RU 2008 373
Ordinanza
concernente l’abbandono del contingentamento lattiero
(OACL)
Modifica del 16 gennaio 2008
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 10 novembre 20041 concernente l’abbandono del contingentamento lattiero è modificata come segue:
Art. 6 cpv. 3
Un contingente assegnato giusta l’articolo 3b OCL viene computato nel quantitativo di base a condizione che il produttore in questione, nell’anno lattiero 2008/09, produca e commercializzi egli stesso latte. Se il latte commercializzato da tale produttore non raggiunge il quantitativo computato, il quantitativo di base è ridotto in maniera corrispettiva.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 2008.
16 gennaio 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |