RU 2008 2883
Ordinanza del DDPS
sulla misurazione nazionale
(OMN-DDPS)
del 5 giugno 2008
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport,
visti gli articoli2 capoverso2, 10 capoverso2, 20 capoverso2 dell’ordinanza del 21 maggio 20081 sulla misurazione nazionale (OMN),
ordina:
Art. 1 Sistemi di riferimento geodetici globali
I sistemi di riferimento geodetici globali sono definiti mediante:
le dimensioni dell’ellissoide di riferimento;
l’orientamento degli assi delle coordinate e la scala rispetto al sistema di riferimento globale internazionale ITRS;
le coordinate geocentriche e le velocità dei punti fondamentali;
la relazione con il modello del geoide per mezzo della determinazione della quota ortometrica oppure della quota geopotenziale dei punti fondamentali;
la data di riferimento;
i parametri del modello cinematico.
Art. 2 Quadri di riferimento geodetici della misurazione nazionale
I quadri di riferimento geodetici sono stabiliti mediante punti di riferimento materializzati univocamente e in maniera duratura, nonché mediante stazioni permanenti che eseguono misurazioni continue.
I punti fissi planimetrici della categoria1 (PFP1 costituiscono il quadro di riferimento della misurazione nazionale per la planimetria. Comprendono:
i punti della triangolazione nazionale di 1° e 2° ordine, nonché una scelta di punti della triangolazione di 3° ordine di importanza storica o particolare per la misurazione nazionale;
i punti di riferimento della rete nazionale MN95;
le stazioni permanenti della rete ufficiale del sistema globale di navigazione satellitare (rete GNSS) della Svizzera.
RS 510.626.1
Per i punti di riferimento della rete nazionale MN95 e le stazioni permanenti della rete GNSS della Svizzera, le coordinate tridimensionali, le quote ortometriche e i valori gravimetrici vengono determinati oppure calcolati mediante interpolazione.
I punti fissi altimetrici della categoria1 (PFA1 della rete altimetrica nazionale RAN95 costituiscono il quadro di riferimento altimetrico della misurazione nazionale.
Per i PFA1 sono calcolate quote usuali nella livellazione federale 1902 (LF02).
Per i PFA1 sono calcolate quote geopotenziali e quote ortometriche nella rete altimetrica nazionale RAN95, la quale considera anche modifiche cinematiche.
Art. 3 Stazioni fondamentali e stazioni permanenti
L’Ufficio federale di topografia gestisce almeno una stazione fondamentale geodetica come stazione di riferimento globale e stabilisce in maniera continua, segnatamente mediante metodi geodetici satellitari, la sua relazione con sistemi e quadri di riferimento internazionali.
Definisce e sorveglia i quadri di riferimento ufficiali della misurazione nazionale mediante l’esercizio della rete GNSS e di un centro di analisi GNSS, che eseguono e analizzano continuamente misurazioni verso i satelliti dei sistemi di navigazione in uso.
Rende accessibili su tutto il territorio svizzero, mediante servizi di posizionamento, i dati delle misurazioni per l’esecuzione di posizionamenti in tempo reale.
Art. 4 Rete gravimetrica nazionale
L’Ufficio federale di topografia provvede all’allestimento, alla manutenzione e alla gestione di una rete di stazioni gravimetriche.
Stabilisce le stazioni principali della rete gravimetrica nazionale mediante misurazioni gravimetriche assolute connesse a reti gravimetriche internazionali.
Provvede al raffittimento della rete delle stazioni gravimetriche assolute mediante misurazioni gravimetriche relative. Rende accessibili e utilizzabili i punti di raffittimento come punti di raccordo per misurazioni di dettaglio.
Art. 5 Modello del geoide della Svizzera
L’Ufficio federale di topografia definisce e rinnova il modello ufficiale del geoide della Svizzera.
Il modello del geoide, in combinazione con metodi di misurazione terrestri e geodetici satellitari, assicura la coerenza delle determinazioni altimetriche su tutto il territorio nazionale per il passaggio da quote ortometriche a quote ellissoidiche.
Art. 6 Aggiornamento
La misurazione nazionale è aggiornata e rinnovata considerando i requisiti tecnici, le necessità degli utenti, lo stato della tecnica e i costi.
L’Ufficio federale di topografia allestisce un concetto per l’aggiornamento della misurazione nazionale geodetica.
La misurazione nazionale cartografica è aggiornata integralmente almeno ogni sei anni. L’aggiornamento avviene sulla base della misurazione nazionale topografica.
La misurazione nazionale topografica è aggiornata integralmente almeno al ritmo della misurazione nazionale cartografica.
Art. 7 Prestazioni ufficiali della misurazione nazionale geodetica
L’Ufficio federale di topografia fornisce le seguenti prestazioni ufficiali della misurazione nazionale geodetica:
parametri di modello e di trasformazione dei sistemi e dei quadri di riferimento della misurazione nazionale;
coordinate e quote dei punti fissi planimetrici della categoria1 (PFP1;
quote geopotenziali e quote ortometriche dei punti fissi altimetrici della categoria1 (PFA1 della rete altimetrica nazionale RAN95;
quote usuali dei PFA1 nella livellazione federale LF02;
coordinate del confine nazionale in un quadro di riferimento globale;
valori gravimetrici delle stazioni della rete gravimetrica nazionale;
ondulazioni del geoide e deviazioni dalla verticale calcolati sulla base del modello del geoide della Svizzera;
dati delle misurazioni della rete GNSS mediante i sistemi di posizionamento giusta l’articolo 3 capoverso 3;
software geodetici che tengono segnatamente conto delle peculiarità dei sistemi e dei quadri di riferimento svizzeri.
Art. 8 Prestazioni ufficiali della misurazione nazionale topografica
L’Ufficio federale di topografia, sulla base delle informazioni topografiche della misurazione nazionale (art. 7 OMN), fornisce le prestazioni ufficiali seguenti:
foto aeree e satellitari;
ortofoto;
il modello topografico del paesaggio;
dati altimetrici;
dati dei confini giurisdizionali;
nomi geografici.
Sono considerate prestazioni ufficiali i risultati finali e intermedi dei lavori eseguiti nel quadro del mandato legale per il rilevamento, l’aggiornamento e la gestione delle informazioni topografiche per i modelli nazionali del paesaggio (art. 22 cpv.2 lett. c della legge del 5 ottobre 20072 sulla geoinformazione).
Art. 9 Prestazioni ufficiali della misurazione nazionale cartografica
L’Ufficio federale di topografia offre le carte nazionali topografiche seguenti:
carta nazionale1:25 000;
carta nazionale1:50 000;
carta nazionale1:100 000;
carta nazionale1:200 000;
carta nazionale1:300 000;
carta nazionale1:500 000;
carta nazionale1:1 000 000.
Se necessario, con le carte nazionali sono allestite composizioni. Esse possono derogare alla ripartizione usuale dei fogli.
D’intesa con l’Aggruppamento Difesa, per scopi militari sono allestite versioni speciali delle carte nazionali.
Art. 10 Prestazioni ufficiali particolari
L’Ufficio federale di topografia fornisce le prestazioni ufficiali particolari seguenti:
la carta dei Comuni della Svizzera;
carte secondo il diritto aeronautico;
carte storiche;
carte geologiche;
software relativi alle carte nazionali.
Art. 11 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2008.
5 giugno 2008 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Samuel Schmid