RU 2008 2849
Ordinanza
sulla geologia nazionale
(OGN)
del 21 maggio 2008
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli5, 6, 9 capoverso2, 12 capoverso2, 15 capoverso3, 19 capoverso1, 26 e 27 capoverso3 della legge federale del 5 ottobre 20071 sulla geoinformazione (LGI); visto l’articolo 13 capoverso3 della legge federale del 21 giugno 19912 sulla sistemazione dei corsi d’acqua; visto l’articolo 101 capoverso1 della legge federale del 21 marzo 20033 sull’energia nucleare; visto l’articolo 52 capoverso2 numero1 della legge del 4 ottobre 19634 sugli impianti di trasporto in condotta; visto l’articolo 57 capoverso4 della legge federale del 24 gennaio 19915 sulla protezione delle acque,
ordina:
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
La presente ordinanza disciplina i compiti e le attività della Confederazione nel campo della geologia nazionale.
Sono fatte salve le disposizioni particolari del diritto federale concernenti la sistemazione dei corsi d’acqua, la protezione delle acque e l’energia nucleare.
Salvo disposizioni particolari della presente ordinanza, si applica l’ordinanza del 21 maggio 20086 sulla geoinformazione (OGI).
RS 510.624
Art. 2 Definizioni
Ai sensi della presente ordinanza si intendono per:
informazioni geologiche: i dati e le informazioni sul substrato geologico, segnatamente sulla struttura, la natura e le proprietà, l’utilizzazione precedente e attuale, il valore economico, sociale e scientifico, nonché i processi geologici passati, presenti e potenziali;
substrato geologico: la parte della terra, con i suoi componenti (segnatamente le rocce e le terre, i minerali metalliferi, i minerali, il petrolio, il gas naturale, la falda freatica, il calore geotermico), che la superficie terrestre separa dall’atmosfera e dalle acque di superficie;
processi geologici: le modifiche del substrato geologico, segnatamente l’alterazione meteorica, l’erosione, la sedimentazione, i movimenti di massa o i terremoti;
utilizzazione del substrato geologico: gli interventi nel substrato geologico, segnatamente le costruzioni di ogni genere, le opere sotterranee, l’esecuzione di sondaggi, l’estrazione di materie prime minerali, gli spostamenti di materiale, l’immagazzinamento di sostanze, le modifiche del livello, delle linee di scorrimento, della portata e della temperatura della falda freatica, nonché gli influssi sul campo geotermico terrestre.
Sezione 2 Compiti della geologia nazionale
Art. 3 Obiettivi della geologia nazionale
I servizi specializzati in materia di geologia nazionale mettono a disposizione degli altri servizi della Confederazione, dei servizi specializzati dei Cantoni e di terzi informazioni geologiche in vista:
dell’utilizzazione sostenibile del substrato geologico;
della considerazione delle condizioni geologiche nelle procedure di pianificazione, concessione e autorizzazione;
della prevenzione degli effetti nocivi o molesti di processi geologici su persone e beni.
I servizi specializzati in materia di geologia nazionale informano il pubblico sulle loro attività e sui loro compiti.
Art. 4 Rilevamento geologico nazionale
Il rilevamento geologico nazionale comprende:
l’acquisizione di informazioni geologiche mediante rilevamenti propri e l’utilizzazione dei rilevamenti di terzi;
la selezione e la catalogazione di informazioni geologiche;
l’analisi scientifica di informazioni geologiche.
Il rilevamento, l’aggiornamento e la gestione delle informazioni avvengono secondo principi unitari.
Art. 5 Dati e informazioni geologici di interesse nazionale
La geologia nazionale prepara i dati e le informazioni geologici di interesse nazionale seguenti:
dati di base per l’utilizzazione sostenibile del substrato geologico e lo sviluppo territoriale della Svizzera;
presenza e natura delle falde freatiche;
condizioni geologiche nell’ambito di infrastrutture d’interesse nazionale esistenti o pianificate (per es. collegamenti principali per il traffico ferroviario e stradale, cavi sotterranei, condotte per il trasporto di petrolio e gas, grandi centrali elettriche, centri delle agglomerazioni);
presenza e natura delle formazioni rocciose idonee per l’immagazzinamento di sostanze e rifiuti;
giacimenti di materie prime minerali (segnatamente rocce e terre, metalli, petrolio e gas naturale);
basi per l’estrazione di energia geotermica;
basi per la determinazione dei pericoli e dei rischi per le persone, i beni, l’ambiente e il territorio risultanti da processi geologici o dall’utilizzazione del substrato geologico.
Art. 6 Consulenza e assistenza alle autorità federali
I servizi specializzati in materia di geologia nazionale forniscono consulenza e assistenza nelle questioni geologiche all’Amministrazione federale e a terzi ai quali sono delegati compiti della Confederazione.
Accompagnano le indagini geologiche relative a progetti dell’Amministrazione federale.
Su richiesta, forniscono consulenza agli organi dell’Assemblea federale e ai tribunali federali.
Art. 7 Ricerca
I servizi specializzati in materia di geologia nazionale possono partecipare a progetti di ricerca nazionali e internazionali.
Art. 8 Archiviazione
I servizi specializzati in materia di geologia nazionale archiviano segnatamente:
dati e informazioni rilevati o analizzati sulla base del diritto federale;
dati e informazioni loro comunicati sulla base del diritto federale;
dati del substrato geologico accessibili soltanto temporaneamente (affioramenti) che presentano un interesse nazionale o un elevato interesse scientifico;
campioni di roccia e carotaggi.
I Cantoni possono delegare l’archiviazione delle loro informazioni geologiche al competente servizio specializzato in materia di geologia nazionale concludendo un contratto di diritto pubblico.
Art. 9 Servizio d’informazione geologica
L’Ufficio federale di topografia gestisce il servizio d’informazione geologica della Confederazione.
Rende accessibili i dati e le informazioni geologici mediante geoservizi.
Art. 10 Prestazioni ufficiali
Le prestazioni ufficiali dei servizi specializzati in materia di geologia nazionale sono:
gli atlanti e le carte nazionali giusta l’articolo 23 dell’ordinanza del 21 maggio 20087 sulla misurazione nazionale;
le carte generali e speciali geologiche, geofisiche, geochimiche, geotecniche e idrogeologiche;
le carte delle materie prime (situazione e flussi delle materie prime);
le carte del potenziale geotermico della Svizzera;
le carte tematiche generali e speciali relative ai processi geologici e geomorfologici;
le carte d’idoneità in materia di immagazzinamento di sostanze e rifiuti;
i commenti alle carte tematiche;
i rapporti geologici.
Le prestazioni sono fornite in forma digitale o analogica conformemente alle possibilità tecniche e finanziarie, nonché alle esigenze degli utenti.
Sezione 3 Prestazioni commerciali
Art. 11 Principio
I servizi specializzati in materia di geologia nazionale possono fornire le prestazioni commerciali seguenti:
a. eseguire mandati di altri servizi dell’Amministrazione federale e di terzi nel campo della geologia e dell’idrogeologia;
eseguire lavori di cooperazione allo sviluppo nel campo della geologia e dell’idrogeologia;
offrire dati e informazioni geologici della geologia nazionale in forma particolare.
Nell’ambito della fornitura di tali prestazioni, i servizi specializzati in materia di geologia nazionale possono collaborare con terzi.
Art. 12 Base di calcolo per le prestazioni commerciali
Per i calcoli relativi alle proprie prestazioni commerciali, l’Ufficio federale di topografia si basa sulle tariffe che applica agli offerenti privati per un’utilizzazione commerciale.
Sezione 4 Accesso e utilizzazione
Art. 13 Accesso e utilizzazione da parte di terzi
Gli articoli 20–33 OGI8 si applicano per analogia all’accesso e all’utilizzazione di dati e informazioni geologici della Confederazione.
Le informazioni geologiche sono attribuite ai livelli di autorizzazione all’accesso secondo l’articolo 21 OGI nel modo seguente:
dati e informazioni geologici rilevati da terzi e comunicati al servizio specializzato in materia di geologia nazionale sulla base di obblighi di diritto federale: livello di autorizzazione all’accesso B;
tutti i dati e tutte le informazioni geologici rimanenti: livello di autorizzazione all’accesso A.
3I servizi specializzati della Confederazione competenti in materia di geologia nazionale decidono in merito all’accesso e all’utilizzazione.
Sezione 5 Organizzazione
Art. 14 Commissione federale di geologia
La Commissione federale di geologia (CFG) è una commissione consultiva giusta l’articolo5 capoverso2 dell’ordinanza del 3 giugno 19969 sulle commissioni, istituita dal Consiglio federale su proposta congiunta del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) e del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC). Il Consiglio federale ne designa il presidente.
La CFG ha i compiti seguenti:
allestisce pareri su questioni geologiche di principio all’attenzione del Consiglio federale e dei dipartimenti dell’Amministrazione federale;
prepara le basi geologiche per le decisioni importanti;
valuta in maniera neutrale le perizie geologiche.
Il DDPS disciplina l’organizzazione e il disbrigo degli affari.
L’Ufficio federale di topografia provvede al segretariato.
Mediante decisione congiunta, il DDPS e il DATEC possono istituire delle sottocommissioni.
Art. 15 Organo di coordinamento
Per il coordinamento nell’ambito della geologia nazionale è istituito un organo di coordinamento giusta l’articolo 55 della legge del 21 marzo 199710 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA).
Tale organo ha i compiti seguenti:
coordina le indagini geologiche nazionali tra i servizi specializzati in materia di geologia nazionale, i rimanenti servizi della Confederazione, i servizi specializzati dei Cantoni, le scuole superiori e le associazioni professionali;
coordina le indagini geologiche della Confederazione e le sue attività di monitoraggio del substrato geologico;
sviluppa strategie della Confederazione;
partecipa allo sviluppo di norme tecniche e della geoinformazione;
pianifica e coordina la ricerca della Confederazione.
Ha il diritto di impartire istruzioni ai servizi della Confederazione.
Comprende rappresentanti dell’Ufficio federale di topografia, dell’Ufficio federale dell’energia, dell’Ufficio federale dell’ambiente, dell’Ufficio federale dei trasporti, dell’Ufficio federale delle strade e dell’Ufficio federale dell’agricoltura.
Sotto il profilo amministrativo, è aggregato all’Ufficio federale di topografia.
Art. 16 Servizi specializzati in materia di geologia nazionale
L’Ufficio federale di topografia è il servizio specializzato della Confederazione in materia di geologia nazionale.
L’Ufficio federale dell’ambiente è il servizio specializzato competente per i compiti idrogeologici della geologia nazionale.
Art. 17 Partecipazione del servizio specializzato
Se un progetto di un servizio della Confederazione riguarda il substrato geologico, in occasione dell’accentramento delle procedure decisionali giusta l’articolo 62a LOGA11 tale servizio chiede il parere del competente servizio specializzato in materia di geologia nazionale.
Art. 18 Partecipazione dei Cantoni
Il competente servizio specializzato in materia di geologia nazionale garantisce la partecipazione dei Cantoni nel campo della geologia nazionale.
Può partecipare a conferenze specialistiche intercantonali o convocare conferenze specialistiche proprie.
Art. 19 Collaborazione internazionale
Il competente servizio specializzato in materia di geologia nazionale rappresenta la Svizzera negli organi specializzati internazionali e nelle conferenze specialistiche internazionali.
Sezione 6 Disposizioni finali
Art. 20 Disposizione transitoria
Fino all’entrata in vigore di un nuovo disciplinamento in materia di emolumenti per le geoinformazioni, ma al più tardi fino al 31 dicembre 2009, gli emolumenti per le prestazioni della geologia nazionale sono calcolati conformemente alle disposizioni dell’ordinanza del 3 luglio 200112 sugli emolumenti dell’Ufficio federale delle acque e della geologia, nonché ai listini dei prezzi emanati su tale base dall’Ufficio federale di topografia e vigenti al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza.
Art. 21 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2008.
21 maggio 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |