RU 2008 3559
Ordinanza
concernente l’importazione di prodotti agricoli
(Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)
Modifica del 25 giugno 2008
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 7 dicembre 19981 è modificata come segue:
Art. 5b Aliquote di dazio per i cereali destinati all’alimentazione umana
Le aliquote di dazio delle voci di tariffa 1001.9032, 1002.0032, 1007.0021, 1008.1021, 2021, 9022 e 9051 sono stabilite dal DFE.
Il DFE fissa le aliquote di dazio per il 1° aprile e il 1° ottobre in modo che la differenza fra il prezzo per il frumento importato e il prezzo di riferimento pari a
franchi ogni 100 kg sia compensata al 60 per cento. Complessivamente, le aliquote di dazio e i contributi al fondo di garanzia ammontano al massimo a 23 franchi ogni 100 kg.
I prezzi per il frumento importato, compresi l’aliquota di dazio e il contributo al fondo di garanzia pari a 23 franchi ogni 100 kg, possono differire dal prezzo di riferimento entro una fascia di oscillazione di più/meno5 franchi ogni 100 kg, senza che sia necessario adeguare le aliquote di dazio.
Le aliquote di dazio sono calcolate a partire dal prezzo sul mercato mondiale. Tale prezzo è definito soprattutto sulla base delle informazioni di borsa, dei prezzi franco dogana svizzera, non tassati e dalle informazioni rappresentative fornite da diversi partner commerciali.
Per le voci di tariffa 1101, 1102, 1103, 1104 e 1107 il DFE può fissare le aliquote di dazio sulla base delle aliquote di dazio e dei contributi al fondo di garanzia sulle materie prime. Per i cereali trasformati, può aumentare le aliquote di dazio calcolate sulla base dei valori di resa di al massimo 20 franchi ogni 100 kg.
Art. 8 Prezzo franco dogana svizzera, non tassato
Il prezzo franco dogana svizzera, non tassato, si compone dei seguenti elementi:
il prezzo del prodotto importato; e
i costi assicurativi e di trasporto dei prodotti agricoli franco vagone dogana svizzera.
L’Ufficio federale stabilisce il prezzo franco dogana svizzera, non tassato, dei prodotti agricoli. I calcoli si basano in particolare sulle quotazioni in borsa e sulle informazioni rappresentative riguardanti i prezzi fornite da diversi partner commerciali.
Art. 18 cpv.1
L’attribuzione avviene partendo dal prezzo più alto offerto, in ordine decrescente dei prezzi offerti. Le eccezioni fondate sulle attribuzioni massime di quote di contingente doganale sono disciplinate dalle ordinanze concernenti l’importazione di prodotti specifici.
Art. 22b cpv.3
Per i prodotti agricoli e i prodotti trasformati il DFE può stabilire valori di resa sulla base della loro composizione.
Titolo prima dell’art. 22h
Sezione 3 Importazione di latte e latticini, oli e grassi commestibili,
nonché caseine e caseinati
Art. 22h Campo d’applicazione
Le disposizioni della presente sezione si applicano:
al latte e ai latticini delle voci di tariffa elencate nell’allegato4 numero4;
agli oli e ai grassi commestibili elencati nei capitoli 11, 12 e 15 della tariffa generale e alle materie prime e ai prodotti semilavorati destinati alla loro fabbricazione;
alla caseina, ai caseinati e agli altri derivati della caseina nonché alle colle a base di caseina delle voci di tariffa 3501.1010, 1090, 9010 e 9090.
Art. 22i Permesso generale d’importazione
Il permesso generale d’importazione (PGI) per l’importazione di oli e grassi commestibili nonché materie prime e prodotti semilavorati destinati alla loro fabbricazione è rilasciato da réservesuisse.
Art. 22j Attribuzione delle quote del contingente doganale parziale
Le quote del contingente doganale parziale 7.1 sono attribuite agli aventi diritto alle quote di contingente doganale conformemente al regolamento del 22 dicembre 19332 concernente le importazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche.
Il contingente doganale parziale 7.2 viene messo all’asta in due parti; la prima parte pari a 100 tonnellate da importare durante l’intero periodo di contingentamento e la seconda parte pari a 200 tonnellate da importare durante il secondo semestre del periodo di contingentamento.
Le quote del contingente doganale parziale 7.3 sono attribuite secondo l’ordine di arrivo delle domande all’Ufficio federale. I prodotti importati nell’ambito del contingente doganale parziale 7.3 possono essere utilizzati esclusivamente per l’alimentazione umana.
Il contingente doganale parziale 7.4 pari a 100 tonnellate viene messo all’asta. Nell’ambito del contingente doganale parziale 7.4 il burro può essere importato soltanto in grandi recipienti con una capacità di almeno 25 kg.
Le quote del contingente doganale parziale 7.5 sono attribuite secondo l’ordine di accettazione della dichiarazione doganale.
La ripartizione del contingente doganale parziale 7.6 non è disciplinata.
La ripartizione del contingente doganale n. 8 non è disciplinata.
Art. 22k Aumento dei contingenti doganali parziali
In caso di insufficiente approvvigionamento del mercato indigeno, l’Ufficio federale può aumentare temporaneamente i contingenti doganali parziali 7.2 e 7.4 dopo aver sentito le cerchie interessate.
Titolo prima dell’art. 22l
Sezione 4 Importazione di patate
Art. 22l Categorie di merce
Il contingente doganale parziale 14.1 (patate) è suddiviso nelle seguenti categorie di merce:
patate da semina;
patate da tavola;
patate destinate alla valorizzazione.
Il contingente doganale parziale 14.2 (prodotti a base di patate) è suddiviso nelle seguenti categorie di merce:
prodotti semilavorati per la fabbricazione di prodotti delle voci di tariffa 2103.9000 e 2104.1000;
prodotti semilavorati, altri;
prodotti finiti.
L’assegnazione delle voci di tariffa alle singole categorie di merce è disciplinata nell’allegato4 numero 7.
Art. 22m Suddivisione dei contingenti doganali parziali fra le singole categorie di merce; liberazione delle importazioni
Dopo aver sentito le cerchie interessate e sulla base della situazione del mercato, l’Ufficio federale suddivide i quantitativi totali del contingente doganale fra le singole categorie di merce; può prevedere di scaglionare nel tempo l’importazione.
L’Ufficio federale stabilisce la durata del periodo nel quale le patate e i prodotti a base di patate assegnati possono essere importati.
Art. 22n Aumento dei contingenti doganali parziali
In caso di insufficiente approvvigionamento del mercato indigeno, l’Ufficio federale può aumentare temporaneamente i contingenti doganali parziali 14.1 (patate) e 14.2 (prodotti a base di patate) dopo aver sentito le cerchie interessate.
Art. 22o Quote del contingente doganale parziale patate per patate da semina, patate da tavola e patate destinate alla valorizzazione
Le quote del contingente doganale parziale 14.1 (patate da semina, patate da tavola e patate destinate alla valorizzazione) sono attribuite in percentuale secondo la prestazione all’interno del Paese delle singole organizzazioni o aziende rispetto alle prestazioni complessive fatte valere di diritto.
Le quote del contingente doganale sono attribuite soltanto se la prestazione all’interno del Paese ammonta a oltre 100 tonnellate.
Art. 22p Prestazione all’interno del Paese
Per prestazione all’interno del Paese si intende:
per le patate da semina: il quantitativo di patate da semina indigene che l’organizzazione di moltiplicazione ha comperato direttamente dai produttori di sementi durante il periodo di calcolo;
per le patate da tavola: il quantitativo di patate da tavola indigene imballate e pronte al consumo, che le aziende d’imballaggio hanno fornito al commercio al dettaglio durante il periodo di calcolo;
per le patate destinate alla valorizzazione: il quantitativo di patate destinate alla valorizzazione che le aziende di valorizzazione hanno ritirato durante il periodo di calcolo ai fini della valorizzazione.
Per periodo di calcolo si intende il periodo fra il diciottesimo mese (luglio) e il settimo mese (giugno) precedenti il relativo periodo di contingentamento.
I documenti che accompagnano la domanda devono comprovare in modo ineccepibile la prestazione all’interno del Paese che si è fatta valere.
Art. 22q Domande
Le domande di quote del contingente doganale parziale 14.1 (patate) vanno inoltrate all’Ufficio federale entro il 30 settembre precedente il periodo di contingentamento mediante gli appositi moduli.
Art. 22r Quote di contingente doganale per i prodotti a base di patate
Le quote del contingente doganale parziale 14.2 (prodotti a base di patate) sono messe all’asta.
Per i prodotti semilavorati di cui all’articolo 22l capoverso2 lettera a, hanno diritto a quote del contingente doganale soltanto le persone che sottopongono questi prodotti a ulteriore lavorazione nella loro azienda.
Art. 35 Disposizione transitoria relativa alla modifica del 25 giugno 2008
Sino al 30 giugno 2009, il DFE fissa le aliquote di dazio per i cereali destinati all’alimentazione umana in modo che la differenza fra il prezzo per il frumento importato e il prezzo di riferimento pari a 60 franchi ogni 100 kg sia compensata al
per cento. Complessivamente, le aliquote di dazio e i contributi al fondo di garanzia ammontano al massimo a 27 franchi ogni 100 kg.
Sino al 30 giugno 2009 i prezzi per il frumento importato, compresi l’aliquota di dazio e il contributo al fondo di garanzia pari a 27 franchi ogni 100 kg, possono differire dal prezzo di riferimento entro una fascia di oscillazione di più/meno
franchi ogni 100 kg, senza che sia necessario adeguare le aliquote di dazio.
II
Diritto previgente: abrogazione Le seguenti ordinanze sono abrogate: 1. Ordinanza del 7 dicembre 19983 sull’importazione di latte e oli commestibili; 2. Ordinanza del 7 dicembre 19984 sulle patate.
III
Modifica del diritto vigente L’ordinanza del 26 novembre 20035 sul bestiame da macello è modificata come segue:
Art. 18 cpv.4 e 5
Per ogni asta, a ciascun titolare di quote del contingente doganale può essere assegnato al massimo il 40 per cento del quantitativo del contingente doganale parziale messo all’asta, se:
partecipano all’asta più di un avente diritto a quote del contingente doganale; e
il quantitativo totale offerto che può essere tenuto in considerazione è maggiore del quantitativo del contingente doganale parziale messo all’asta.
Se, per effetto del capoverso4, il quantitativo di contingente doganale messo all’asta non viene completamente assegnato, il quantitativo rimanente è immediatamente oggetto di un nuovo bando generale senza che siano previste quote massime di assegnazione.
Art. 18a cpv.4 e 5
Per ogni asta, a ciascun titolare di quote del contingente doganale può essere assegnato al massimo il 40 per cento del quantitativo del contingente doganale parziale messo all’asta, se:
partecipano all’asta più di un avente diritto a quote del contingente doganale; e
il quantitativo totale offerto che può essere tenuto in considerazione è maggiore del quantitativo del contingente doganale parziale messo all’asta.
Se, per effetto del capoverso4, il quantitativo di contingente doganale messo all’asta non viene completamente assegnato, il quantitativo rimanente è immediatamente oggetto di un nuovo bando generale senza che siano previste quote massime di assegnazione.
Art. 19 cpv.4
Abrogato
Art. 20 cpv.2
La garanzia corrisponde a un sesto delle fatture complessive per le quote di contingente doganale carne messe all’asta nel secondo anno civile precedente il rispettivo periodo di contingentamento.
IV
Gli allegati1 e 4 sono modificati secondo la versione qui annessa.
Gli allegati2 e 8 sono sostituiti dalla versione qui annessa.
V
Fatti salvi i capoversi 2–5 la presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.
L’allegato1 numeri1 e 14 entra in vigore il 1° agosto 2008.
Gli articoli 5b capoversi 1–4, 18 capoverso1, 35 e la cifra III entrano in vigore il 1° ottobre 2008.
Gli articoli 5b capoverso5, 22b capoverso3 e l’allegato2 entrano in vigore il 1° luglio 2009.
Gli articoli 22l–22r, l’allegato4 numero 7 e la cifra II/2 entrano in vigore il 1° gennaio 2010.
Gli articoli 5b, 22k e 22m si applicano sino al 30 giugno 2013.
25 giugno 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |
Allegato 1
Art. N. 1, 4, 14 e 20
Elenco delle aliquote di dazio applicabili all’importazione di prodotti agricoli e delle eccezioni all’obbligo di ottenere un permesso 1. Disciplinamento del mercato: animali vivi della specie equina capo [1] 0101. 1011 120.00 PGI non necessario 1019 3834.00 PGI non necessario 1021 3.00 PGI non necessario 1029 1281.00 PGI non necessario 9021 3.00 PGI non necessario 9029 1281.00 PGI non necessario 9095 120.00 PGI non necessario 9096 3834.00 PGI non necessario 9097 2250.00 PGI non necessario 9098 900.00 PGI non necessario [1] In corsivo e grassetto le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale 4. Disciplinamento del mercato: latticini 100 kg. [1] 0401. 1010 18.00 PGI non necessario per importazioni da zone franche 2010 18.00 PGI non necessario per importazioni da zone franche 3020 1340.00 0402. 2120 1340.00 2920 1340.00 9110 223.00 100 kg. [1] 9120 1340.00 9910 223.00 0403. 1010 [2] PGI non necessario 1020 [2] PGI non necessario 9091 18.00 0404. 1000 170.00 0406. 1010 25.50 PGI non necessario 1020 264.00 PGI non necessario 1090 289.00 PGI non necessario 2010 408.00 PGI non necessario 2090 315.00 PGI non necessario 3010 230.00 PGI non necessario 3090 442.00 PGI non necessario 4010 21.30 PGI non necessario 4021 85.00 PGI non necessario 4029 289.00 PGI non necessario 4081 408.00 PGI non necessario 4089 315.00 PGI non necessario 9011 25.50 PGI non necessario 9019 289.00 PGI non necessario 9021 34.00 PGI non necessario 9031 115.00 PGI non necessario 9039 21.00 PGI non necessario 0406. 9051 50.00 importati nell’ambito del contingente speciale PGI non necessario per ADFC e ADC 9059 50.00 importati nell’ambito del contingente speciale PGI non necessario per ADFC e ADC 9060 51.00 PGI non necessario 9091 408.00 PGI non necessario 9099 315.00 PGI non necessario [1] In corsivo e grassetto le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale [2] L’aliquota di dazio è fissata nell’ordinanza del DFF concernente gli elementi mobili applicabili all’importazione di prodotti agricoli trasformati (RS 632.111.722.1).
14. Disciplinamento del mercato: cereali per l’alimentazione umana Voce di tariffa Aliquota di Testo complementare [1] 1001. 1032 1.00 9032 23.30 1002. 0032 23.30 1007. 0021 23.30 1008. 1021 23.30 2021 23.30 9022 23.30 9051 23.30 1101. 0043 85.00 PGI non necessario 0048 65.00 PGI non necessario 1102. 1049 65.00 PGI non necessario 2010 65.00 PGI non necessario 9011 65.00 PGI non necessario 9051 65.00 PGI non necessario 9061 65.00 PGI non necessario 1103. 1119 65.00 PGI non necessario 1199 65.00 PGI non necessario 1390 65.00 PGI non necessario 1919 65.00 PGI non necessario 1929 65.00 PGI non necessario 1939 65.00 PGI non necessario 1992 65.00 PGI non necessario 1999 65.00 PGI non necessario 2019 65.00 PGI non necessario 2029 65.00 PGI non necessario 2099 65.00 PGI non necessario 1104. 1290 65.00 PGI non necessario 1919 65.00 PGI non necessario 1929 65.00 PGI non necessario 1992 65.00 PGI non necessario 1999 65.00 PGI non necessario 2220 65.00 PGI non necessario 2390 65.00 PGI non necessario 2913 73.00 PGI non necessario 2918 65.00 PGI non necessario 2922 65.00 PGI non necessario 2932 65.00 PGI non necessario 2992 65.00 PGI non necessario 2999 65.00 PGI non necessario 3089 65.00 PGI non necessario 1107. 1012 65.00 1092 65.00 PGI non necessario 1093 65.00 PGI non necessario 2012 65.00 2092 65.00 PGI non necessario 2093 65.00 PGI non necessario 2099 65.00 PGI non necessario 1201. 0099 –.10 PGI necessario solo per sementi 1202. 1099 –.10 PGI non necessario 1202. 2099 –.10 PGI non necessario Voce di tariffa Aliquota di Testo complementare [1] 1203. 0090 –.10 PGI non necessario 1204. 0099 –.10 PGI non necessario 1205. 1031, –.10 PGI non necessario 9031 1039, –.10 PGI necessario solo per sementi 9039 1061, –.10 PGI non necessario 9061 1069, –.10 PGI necessario solo per sementi 9069 1206. 0031 –.10 PGI non necessario 0039 –.10 PGI non necessario 0061 –.10 PGI non necessario 0069 –.10 PGI non necessario 1207.
2091 –.10 PGI non necessario 2099 –.10 PGI non necessario 4091 –.10 PGI non necessario 4099 –.10 PGI non necessario 5091 –.10 PGI non necessario 5099 –.10 PGI non necessario 9118 –.10 PGI non necessario 9119 –.10 PGI non necessario 9927 –.10 PGI non necessario 9929 –.10 PGI non necessario 9937 –.10 PGI non necessario 9939 –.10 PGI non necessario 9947 –.10 PGI non necessario 9949 –.10 PGI non necessario 9957 –.10 PGI non necessario 9959 –.10 PGI non necessario 9998 –.10 PGI non necessario 9999 –.10 PGI non necessario 1212. 9190 esente PGI non necessario 9919 esente PGI non necessario [1] In corsivo e grassetto le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale 20. Disciplinamento del mercato: caseina 3501. 1010 [1] PGI non necessario per prodotti diversi dalla caseina acida 1090 [1] PGI non necessario per prodotti diversi dalla caseina acida 9011 4.– PGI non necessario 9019 [1] PGI non necessario 9091 909.– PGI non necessario 9099 [1] PGI non necessario [1] L’aliquota di dazio è fissata nell’ordinanza del DFF concernente gli elementi mobili applicabili all’importazione di prodotti agricoli trasformati (RS 632.111.722.1).
Allegato 2
(art. 6) Prezzi soglia per gruppo di prodotti Voce di tariffa Designazione della merce Prezzo soglia Valido per le linee di tariffa fr. per 100 kg seguenti 0713.1011 Piselli in grani interi, non lavorati, per 39.00 0708.9010 – 0813.5092 l’alimentazione di animali. senza 0709.9091 e 0712.9070 1003.0010 Orzo, da semina 78.00 1001.1011, 9011, 1002.0011, 1003.0010, 1004.0010, 1005.1000, 1008.9013 1003.0070 Orzo, per l’alimentazione di animali 36.00 0709.9091 e 0712.9070 nonché 1001.1021 – 1008.9071 1201.0010 Fave di soia, per l’alimentazione 50.00 1201.0010 – 1208.9010 animale e 2103.3011 1214.1010 Farina e agglomerati sottoforma di 32.00 0901.9011 e pellets, di erba medica, per 1209.1010 – 1404.9010 l’alimentazione di animali nonché 1802.0010 e 2308.0020 – 0060 1501.0012 Grassi di maiale (compreso lo strutto), 60.00 1501.0012 – 1518.0093, grezzi, per l’alimentazione di animali 3823.1110 – 1910 1702.3021 Glucosio chimicamente puro, allo stato 40.00 1702.3021 – 9011 e solido, per l’alimentazione di animali 1703.9091 2102.2011 Lieviti morti, per l’alimentazione di 49.00 2102.1091 – 2021 animali 2303.1011 Proteine di patate, per l’alimentazione 59.00 0505.9011 – 0511.9919, di animali 2301.1011 – 2010, 2303.1011 – 3010 e 2309.9041 2304.0010 Panelli di soia, per l’alimentazione di 45.00 2304.0010 – 2306.9010 animali 3505.1010 Destrina e altri amidi modificati, per 41.00 1101.0051 – 1108.2020, l’alimentazione di animali 1905.9021, 2302.1010 – 5010, 3505.1010 – 3809.1010
Allegato 4
(art. 10)
Art. N. 4 e 7
Elenco dei contingenti doganali e dei contingenti doganali parziali applicabili all’importazione di prodotti agricoli 4. Disciplinamento del mercato: latticini Numero del Prodotto Voce di tariffa Contingente doganacontingente le doganale (tonnellate) [1] [1] [1] [1] … 07.2 Polvere di latte 0402.2111 300 2911 07.3 Latticini diversi 0403.1091 200 9041 9051 0404.9081 0405.2011 2019 07.4 Burro e altre materie grasse del latte 0405.1011 100 1091 9010 … 7. Disciplinamento del mercato: patate, comprese patate da semina e prodotti a base di patate Numero del contin- Prodotto Voce/i di tariffa Contingente doganagente doganale le (tonnellate) [1] [1] [1] [1]
Patate, comprese patate da semina e prodotti a base di patate, di cui: 14.1 Patate, comprese patate da semina 18 250 Patate da semina 0701..1010 Patate da tavola /patate destinate alla valorizzazione 9010 14.2 Prodotti a base di patate 4 000 Prodotti semilavorati 0710..1010 9021 0712..9021 1105..1011 2011 Prodotti finiti 2001..9031 2004..1012 1013 1092 1093 9028 9051 2005..2021 2022 2092 2093 9921 9951 [1] In corsivo e grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale
Allegato 8
(art.1 cpv. 1) Altri prodotti agricoli che soggiacciono all’obbligo del PGI Voce di tariffa Designazione delle merci – di peso non eccedente 185 g: 0105. 1100 – – galli e galline 0105. 1200 – – tacchini e tacchine – altri 0105. 9400 – – galli e galline con peso non eccedente 2000 g – margarina, esclusa la margarina liquida: – – altra, avente, tenore, in peso, di materie grasse: – – – eccedente 65 %: 1517. 1062 – – – – – avente tenore, in peso, di materie grasse del latte eccedente 1517. 1067 – – – – – avente tenore, in peso, di materie grasse del latte eccedente – – – eccedente 41 % ma non eccedente 65 %: 1517. 1072 – – – – – avente tenore, in peso, di materie grasse del latte eccedente 1517. 1077 – – – – – avente tenore, in peso, di materie grasse del latte ecedente – – – eccedente 25 % ma non eccedente 41 %: 1517. 1082 – – – – – avente tenore, in peso, di materie grasse del latte eccedente 1517. 1087 – – – – – avente tenore, in peso, di materie grasse del latte eccedente – – – non eccedente 25 %: 1517. 1092 – – – – – avente tenore, in peso, di materie grasse del latte eccedente 1517. 1097 – – – – – avente tenore, in peso, di materie grasse del latte eccedente – altri: – – altri: – – – contenenti materie grasse del latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte: – – – – eccedente 10 %: – – – – – in cisterne o fusti metallici: 1517. 9062 – – – – – – avente tenore, in peso, di materie grasse del latte eccedente – – – – – altri: 1517. 9067 – – – – – – avente tenore, in peso, di materie grasse del latte eccedente