Fonte

RU 2008 4273

Testo originale

Accordo del 21 giugno 1999

tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, per la libera circolazione delle persone1 Decisione n. 1/2006 del Comitato misto Svizzera-UE del 6 luglio 2006 recante modifica dell’allegato II (sicurezza sociale)2 Modifica dei regolamenti (CEE) n. 1408/713 e 574/724

Entrata in vigore per la Svizzera il 6 luglio 2006

Il regolamento (CEE) n. 1408/71 è modificato come segue:

Regolamento (CE) n. 631/2004 1. l’articolo 22 è modificato come segue: a) il paragrafo 1, lettera a), è sostituito dal seguente: «a) il cui stato di salute richieda prestazioni in natura che si rendono necessarie sotto il profilo medico nel corso della dimora nel territorio di un altro Stato membro, tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata prevista della dimora;» b) è inserito il paragrafo seguente: «1bis La commissione amministrativa elabora un elenco delle prestazioni in natura che, per essere corrisposte nel corso della dimora in un altro Stato membro, necessitano per motivi pratici dell’accordo preventivo tra la persona interessata e l’istituzione che presta le cure.»; c) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente: «I paragrafi 1, 1bis e 2 si applicano per analogia ai familiari di un lavoratore subordinato o autonomo.»;