema di riferimento planimetrico CH1903+ con quadro di riferimento planimetrico MN95.
L’Ufficio federale di topografia stabilisce le definizioni geodetiche e disciplina i dettagli tecnici.
Art. 5 Riferimento altimetrico ufficiale
Il riferimento altimetrico ufficiale dei geodati di base è fondato sulla livellazione federale 1902 (LF02). Quest’ultima è costituita dalle quote usuali LF02 dei punti fissi altimetrici della misurazione nazionale.
Il punto di origine della misura dell’altezza è la «Pierre du Niton» a Ginevra. L’altezza di quest’ultimo è fissata a 373,60 metri.
L’Ufficio federale di topografia disciplina i dettagli tecnici.
Art. 6 Altri sistemi di riferimento geodetici e quadri di riferimento geodetici
Se per determinati geodati di base o per determinate forme di rilevamento, aggiornamento e gestione di geodati di base sono stabiliti o autorizzati altri sistemi di riferimento geodetici e quadri di riferimento geodetici, segnatamente di carattere globale o cinematico, deve essere garantita la trasformazione verso i sistemi di riferimento e i quadri di riferimento di cui agli articoli4 e 5.
L’Ufficio federale di topografia stabilisce le definizioni geodetiche e disciplina i dettagli tecnici.
Art. 7 Trasformazione di altri sistemi di riferimento
Chi utilizza per geodati di base altri sistemi di riferimento spaziali, deve garantire la trasformazione verso i sistemi di riferimento e i quadri di riferimento di cui agli articoli4 e 5.
Sezione 3 Modelli di geodati
Art. 8 Principio
Ai geodati di base è attribuito almeno un modello di geodati.
Art. 9 Competenza per la modellizzazione
Il servizio specializzato della Confederazione competente nel caso specifico stabilisce un modello di geodati minimo. Esso stabilisce in detto modello la struttura e il grado di dettaglio del contenuto.
Un modello di geodati è determinato, nel quadro delle leggi tecniche:
dai requisiti tecnici;
dallo stato della tecnica.
Art. 10 Linguaggio di descrizione
Il linguaggio di descrizione dei modelli di geodati deve corrispondere a una norma riconosciuta.
L’Ufficio federale di topografia stabilisce il linguaggio di descrizione generale per i geodati di base. A tal proposito, considera lo stato della tecnica e le normative a livello internazionale.
Può essere utilizzato in maniera esclusiva un altro linguaggio di descrizione unicamente se lo prevede un’ordinanza del Consiglio federale.
Sezione 4 Modelli di rappresentazione
Art. 11
Il servizio specializzato della Confederazione competente nel caso specifico può stabilire e descrivere uno o più modelli di rappresentazione nel proprio settore specialistico. Nella descrizione sono stabiliti segnatamente il grado di dettaglio, i segni convenzionali e le legende.
Un modello di rappresentazione è determinato, nel quadro delle leggi tecniche:
dal modello di geodati;
dai requisiti tecnici;
dallo stato della tecnica.
Sezione 5 Aggiornamento e storicizzazione
Art. 12 Aggiornamento
Se le prescrizioni delle leggi tecniche non contengono disposizioni concernenti il momento e il genere degli aggiornamenti, il servizio specializzato della Confederazione competente nel caso specifico stabilisce un concetto minimo di aggiornamento. Quest’ultimo tiene conto:
dei requisiti tecnici;
delle esigenze degli utenti;
dello stato della tecnica;
dei costi dell’aggiornamento.
Art. 13 Storicizzazione
I geodati di base che rappresentano decisioni vincolanti per i proprietari o per le autorità sono storicizzati in modo da poter ricostruire ogni singola situazione giuridica in tempo utile con sufficiente sicurezza e un onere ragionevole.
Il metodo di storicizzazione è documentato.
Sezione 6 Garanzia della disponibilità
Art. 14 Disponibilità duratura
Il servizio di cui all’articolo8 capoverso 1 LGI conserva i geodati di base in modo da preservarli e da garantirne inalterata la qualità.
Esso garantisce la salvaguardia dei geodati di base secondo norme riconosciute e lo stato della tecnica. In particolare, provvede a trasferire periodicamente i dati in adeguati formati di dati e a una conservazione sicura dei dati trasferiti.
L’Ufficio federale di topografia può stabilire la durata minima della gestione dei geodati di base da parte del servizio di cui all’articolo8 capoverso 1 LGI.
Art. 15 Archiviazione
Se la competenza ai sensi dell’articolo8 capoverso 1 LGI spetta a un servizio della Confederazione, l’archiviazione si basa sulla legge federale del 26 giugno 19982 sull’archiviazione e sulle relative prescrizioni di esecuzione.
Se la competenza spetta ai Cantoni, questi ultimi designano mediante atto legislativo il servizio competente per l’archiviazione.
L’Ufficio federale di topografia può stabilire la durata minima della conservazione.
Art. 16 Concezione in materia di archiviazione
Se la competenza ai sensi dell’articolo8 capoverso 1 LGI spetta a un servizio della Confederazione, l’archiviazione si basa sulla legge federale del 26 giugno 19983 sull’archiviazione e sulle relative prescrizioni di esecuzione.
Se la competenza spetta ai Cantoni, il servizio competente per l’archiviazione elabora una concezione in materia di archiviazione per tutti i geodati di base interessati. Quest’ultimo stabilisce in maniera vincolante almeno quanto segue:
il momento dell’archiviazione;
il luogo dell’archiviazione;
le modalità di trasferimento dei dati al servizio di archiviazione;
la durata della conservazione;
il metodo e la periodicità della salvaguardia dei dati;
il trasferimento periodico in adeguati formati di dati;
i diritti di utilizzazione e di valorizzazione dei dati;
le modalità di cancellazione e distruzione dei dati.
Sezione 7 Geometadati
Art. 17 Principio
Tutti i geodati di base sono descritti mediante geometadati.
L’Ufficio federale di topografia stabilisce la norma applicabile ai geometadati dei geodati di base. Al riguardo, considera lo stato della tecnica e le normative a livello internazionale.
Può essere utilizzata in maniera esclusiva un’altra norma unicamente se lo prevede un’ordinanza del Consiglio federale.
Art. 18 Accesso
I pertinenti geometadati sono resi pubblicamente accessibili unitamente ai geodati di base che descrivono.
L’accesso può essere limitato unicamente se lo prevede un’ordinanza del Consiglio federale.
Il servizio specializzato competente nel caso specifico garantisce l’accesso ai geometadati.
L’Ufficio federale di topografia garantisce l’interconnessione dei geometadati.
Art. 19 Aggiornamento e archiviazione
I geometadati sono aggiornati e archiviati unitamente ai geodati di base che descrivono.
Sezione 8 Accesso e utilizzazione
Art. 20 Campo di applicazione della sezione
La presente sezione non si applica allo scambio tra autorità ai sensi dell’articolo 14 LGI né all’utilizzazione da parte di autorità nel quadro del loro mandato legale. È fatto salvo l’articolo 41.
Art. 21 Livelli di autorizzazione all’accesso
Ai geodati di base sono attribuiti i seguenti livelli di autorizzazione all’accesso:
geodati di base pubblicamente accessibili: livello di autorizzazione all’accesso A;
geodati di base pubblicamente accessibili in misura limitata: livello di autorizzazione all’accesso B;
geodati di base non pubblicamente accessibili: livello di autorizzazione all’accesso C.
I livelli di autorizzazione all’accesso ai geodati di base sono stabiliti nell’allegato1.
Art. 22 Accesso ai geodati di base di livello A
È concesso l’accesso ai geodati di base che presentano il livello di autorizzazione all’accesso A.
In singoli casi oppure in generale l’accesso a parti di una raccolta di dati è limitato, differito o negato se può:
perturbare l’esecuzione appropriata di misure concrete di un’autorità;
compromettere la sicurezza interna o esterna della Svizzera;
compromettere gli interessi di politica estera o le relazioni internazionali della Svizzera o di un Cantone;
compromettere i rapporti tra la Confederazione e i Cantoni o tra i Cantoni;
compromettere gli interessi della politica economica o monetaria della Svizzera;
comportare la rivelazione di segreti professionali, di fabbricazione o d’affari;
comportare la violazione di obblighi di serbare il segreto previsti da leggi specifiche.
Art. 23 Accesso ai geodati di base di livello B
Non è concesso l’accesso ai geodati di base che presentano il livello di autorizzazione all’accesso B.
In singoli casi oppure in generale è concesso l’accesso a un’intera raccolta di dati o a parti di una raccolta di dati se:
questo non è contrario agli interessi di mantenimento del segreto; o
gli interessi di mantenimento del segreto possono essere salvaguardati mediante misure giuridiche, organizzative o tecniche.
Art. 24 Accesso ai geodati di base di livello C
Non è concesso l’accesso ai geodati di base che presentano il livello di autorizzazione all’accesso C.
Art. 25 Autorizzazione di utilizzare i dati
L’autorizzazione di utilizzare i dati per uso privato è concessa se:
può essere concesso l’accesso;
l’utente ha dichiarato che si tratta esclusivamente di un’utilizzazione per uso privato;
l’emolumento è stabilito mediante decisione formale o contratto oppure è riscosso anticipatamente.
L’autorizzazione di utilizzare i dati per uso commerciale è concessa se:
può essere concesso l’accesso;
l’utente è registrato;
l’utente ha dichiarato lo scopo, l’intensità e la durata dell’utilizzazione commerciale;
l’emolumento è stabilito mediante decisione formale o contratto oppure è riscosso anticipatamente;
dati che presentano il livello di autorizzazione all’accesso B possono essere resi accessibili anche ai terzi ai quali è prevista la comunicazione di dati.
L’autorizzazione di utilizzare i dati può essere limitata nel tempo se il venir meno della loro attualità può risultare pregiudizievole.
L’autorizzazione può essere limitata per quanto concerne lo scopo, l’intensità o la durata dell’utilizzazione se l’entità dell’emolumento dipende da tali fattori.
Per determinati geodati di base, il servizio specializzato competente nel caso specifico può ammettere l’utilizzazione senza previa autorizzazione.
Art. 26 Autorizzazione negata
L’autorizzazione è negata mediante decisione formale.
Se la conclusione di un contratto o l’autorizzazione sono negate mediante controlli organizzativi o tecnici dell’accesso, la persona interessata può chiedere che sia presa una decisione formale.
Art. 27 Autorizzazione a posteriori
In caso di utilizzazione illecita di geodati di base, la procedura per la concessione dell’autorizzazione è eseguita d’ufficio a posteriori.
Art. 28 Utilizzazione per uso privato
All’utilizzazione per uso privato si applicano per analogia le pertinenti disposizioni della legge del 9 ottobre 19924 sul diritto d’autore.
Art. 29 Protezione dei dati
Gli utenti sono responsabili dell’osservanza delle prescrizioni in materia di protezione dei dati.
Sono tenuti a informare in ogni momento il servizio di cui all’articolo8 capoverso 1 LGI e l’incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza sulle misure adottate per garantire l’osservanza delle prescrizioni in materia di protezione dei dati.
Art. 30 Indicazione della fonte
I geodati di base possono essere comunicati unicamente con l’indicazione della fonte.
Art. 31 Utilizzazione da parte di terzi
In caso di trasmissione di geodati di base, gli obblighi degli utenti si applicano anche ai terzi destinatari.
Art. 32 Disposizioni contrattuali
Le disposizioni contrattuali concernenti l’accesso a geodati di base nonché l’utilizzazione e la trasmissione di geodati di base possono derogare alle disposizioni degli articoli 28–31 se:
comprendono prescrizioni in materia di protezione almeno equivalenti; e
assicurano la parità di trattamento dei soggetti operanti in condizioni di concorrenza.
Art. 33 Distruzione di dati utilizzati illecitamente
Qualora l’autorizzazione a posteriori non possa essere concessa in ragione di un’utilizzazione illecita di geodati di base, il servizio di cui all’articolo8 capoverso 1 LGI ordina la distruzione dei dati o la confisca dei supporti di dati presso l’utente.
Esso ordina la distruzione o la confisca indipendentemente da un eventuale perseguimento penale.
Sezione 9 Geoservizi
Art. 34 Servizi relativi ai geodati di base
I geodati di base sono resi accessibili e utilizzabili mediante i seguenti geoservizi:
mediante servizi di rappresentazione: tutti i geodati di base che presentano il livello di autorizzazione all’accesso A;
mediante servizi di telecaricamento: i geodati di base designati in modo corrispondente nell’allegato1.
In funzione di un’interconnessione ottimale, l’Ufficio federale di topografia può emanare per questi geoservizi prescrizioni in materia di requisiti qualitativi e tecnici. A tale scopo, considera lo stato della tecnica e le normative a livello internazionale.
Il servizio specializzato della Confederazione competente nel caso specifico può emanare istruzioni complementari nel proprio settore specialistico.
Art. 35 Servizi di geometadati
I geometadati dei geodati di base sono resi accessibili mediante servizi di ricerca.
In funzione di un’interconnessione ottimale, l’Ufficio federale di topografia può emanare per questi geoservizi prescrizioni in materia di requisiti qualitativi e tecnici. A tale scopo, considera lo stato della tecnica e le normative a livello internazionale.
Art. 36 Geoservizi intersettoriali
L’Ufficio federale di topografia gestisce i seguenti geoservizi intersettoriali:
servizio di ricerca interconnesso per i geometadati di tutti i geodati di base;
servizio di ricerca interconnesso per i geoservizi di cui all’articolo 34;
servizio per la trasformazione tra i quadri di riferimento ufficiali (art. 4);
servizio per la trasformazione tra i sistemi e i quadri di riferimento ufficiali (art.4 e 5) e altri sistemi e quadri di riferimento geodetici (art. 6);
accesso interconnesso ai geodati di base.
Sezione 10 Scambio di dati tra autorità
Art. 37 Concessione dell’accesso
Su richiesta, il servizio di cui all’articolo8 capoverso 1 LGI concede ad altri servizi della Confederazione o dei Cantoni l’accesso ai geodati di base.
Esso garantisce l’accesso mediante un servizio di telecaricamento. Laddove questo non sia possibile, trasmette i dati in un’altra forma.
Art. 38 Negazione dell’accesso
Il servizio di cui all’articolo8 capoverso 1 LGI nega l’accesso ai geodati di base se:
i geodati di base presentano il livello di autorizzazione all’accesso B o C e il servizio richiedente non può far valere alcun interesse pubblico all’accesso;
la concessione dell’accesso potrebbe compromettere la sicurezza interna o esterna.
Art. 39 Protezione dei dati e tutela del segreto
Il servizio ricevente è responsabile dell’osservanza delle prescrizioni in materia di protezione dei dati e di tutela del segreto.
Il servizio mittente informa il servizio ricevente dell’esistenza di prescrizioni particolari.
Art. 40 Comunicazione a terzi
Un’autorità può concedere a terzi l’accesso a geodati di base a cui essa stessa ha accesso in virtù della sezione 8 e autorizzarne l’utilizzazione, a prescindere dal fatto che siano elaborati o no, se:
applica per la regolamentazione dell’accesso e dell’utilizzazione le medesime prescrizioni applicate dal servizio competente di cui all’articolo8 capoverso 1 LGI;
fornisce indicazioni riguardo allo stato di aggiornamento;
riscuote gli emolumenti prescritti e li trasmette al servizio di cui all’articolo8 capoverso 1 LGI.
Se comunica i geodati di base gratuitamente, si assume l’onere degli emolumenti prescritti.
Art. 41 Prestazioni commerciali di autorità e amministrazioni
Prestazioni commerciali proprie di autorità sono disciplinate dalle sezioni8 e 11 anche se fondate su un mandato legale.
Art. 42 Indennità forfettaria
L’indennità forfettaria è stabilita in considerazione dei seguenti elementi:
quantitativo e genere stimati delle unità d’informazione scambiate;
indennità e sussidi finanziari concessi dalla Confederazione;
entità stimata delle riscossioni di emolumenti.
Sezione 11 Principi su cui si fonda la riscossione dell’emolumento
da parte della Confederazione
Art. 43 Campo di applicazione della sezione
La presente sezione non si applica allo scambio tra autorità ai sensi dell’articolo 14 LGI né all’utilizzazione da parte di autorità nel quadro del rispettivo mandato legale. È fatto salvo l’articolo 41.
Art. 44 Emolumento
L’emolumento per l’utilizzazione di geodati di base della Confederazione è determinato in base al quantitativo e al genere delle unità d’informazione.
L’emolumento si compone:
a. in caso di utilizzazione per uso privato: al massimo dei costi marginali e di un contributo adeguato all’infrastruttura;
b. in caso di utilizzazione commerciale: dei costi marginali e di un contributo adeguato, in considerazione dell’utilizzazione, all’infrastruttura e ai costi di investimento e di aggiornamento.
Art. 45 Sconti
Sulla base dell’emolumento ai sensi dell’articolo 44, il disciplinamento può prevedere sconti in considerazione:
dell’intensità dell’utilizzazione;
della durata dell’utilizzazione;
delle particolari caratteristiche dell’utente.
Art. 46 Emolumento forfettario
In luogo del calcolo per il caso specifico, il disciplinamento può prevedere emolumenti forfettari.
Detti emolumenti forfettari sono stabiliti in considerazione dei principi di cui agli articoli 44 e 45.
Art. 47 Esenzione dagli emolumenti
Sono esentati dagli emolumenti per l’utilizzazione dei geodati di base della Confederazione, fatta eccezione per i costi di approntamento e di distribuzione:
gli istituti di formazione pubblici della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni: in caso di utilizzazione per uso privato;
gli istituti di ricerca della Confederazione e dei Cantoni: in caso di utilizzazione per uso privato;
le organizzazioni di utilità pubblica esentate dall’obbligo fiscale: per tutte le utilizzazioni, ad eccezione della trasmissione a terzi.
Nei casi di cui al capoverso1 può essere riscosso un emolumento se le domande di accesso e di utilizzazione:
sono manifestamente insensate, abusive o di contenuto querulomane;
necessitano di un onere di elaborazione straordinario, ad esempio perché implicanti vaste ricerche, particolari procedimenti di riproduzione o una particolare elaborazione elettronica.
Sezione 12 Coordinamento e partecipazione
Art. 48 Organo di coordinamento
Per il coordinamento nel settore della geoinformazione della Confederazione è istituito un organo di coordinamento ai sensi dell’articolo 55 della legge del 21 marzo 19975 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.
L’organo di coordinamento ha i compiti seguenti:
coordinamento delle attività dell’Amministrazione federale;
sviluppo di strategie della Confederazione;
partecipazione allo sviluppo di norme tecniche;
gestione di un centro di competenze;
consulenza a servizi cantonali.
Esso ha la facoltà di impartire istruzioni ai servizi della Confederazione.
L’organo di coordinamento è composto da almeno un rappresentante di ogni dipartimento, della Cancelleria federale, del settore dei Politecnici federali e dell’Ufficio federale di topografia. Ogni autorità designa autonomamente i propri rappresentanti.
L’organo di coordinamento è assegnato amministrativamente all’Ufficio federale di topografia e dispone di un proprio segretariato.
Art. 49 Identificatore
A tutti i geodati di base è attribuito un identificatore numerico univoco. L’identificatore è stabilito nell’allegato1.
Art. 50 Partecipazione dei Cantoni e consultazione di organizzazioni
Nel quadro della preparazione di norme tecniche e di altri criteri stabiliti dalla Confederazione rientranti nel campo d’applicazione della presente ordinanza e non concernenti esclusivamente l’Amministrazione federale, la Confederazione assicura in maniera adeguata la partecipazione dei Cantoni e la consultazione delle organizzazioni partner.
Sezione 13 Inosservanza di prescrizioni d’ordine
Art. 51 Infrazioni e perseguimento penale
È punito con la multa fino a 5000 franchi chi:
procura illecitamente a se stesso o a terzi l’accesso a geodati di base;
utilizza senza previa autorizzazione geodati di base o geoservizi;
comunica senza previa autorizzazione geodati di base;
viola prescrizioni in materia di utilizzazione, segnatamente in materia di indicazione della fonte.
Il perseguimento penale incombe ai Cantoni.
Sezione 14 Disposizioni finali
Art. 52 Modifica del diritto vigente
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato2.
Art. 53 Disposizioni transitorie
Per l’applicazione degli articoli3, 8–19 e 34–36 è concesso ai Cantoni un termine di cinque anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza. Se la presente ordinanza rimanda a norme e ad altri criteri tecnici non ancora esistenti al momento della sua entrata in vigore, il termine transitorio è valevole a partire dal momento in cui dette norme e direttive sono comunicate ai Cantoni.
Peril passaggio del sistema e del quadro di riferimento planimetrici da CH1903/MN03 a CH1903+/MN95 sono stabiliti i seguenti termini transitori:
per il passaggio nell’ambito dei dati di riferimento: entro il 31 dicembre 2016;
per il passaggio nell’ambito dei rimanenti geodati di base: entro il 31 dicembre 2020.
L’articolo4 capoverso1 lettera a sarà abrogato il 1° gennaio 2021.
Art. 54 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2008.
21 maggio 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |
Allegato 1
(art.1 cpv. 2) Catalogo dei geodati di base del diritto federale Convenzione per la RS 0.451.41 UFAM A X 1 protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale Convenzione sulle zone RS 0.451.45 UFAM A X 2 umide d’importanza internazionale segnatamente come habitat degli uccelli acquatici e palustri (Convenzione di Ramsar) Convenzione delle alpi RS 0.700.1 ARE A X 3 Carte aeronautiche RS 0.748.0 UFAC A 4 art. 37, allegati4, 11, 14 e 15 Dati della navigazione RS 0.748.0 UFAC A 5 aerea art. 37, allegati11 e 15 Dati elettronici sugli RS 0.748.0 UFAC A 6 ostacoli e sul terreno art. 37,
allegato 15
Registro fondiario: infor- RS 210 art. 949a Cantoni A 7 mazioni pubblicamente cpv.3, 970 [UFG] accessibili RS 211.432.1 art. 106a Registro fondiario: ulte- RS 210 art. 949a Cantoni B 8 riori dati conformemente a cpv.3, 970 [UFG] eGRISDM RS 211.432.1 art. 6 segg. Registro federale degli RS 431.01 UST B X 9 edifici e delle abitazioni art. 10 RS 431.841 Registro delle imprese e RS 431.01 UST B X 10 degli stabilimenti art. 10 RS 431.903 Censimenti federali delle RS 431.012.1 UST B X 11 aziende allegato Statistica della superficie RS 431.012.1 UST A X 12 della Svizzera allegato Censimento della circola- RS 431.012.1 USTRA A X 13 zione stradale sulla rete allegato superiore Censimento della circola- RS 431.012.1 Cantoni A X 14 zione stradale sulla rete allegato [USTRA] regionale e locale Censimenti federali della RS 431.112 UST B X 15 popolazione art. 1 segg. Inventario delle vie di RS 451 art. 5 USTRA A X 16 comunicazione storiche in RS 451.1 art. 23 Svizzera (nazionale) cpv.1 lett. c Inventario delle vie di RS 451 art. 5 Cantoni A X 17 comunicazione storiche in RS 451.1 art. 23 [USTRA] Svizzera (regionale e cpv.1 lett. c locale) Inventario federale dei RS 451 art. 5 UFAM A X 18 paesaggi, siti e monumenti RS 451.11 naturali d’importanza art. 1 segg. nazionale (IFP) Inventario federale delle RS 451 art. 18a UFAM A X 19 zone golenali RS 451.31 d’importanza nazionale art. 1 segg. Inventario federale delle RS 451 art. 18a UFAM A X 20 torbiere alte e delle RS 451.32 torbiere di transizione di art. 1 segg.
Inventario federale delle RS 451 art. 18a UFAM A X 21 paludi di importanza RS 451.33 nazionale art. 1 segg. Inventario federale dei siti RS 451 art. 18a UFAM A X 22 di riproduzione di anfibi RS 451.34 di importanza nazionale art. 1 segg. Biotopi d’importanza RS 451 art. 18b Cantoni A X 23 regionale e locale RS 451.1 art. 18 [UFAM] Inventario federale dei RS 451 art. 23b UFAM A X 24 paesaggi palustri di RS 451.35 particolare bellezza e di art. 1 segg. Inventario federale degli RS 451.12 UFC A 25 abitati meritevoli di art. 1 segg. protezione d’importanza nazionale (OIAMP) Inventario cantonale delle RS 451.31 art. 3 Cantoni A X 26 zone golenali di importan- [UFAM] za nazionale e regionale Inventario cantonale delle RS 451.32 art. 3 Cantoni A X 27 torbiere alte e delle [UFAM] torbiere di transizione di importanza nazionale e regionale Inventario cantonale delle RS 451.33 art. 3 Cantoni A X 28 paludi di importanza [UFAM] nazionale e regionale Inventario cantonale dei RS 451.34 art. 5 Cantoni A X 29 siti di riproduzione di [UFAM] anfibi di importanza nazionale e regionale Inventario cantonale dei RS 451.35 art. 3 Cantoni A X 30 paesaggi palustri di [UFAM] particolare bellezza e di Parco Nazionale Svizzero RS 454 UFAM A X 31 Piano settoriale militare RS 510.51 art. 6 DDPS A X 32 Sistemi di riferimento RS 510.62 swisstopo X A X 33 geodetici (misurazione art. 22 segg. nazionale) RS 510.626 art. 1 segg., 7 art. 4 seg. Quadri di riferimento RS 510.62 swisstopo X A X 34 geodetici (dati concernenti art. 22 segg. i punti fissi e la rete RS 510.626 permanente della misura- art. 1 segg., 7 zione nazionale) art. 4 seg. Ortofoto (misurazione RS 510.62 swisstopo X A X 35 nazionale) art. 22 segg. Foto aeree (misurazione RS 510.62 swisstopo X A 36 nazionale) art. 22 segg. Foto satellitari RS 510.62 swisstopo X A X 37 Modello topografico del RS 510.62 swisstopo X A X 38 paesaggio (misurazione art. 22 segg. nazionale) RS 510.626 Confini giurisdizionali RS 510.62 swisstopo X A X 39 Nomi geografici RS 510.62 swisstopo X A X 40 Dati altimetrici RS 510.62 swisstopo X A X 41 Carte nazionali RS 510.62 swisstopo X A X 42 1:25 000 –1:1 mio. art. 22 segg. art. 8 Atlante della Svizzera RS 510.62 swisstopo A 43 Atlante idrologico RS 510.62 UFAM A 44 Atlante climatico della RS 510.62 Meteo A 45 Svizzera art. 22 segg.
Svizzera Carte geologiche RS 510.62 swisstopo A X 46 Carte geofisiche RS 510.62 swisstopo A 47 Carte geotecniche RS 510.62 swisstopo A 48 art. 22 segg.,
seg. RS 510.624 Carte storiche RS 510.62 swisstopo X A 49 RS 510.626.1 Geologia nazionale RS 510.62 swisstopo A 50 (dati di base) art. 27 seg. RS 510.624 art. 5 lett. a Piano per il registro RS 510.62 Cantoni X A X 51 fondiario (misurazione art. 29 segg. [D+M] Piano di base–MU–CH RS 510.62 Cantoni X A X 52 Punti fissi PFP1, PFA1 RS 510.62 swisstopo X A X 53 (misurazione nazionale) art. 29 segg. art. 2 Punti fissi PFP2, PFA2, RS 510.62 Cantoni X A X 54 Copertura del suolo RS 510.62 Cantoni X A X 55 Oggetti singoli RS 510.62 Cantoni X A X 56 Altimetria (misurazione RS 510.62 Cantoni X A X 57 ufficiale) art. 29 segg. [D+M] Nomenclatura RS 510.62 Cantoni X A X 58 Beni immobili RS 510.62 Cantoni X A X 59 Indirizzi di edifici RS 510.62 Cantoni X A X 60 Spostamenti di terreno RS 510.62 Cantoni X A X 61 permanenti (misurazione art. 29 segg. [D+M] Confini giurisdizionali RS 510.62 Cantoni X A X 62 Suddivisioni ammini- RS 510.62 Cantoni X A X 63 strative (misurazione art. 29 segg. [D+M] Condotte sotterranee RS 510.62 Cantoni X A X 64 RS 746.1 art. 1 Inventario svizzero dei RS 520.31 art. 3 UFPP A 65 beni culturali d’importanza nazionale e regionale Inventario dell’approv- RS 531.32 Cantoni C 66 vigionamento con acqua art. 8 [UFAM] potabile in situazioni di emergenza Rete delle piste ciclabili RS 700 art. 3 Cantoni A X 67 cpv.3 lett. c, [USTRA] art. 6 cpv. 3 Superfici per l’avvicen- RS 700 art. 6 Cantoni A X 68 damento delle colture cpv.2 lett. a [ARE] conformemente al Piano RS 700.1 settoriale delle superfici art. 26 segg. per l’avvicendamento delle colture RS 700.1 art. 28 cpv. 2 Piani direttori cantonali RS 700 Cantoni A 69 art. 6 segg. [ARE] art. 4 segg.
Piano settoriale dei RS 700 art. 13 ARE A X 70 trasporti, parte program- RS 700.1 matica (traffico comples- art. 14 segg. sivo) Piano settoriale dei RS 700 art. 13 UFT A X 71 trasporti, parte Ferrovia RS 700.1 /Trasporti pubblici art. 14 segg. RS 742.104 Piano settoriale dei RS 700 art. 13 USTRA A 72 trasporti, parte Strade Piani di utilizzazione RS 700 art. 14, Cantoni A X 73 (cantonali/comunali)26 [ARE] Stato dell’urbanizzazione RS 700 art. 19 Cantoni A X 74 RS 700.1 [ARE] art. 31 seg. Perimetri della ricomposi- RS 700 art. 20 Cantoni A X 75 zione particellare [ARE] Zone di pianificazione RS 700 art. 27 Cantoni A X 76 [ARE] Agricoltura (dati di base) RS 700.1 art. 14 UFAG A X 77 Piano settoriale di RS 700.1 UFE A X 78 depositi in strati geologici art. 14 segg. profondi RS 732.11 art. 5 Reti di percorsi pedonali e RS 704 art. 4, 16 Cantoni A X 79 sentieri [USTRA] Protezione e sicurezza RS 721.100 UFAM A X 80 contro le piene (dati di art. 13 base) RS 721.100.1 art. 26 Protezione e sicurezza RS 721.100 Cantoni A 81 contro le piene (ulteriori art. 14 [UFAM] rilevamenti) RS 721.100.1 art. 27 Compendio degli impianti RS 721.80 UFE A X 82 idroelettrici (WASTA) art. 29a Compendio dei prelievi RS 721.80 Cantoni A X 83 d’acqua art. 29a [UFE] Registro dei diritti d’acqua RS 721.80 Cantoni B 84 art. 31 [UFE] Zone tutelate dall’OIFI RS 721.821 UFE A X 85 Pianificazione delle strade RS 725.11 art. 9 USTRA X A X 86 Zone di progettazione RS 725.11 USTRA A 87 riservate per le strade art. 14 Determinazione degli RS 725.11 USTRA A 88 allineamenti per le strade art. 22 Piano di espropriazione RS 725.11 USTRA B 89 per le strade nazionali art. 39 Rete delle strade principali RS 725.116.21 USTRA X A 90 art. 16,
allegato 2
Centrali nucleari RS 732.1 UFE B X 91 Piani d’opera delle linee RS 734.0 art. 3 Gestori B 92 elettriche in cavo RS 734.31 degli art. 62 impianti [UFE] Piano generale degli RS 734.0 Gestori B 93 impianti elettrici art. 3, 16 degli RS 734.25 impianti art. 14 [UFE] Piano settoriale degli RS 734.0 art. 16 UFE A X 94 elettrodotti cpv. 5 Ubicazioni di infortuni RS 741.51 USTRA B 95 della circolazione stradale art. 128 Zone di progettazione per RS 742.101 UFT A X 96 gli impianti ferroviari art. 18n Linee di costruzione per RS 742.101 UFT A X 97 gli impianti ferroviari art. 18q Linee e stazioni RS 742.121 UFT A X 98 ferroviarie art. 5 Funivie RS 743.011 UFT A X 99 Rete della navigazione RS 747.201 Cantoni A X 100 nelle acque e rete art. 3, 5 [UFT] idrografica Piano settoriale delle RS 747.219.1 ARE A X 101 idrovie art. 5 Piano settoriale dei RS 748.0 UFAC A 102 trasporti, parte Aviazione art. 37a cpv. 5 (Piano settoriale RS 748.131.1 dell’infrastruttura aero- art. 3a nautica) Zone di progettazione per RS 748.0 UFAC A 103 gli impianti aeroportuali art. 37n–p Linee di costruzione per RS 748.0 UFAC A 104 gli impianti aeroportuali art. 37q–s Carta ed elenco degli RS 748.131.1 UFAC A 105 ostacoli alla navigazione art. 60, 61 aerea Catasto delle superfici di RS 748.131.1 UFAC B 106 limitazione degli ostacoli art. 62 (Forze aeree) Catasto delle superfici RS 748.131.1 UFAC B 107 soggette a misurazione art. 62a Piano delle zone di RS 748.131.1 UFAC A 108 sicurezza degli aeroporti art. 71–73 Piani delle reti emittenti RS 784.10 UFCOM A 109 radiofoniche e televisive art. 13, 24 seg. Ubicazioni degli impianti RS 784.10 UFCOM B 110 di radiocomunicazione art. 13a (dati di esercizio) RS 784.102.1 art. 13, 17 Catasto delle antenne RS 784.10 UFCOM A 111 degli impianti delle reti art. 24 seg. pubbliche di telefonia mobile e delle stazioni di radiodiffusione Catasto dei rischi (raccolta RS 814.01 UFAM C 112 di dati dell’Ufficio art. 10 federale) RS 814.012 art. 17 Catasto dei rischi RS 814.01 Cantoni C 113 (rilevamenti dei Cantoni) art. 10 [UFAM] RS 814.012 art. 16 Impianti di trattamento RS 814.01 Cantoni A X 114 dei rifiuti art. 31 [UFAM] RS 814.600 art. 17, 18 Inventario delle discariche RS 814.01 Cantoni A X 115 art. 31 [UFAM] RS 814.600 Catasto dei siti inquinati RS 814.01 Cantoni A X 116 art.
32c [UFAM] RS 814.680 Catasto dei siti inquinati RS 814.01 DDPS A X 117 nel settore militare art. 32c [UFAM] RS 814.680 Catasto dei siti inquinati RS 814.01 UFAC A X 118 nel settore degli aeroporti art. 32c [UFAM] civili RS 814.680 Catasto dei siti inquinati RS 814.01 UFT A X 119 nel settore dei trasporti art. 32c [UFAM] pubblici RS 814.680 Carte dell’inquinamento RS 814.01 UFAM A 120 fonico – panoramica art. 44 nazionale Rete nazionale RS 814.01 UFAM A X 121 d’osservazione degli art. 44 inquinanti atmosferici RS 814.318.142.1 (NABEL) art. 39 Rilevamenti cantonali RS 814.01 Cantoni A X 122 dell’inquinamento art. 44 [UFAM] atmosferico (reti di rileva- RS 814.318.142.1 mento) art. 27 Carte nazionali dell’inqui- RS 814.01 UFAM A 123 namento atmosferico art. 44 Risultati dell’osservazione RS 814.01 UFAM A 124 nazionale del deteriora- art. 44 mento del suolo (NABO) RS 814.12 art. 3 Risultati della sorve- RS 814.01 Cantoni A 125 glianza cantonale del art. 44 [UFAM] deterioramento del suolo RS 814.12 (servizi specializzati art. 4 protezione del suolo) Catasto dei rumori – RS 814.01 UFT A X 126 impianti ferroviari art. 44 [UFAM] RS 814.41 art. 37, 45 Registro delle emissioni di RS 814.01 UFAM A X 127 sostanze inquinanti e dei art. 46 cpv. 2 trasferimenti di rifiuti e di RS 814.017 sostanze inquinanti nelle art. 8 acque di scarico Pianificazione regionale RS 814.20 art. 7 Cantoni A X 128 dello smaltimento delle RS 814.201 [UFAM] acque di scarico art. 4 Pianificazione comunale RS 814.20 art. 7 Cantoni A X 129 dello smaltimento delle RS 814.201 [UFAM] acque di scarico art. 5 Settori di protezione delle RS 814.20 Cantoni A X 130 acque art. 19 [UFAM] Zone di protezione delle RS 814.20 Cantoni A X 131 acque sotterranee art. 20 [UFAM] Aree di protezione delle RS 814.20 Cantoni A X 132 acque sotterranee art. 21 [UFAM] Qualità delle acque RS 814.20 UFAM A X 133 (rilevamenti di interesse art. 57 nazionale) Qualità delle acque RS 814.20 Cantoni B 134 (ulteriori rilevamenti) art. 58 [UFAM] Condizioni idrologiche RS 814.20 UFAM A X 135 (rilevamenti di interesse art. 57 nazionale) RS 721.100 art. 13 Condizioni idrologiche RS 814.20 Cantoni A 136 (ulteriori rilevamenti) art. 58 [UFAM] RS 721.100 art. 14 Approvvigionamento in RS 814.20 UFAM A X 137 acqua potabile (rilevamen- art.
57 ti di interesse nazionale) Approvvigionamento in RS 814.20 Cantoni B 138 acqua potabile (ulteriori art. 58 [UFAM] rilevamenti) Inventario delle falde RS 814.20 Cantoni A X 139 freatiche e degli impianti art. 58 [UFAM] adibiti all’approvvigionamento idrico Inventario dei prelievi RS 814.20 Cantoni A 140 d’acqua esistenti art. 82 [UFAM] art. 36, 40 Affioramenti, captazioni e RS 814.201 Cantoni A X 141 impianti di ravvenamento art. 30 [UFAM] della falda freatica Catasto dei rumori – RS 814.41 USTRA A 142 strade nazionali art. 37, 45 [UFAM] RS 814.01 art. 41 Catasto dei rumori – RS 814.41 DDPS A X 143 aerodromi militari art. 37, 45 [UFAM] RS 814.01 art. 44 Catasto dei rumori – RS 814.41 Cantoni A 144 strade principali e altre art. 37, 45 [UFAM] strade RS 814.01 art. 44 Gradi di sensibilità al RS 814.41 Cantoni A X 145 rumore (in zone d’utilizza- art. 43 [UFAM] zione) Schede dei dati sulle RS 814.710 Cantoni B 146 ubicazioni delle stazioni di art. 11 [UFAM] base delle reti pubbliche di telefonia mobile (dati della pianificazione) Elenco di tutte le emissio- RS 814.911 UFAM A 147 ni sperimentali autorizzate art. 35 cpv. 1 Elenco degli organismi RS 814.911 UFAM A 148 geneticamente modificati art. 35 cpv. 2 direttamente emessi nell’ambiente la cui messa in commercio è stata autorizzata Catasto della produzione RS 910.1 art. 4 UFAG A X 149 agricola RS 912.1 art. 1, 5 Registro delle denomina- RS 910.1 art. 16 UFAG A 150 zioni d’origine protetta RS 910.12 (DOP) e delle indicazioni art. 13 geografiche (IGP) Catasto viticolo RS 910.1 Cantoni A 151 art. 61, 63 [UFAG] RS 916.140 art. 11, 13 Zone declive e zone in RS 910.13 Cantoni A X 152 forte pendenza art. 36, 38, 39 [UFAG] Superfici agricole RS 910.13 Cantoni A 153 art. 40, [UFAG]
allegato 1.2
Sorveglianza del territorio RS 916.20 Cantoni C 154 (organismi nocivi) art. 28, [UFAG]
allegato 2
Epizoozie soggette RS 916.401 UFV A 155 all’obbligo di notifica art. 65 Accertamenti del carattere RS 921.0 art. 10 Cantoni A 156 forestale RS 921.01 [UFAM] art. 12 Margini delle foreste RS 921.0 Cantoni A 157 (in zone edificabili) art. 13 [UFAM] Zone forestali con limita- RS 921.0 Cantoni A X 158 zioni dell’accesso art. 14 [UFAM] (aree protette) Linee di distanza dalle RS 921.0 Cantoni A X 159 foreste art. 17 [UFAM] Riserve forestali RS 921.0 art. 20 Cantoni A X 160 cpv. 4 [UFAM] art. 41 Pianificazione forestale RS 921.0 art. 20 Cantoni A X 161 (condizioni delle ubica- RS 921.01 [UFAM] zioni, funzioni forestali) art. 18 cpv. 2 Censimenti forestali RS 921.0 Cantoni A 162 cantonali (dati di base) art. 33, 34 [UFAM] Inventario forestale RS 921.0 FNP B 163 nazionale svizzero (basi) art. 33, 34 [UFAM] art. 37a Inventario forestale RS 921.0 FNP A 164 nazionale svizzero art. 33, 34 [UFAM] (rapporto conclusivo) RS 921.01 art. 37a Ricerca ecologica di lungo RS 921.0 FNP B 165 termine in ecosistemi art. 33, 34 [UFAM] forestali e inventario RS 921.01 Sanasilva art. 37a Carte dei pericoli RS 921.0 art. 36 Cantoni A 166 RS 721.100 [UFAM] art. 15 segg. RS 721.100.1 art. 21, 27 Catasto dei pericoli RS 921.0 art. 36 Cantoni A 167 RS 721.100 [UFAM] art. 15 segg. RS 721.100.1 art. 21, 27 Zone di caccia e bandite RS 922.0 Cantoni A X 168 di caccia (cantonali) art. 3, 11 [UFAM] Colonie di stambecchi RS 922.0 art. 7 UFAM A X 169 cpv. 3 RS 922.27 art. 1, 2 Inventario federale delle RS 922.0 art. 11 UFAM A X 170 bandite di caccia federali RS 922.31 Inventario federale delle RS 922.0 art. 11 UFAM A X 171 riserve d’importanza RS 922.32 internazionale e nazionale art. 1 segg. d’uccelli acquatici e migratori Riserve d’uccelli RS 922.0 art. 11 Cantoni A X 172 (cantonali) cpv. 4 [UFAM] Zone per le misure di RS 922.0 art. 12 Cantoni A 173 autodifesa contro i danni RS 922.01 [UFAM] causati dalla selvaggina art. 9 Zone di protezione ittica RS 923 art. 4 Cantoni A X 174 cpv. 3 [UFAM]
Allegato 2
(art. 52) Modifica del diritto vigente Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 7 marzo 20036 sull’organizzazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
Art. 13 lett. c
All’Aggruppamento armasuisse sono subordinati con le funzioni seguenti:
c. Ufficio federale di topografia (swisstopo): esegue la misurazione geodetica, topografica e cartografica nazionale, allestisce le carte nazionali, esercita la direzione generale e l’alta vigilanza sulla misurazione ufficiale, provvede ai rilevamenti geologici nazionali e fornisce prestazioni commerciali nel suo ambito specifico. Mediante i due rispettivi organi di coordinamento aventi la facoltà di impartire istruzioni, coordina i fabbisogni dell’Amministrazione federale nei settori della geoinformazione e della geologia nazionale. Adempie ulteriori compiti che gli sono assegnati dalla legislazione in materia di geoinformazione.
2. Ordinanza del 16 gennaio 19917 sulla protezione della natura e del paesaggio
Art. 27b Geoinformazione
geodati di base ai sensi della presente ordinanza per i quali è designato quale servizio specializzato della Confederazione nell’allegato1 dell’ordinanza del 21 maggio 20088 sulla geoinformazione.
3. Ordinanza del 26 novembre 19869 sui percorsi pedonali ed i sentieri
Art. 10 cpv.3
Emana, per i geodati di base di diritto federale che documentano i percorsi pedonali e i sentieri, criteri concernenti il modello dei dati, i modelli di rappresentazione e le modalità di rilevamento.
4. Ordinanza del 2 novembre 199410 sulla sistemazione dei corsi d’acqua
Art. 20a Geoinformazione
del 21 maggio 200811 sulla geoinformazione.
Art. 27 cpv.3
Su richiesta, mettono i dati a disposizione dell’Ufficio federale e li rendono accessibili al pubblico in forma adeguata.
5. Ordinanza del 27 febbraio 199112 sulla protezione contro gli incidenti rilevanti
Art. 23 cpv.3
L’Ufficio federale stabilisce i modelli di geodati e i modelli di rappresentazione del 21 maggio 200813 sulla geoinformazione.
6. Ordinanza del 1° luglio 199814 contro il deterioramento del suolo
Art. 13 cpv.3
L’UFAM stabilisce i modelli di geodati e i modelli di rappresentazione minimi per i geodati di base ai sensi della presente ordinanza per i quali è designato quale servi- zio specializzato della Confederazione nell’allegato1 dell’ordinanza del 21 maggio 200815 sulla geoinformazione.
7. Ordinanza del 28 ottobre 199816 sulla protezione delle acque
Art. 49a Geoinformazione
geodati di base ai sensi della presente ordinanza per i quali è designato quale servizio specializzato della Confederazione nell’allegato1 dell’ordinanza del 21 maggio 200817 sulla geoinformazione.
8. Ordinanza del 16 dicembre 198518 contro l’inquinamento atmosferico
Art. 39a Geoinformazione
del 21 maggio 200819 sulla geoinformazione.
9. Ordinanza del 15 dicembre 198620 contro l’inquinamento fonico
Art. 45 rubrica
Competenze della Confederazione e dei Cantoni
Art. 46 Geoinformazione
L’Ufficio federale dell’ambiente stabilisce i modelli di geodati e i modelli di rappresentazione minimi per i geodati di base ai sensi della presente ordinanza per i quali è designato quale servizio specializzato della Confederazione nell’allegato1 dell’ordinanza del 21 maggio 200821 sulla geoinformazione.
10. Ordinanza tecnica del 10 dicembre 199022 sui rifiuti
Art. 46 rubrica
Competenze della Confederazione e dei Cantoni
Art. 46a Geoinformazione
del 21 maggio 200823 sulla geoinformazione.
11. Ordinanza del 26 agosto 199824 sul risanamento dei siti inquinati
Art. 25a Geoinformazione
del 21 maggio 200825 sulla geoinformazione.
12. Ordinanza del 23 dicembre 199926 sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti
Art. 19a Geoinformazione
geodati di base ai sensi della presente ordinanza per i quali è designato quale servizio specializzato della Confederazione nell’allegato1 dell’ordinanza del 21 maggio 200827 sulla geoinformazione.
13. Ordinanza del 30 novembre 199228 sulle foreste
Art. 15 cpv.4
Su richiesta, i Cantoni mettono i documenti di base a disposizione dell’Ufficio federale e li rendono accessibili al pubblico in forma adeguata.
Art. 16 cpv.3
I Cantoni provvedono affinché i dati delle stazioni di misurazione e dei sistemi d’informazione siano messi a disposizione dell’Ufficio federale, se quest’ultimo li richiede, e resi accessibili al pubblico in forma adeguata.
Titolo prima dell’articolo32
Capitolo 5 Formazione e documenti di base
Sezione 1 Formazione di base e perfezionamento
Titolo prima dell’articolo 37a
Sezione 3 Rilevamenti
Art. 37a
(art.33 e 34)
L’Ufficio federale è competente per i rilevamenti dei dati sulle foreste.
In collaborazione con l’FNP, rileva:
nell’inventario forestale nazionale, i dati di base concernenti l’ubicazione, le funzioni e lo stato delle foreste;
nell’ambito di un programma di ricerca a lungo termine, il deterioramento degli ecosistemi forestali.
Informa le autorità e il pubblico in merito ai rilevamenti.
Art. 66a Geoinformazione
del 21 maggio 200829 sulla geoinformazione.
14. Ordinanza del 29 febbraio 198830 sulla caccia
Art. 18 cpv.3
Esso stabilisce i modelli di geodati e i modelli di rappresentazione minimi per i geodati di base ai sensi della presente ordinanza per i quali è designato quale servizio specializzato della Confederazione nell’allegato1 dell’ordinanza del 21 maggio 200831 sulla geoinformazione.
15. Ordinanza del 24 novembre 199332 concernente la legge federale sulla pesca
Art. 17a cpv.6
L’Ufficio federale stabilisce i modelli di geodati e i modelli di rappresentazione del 21 maggio 200833 sulla geoinformazione.