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Ordinanza concernente l’abbandono del contingentamento lattiero

AS 2008 373 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 16 gen 2008

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2008-373/it/ordinanza-concernente-l-abbandono-del-contingentamento-lattiero

Consultato il 4 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Ordinanza concernente l’abbandono del contingentamento lattiero (RS 916.350.4)

RU 2008 373

Ordinanza
concernente l’abbandono del contingentamento lattiero
(OACL)

Modifica del 16 gennaio 2008

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 10 novembre 20041 concernente l’abbandono del contingentamento lattiero è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 3

Un contingente assegnato giusta l’articolo 3b OCL viene computato nel quantitativo di base a condizione che il produttore in questione, nell’anno lattiero 2008/09, produca e commercializzi egli stesso latte. Se il latte commercializzato da tale produttore non raggiunge il quantitativo computato, il quantitativo di base è ridotto in maniera corrispettiva.

Footnotes

  1. [1] RS 916.350.4

II

La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 2008.

16 gennaio 2008 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova