RU 2008 4273
Testo originale
Accordo del 21 giugno 1999
tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, per la libera circolazione delle persone1 Decisione n. 1/2006 del Comitato misto Svizzera-UE del 6 luglio 2006 recante modifica dell’allegato II (sicurezza sociale)2 Modifica dei regolamenti (CEE) n. 1408/713 e 574/724
Entrata in vigore per la Svizzera il 6 luglio 2006
Il regolamento (CEE) n. 1408/71 è modificato come segue:
Regolamento (CE) n. 631/2004 1. l’articolo 22 è modificato come segue: a) il paragrafo 1, lettera a), è sostituito dal seguente: «a) il cui stato di salute richieda prestazioni in natura che si rendono necessarie sotto il profilo medico nel corso della dimora nel territorio di un altro Stato membro, tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata prevista della dimora;» b) è inserito il paragrafo seguente: «1bis La commissione amministrativa elabora un elenco delle prestazioni in natura che, per essere corrisposte nel corso della dimora in un altro Stato membro, necessitano per motivi pratici dell’accordo preventivo tra la persona interessata e l’istituzione che presta le cure.»; c) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente: «I paragrafi 1, 1bis e 2 si applicano per analogia ai familiari di un lavoratore subordinato o autonomo.»;
Footnotes
- [1] RS 0.142.112.681
- [2] RU 2006 5851
- [3] RS 0.831.109.268.1
- [4] RS 0.831.109.268.11
- [2] l’articolo 22bis è sostituito dal seguente: «Art. 22bis Norme specifiche per talune categorie di persone Fatto salvo l’articolo 2, l’articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e c) e l’articolo 22, paragrafo 1bis, si applicano anche alle persone che sono cittadini di uno degli Stati membri e che sono assicurate secondo la legislazione di uno Stato membro nonché ai loro familiari che con esse risiedono.»;
- [3] l’articolo 22 ter è abrogato;
- [4] l’articolo 25 è modificato come segue: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Un disoccupato che è stato in passato lavoratore subordinato o autonomo e al quale si applicano le disposizioni dell’articolo 69, paragrafo 1 o dell’articolo 71, paragrafo 1, lettera b), punto ii), seconda frase e che soddisfa le condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente per avere diritto alle prestazioni in natura e in denaro, tenuto conto eventualmente di quanto disposto dall’articolo 18, durante il periodo di cui all’articolo 69, paragrafo 1, lettera c), beneficia: a) delle prestazioni in natura che si rendano necessarie sotto il profilo medico per questa persona nel corso della dimora nel territorio dello Stato membro nel quale egli cerca un’occupazione, tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata prevista della dimora. Queste prestazioni in natura sono erogate, per conto dell’istituzione competente, dall’istituzione dello Stato membro nel quale la persona interessata cerca un’occupazione, secondo la legislazione che quest’ultima istituzione applica, come se tale persona vi fosse assicurata; b) delle prestazioni in denaro erogate dall’istituzione competente secondo la legislazione che essa applica. Tuttavia, previo accordo tra l’istituzione competente e l’istituzione dello Stato membro nel quale il disoccupato cerca un’occupazione, le prestazioni possono essere erogate da quest’ultima istituzione per conto della prima, secondo la legislazione dello Stato competente. Le prestazioni di disoccupazione di cui all’articolo 69, paragrafo 1, non sono corrisposte durante il periodo in cui l’interessato percepisce prestazioni in denaro.»; b) è inserito il paragrafo seguente: «1bis L’articolo 22, paragrafo 1bis si applica per analogia.»;
- [5] l’articolo 31 è sostituito dal seguente: «Art. 31 Dimora del titolare e/o dei suoi familiari in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono 1. Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta secondo la legislazione di uno Stato membro o di pensioni o di rendite dovute secondo le legislazioni di due o più Stati membri, il quale abbia diritto alle prestazioni secondo la legislazione di uno di questi Stati membri, come pure i suoi familiari che dimorano nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono, beneficiano: a) di prestazioni in natura che si rendano necessarie sotto il profilo medico nel corso della dimora nel territorio di uno Stato membro diverso da quello di residenza, tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata prevista della dimora. Queste prestazioni in natura sono erogate dall’istituzione del luogo di dimora, secondo la legislazione che essa applica, per conto dell’istituzione del luogo di residenza del titolare o dei familiari; b) delle prestazioni in denaro erogate, eventualmente, dall’istituzione competente determinata ai sensi dell’articolo 27 o dell’articolo 28, paragrafo 2, secondo la legislazione che essa applica. Tuttavia, previo accordo tra l’istituzione competente e l’istituzione del luogo di dimora, queste prestazioni possono essere erogate da quest’ultima istituzione per conto della prima, secondo la legislazione dello Stato competente. 2. L’articolo 22, paragrafo 1bis, si applica per analogia.»;
- [6] l’articolo 34bis è sostituito dal seguente: «Art. 34bis Misure speciali applicabili agli studenti e ai membri delle loro famiglie Gli articoli 18 e 19 e l’articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e c), paragrafo 1bis), paragrafo 2, secondo comma, e paragrafo 3, nonché gli articoli 23 e 24 e le sezioni 6 e 7 si applicano per analogia, se del caso, agli studenti e ai membri delle loro famiglie.»;
- [7] l’articolo 34ter è abrogato;
- [8] è inserito l’articolo seguente: «Art. 84bis Rapporti tra le istituzioni e le persone cui si applica il presente regolamento 1. Le istituzioni e le persone cui si applica il presente regolamento hanno un obbligo reciproco di informazione e di cooperazione per garantire la corretta applicazione del presente regolamento. Le istituzioni, secondo il principio di buona amministrazione, rispondono a tutte le domande entro un termine ragionevole e comunicano in proposito alle persone interessate qualsiasi informazione necessaria per far valere i diritti loro conferiti dal presente regolamento. Le persone interessate hanno l’obbligo di informare quanto prima le istituzioni dello Stato competente e dello Stato di residenza in merito ad ogni cambiamento nella loro situazione personale o familiare che incida sui loro diritti alle prestazioni previste dal presente regolamento. 2. La mancata osservanza dell’obbligo di informazione di cui al paragrafo 1, terzo comma, può formare oggetto di misure proporzionate conformemente al diritto nazionale. Tuttavia, tali misure devono essere equivalenti a quelle applicabili a situazioni analoghe che dipendono dall’ordinamento giuridico interno e non devono nella pratica rendere impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti agli interessati dal presente regolamento. 3. In caso di difficoltà d’interpretazione o di applicazione del presente regolamento tali da incidere sui diritti di una persona cui esso si applica, l’istituzione dello Stato competente o dello Stato di residenza della persona interessata deve contattare l’istituzione o le istituzioni dello Stato o degli Stati membri interessati. In assenza di una soluzione entro un termine ragionevole, le autorità interessate possono adire la commissione amministrativa.»; Decisione n. 1/2006 a) all’allegato VI (Svizzera), inserire la seguente menzione al punto 3, lettera b) dopo la parola «… Finlandia»: «e, nei casi contemplati alla lettera a), punto ii), Portogallo.»5 b) all’allegato VI (Svizzera), inserire al punto 4 dopo «Belgio» il termine «Francia».6 c) nell’allegato VIII è aggiunto il testo seguente: «Svizzera Nulla» Il regolamento (CEE) n. 574/72 è modificato come segue: Regolamento (CE) n. 1851/2003 1. L’allegato 1 è modificato come segue: a) La sezione «B. Danimarca» è modificata come segue: i) Il punto 2 è sostituito dal seguente: «2. Beskæftigelsesministeriet (ministero dell’Occupazione), København.» ii) Il punto 3 è sostituito dal seguente: «3. Indenrigs- og Sundhedsministeriet (ministero degli Affari interni e della salute), København.» b) La sezione «C. Germania» è sostituita dalla seguente: «Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung (ministero federale della Salute e della sicurezza sociale), Bonn.» 5 In vigore dal 1° giugno 2004 6 In vigore dal 1° gennaio 2004 c) La sezione «G. Irlanda» è sostituita dalla seguente: «G. Irlanda 1. Minister for Social and Family Affairs (ministero degli Affari sociali e delle questioni relative alla famiglia), Dublino. 2. Minister for Health and Children (ministero della Sanità e dell’infanzia), Dublino.» d) La sezione «H. Italia» è sostituita dalla seguente: «1. Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Roma. 2. Ministero della Salute, Roma. 3. Ministero della Giustizia, Roma. 4. Ministero dell’Economia e delle finanze, Roma» e) La sezione «O. Regno Unito» è modificata come segue: i) Il punto 1 è sostituito dal seguente: «1. Secretary of State for Work and Pensions (ministro del Lavoro e delle pensioni), Londra.» ii) Il punto 4 è sostituito dal seguente: «4. Department for Social Development (ministero dello Sviluppo sociale), Belfast; Department of Health, Social Services and Public Safety (ministero della Salute, dei servizi sociali e della sicurezza pubblica), Belfast.» 2. L’allegato 2 è modificato come segue: a) La sezione «B. Danimarca» è modificata come segue: i) La lettera a) è sostituita dalla seguente: «1. Malattia e maternità: a) Prestazioni in natura: i. In generale: La competente amtskommune (amministrazione distrettuale). A Copenaghen: Borgerrepræsentationen (autorità municipale). A Frederiksberg: Kommunalbestyrelsen (autorità locale). Per le cure ospedaliere a Copenaghen o a Frederiksberg: Hovedstadens Sygehusfællesskab (associazione degli istituti ospedalieri). ii. Per i richiedenti e titolari di pensioni e i loro familiari residenti in un altro Stato membro, vedi le disposizioni del titolo III, capitolo 1, sezioni 4 e 5 del regolamento e gli articoli da 28 a 30 del regolamento di attuazione: Den Sociale Sikringsstyrelse (amministrazione della sicurezza sociale), Copenaghen. b) Prestazioni in denaro: amministrazione del comune nel quale risiede il beneficiario.» ii) La lettera b), punto ii), è sostituita dalla seguente: «ii) Prestazioni di riabilitazione: amministrazione del comune nel quale risiede il beneficiario.» iii) La lettera d), punto ii), è sostituita dalla seguente: «ii) Sussidi giornalieri: amministrazione del comune nel quale risiede il beneficiario.» iv) Le lettere e), f) e g), sono sostituite dalle seguenti: «e) Assegni in caso di decesso: i) Assicurati residenti in Danimarca: amministrazione del comune nel quale risiede il beneficiario. A Copenaghen: Borgerrepræsentationen (amministrazione municipale); ii) beneficiari residenti in un altro Stato membro (cfr. titolo III, capitolo 5, del regolamento e articoli 78 e 79 del regolamento d’attuazione): Indenrigs- og Sundhedsministeriet (ministero degli Affari interni e della salute), Copenaghen. f) Disoccupazione: Arbejdsdirektoratet (Direzione del lavoro) Copenaghen. g) Prestazioni familiari (assegni familiari): amministrazione del comune nel quale risiede il beneficiario.» b) La sezione «C. Germania» è modificata come segue: i) Il punto 2, lettera a), punto i), settimo trattino, è sostituito dal seguente: «– Se l’interessato risiede in Grecia o è un cittadino greco residente nel territorio di uno Stato non membro: Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Ufficio regionale di assicurazione del Baden-Württemberg), Karlsruhe.» ii) Il punto 2, lettera a), punto iii), è sostituito dal seguente: «iii) Se un contributo è stato versato all’assicurazione pensioni dei lavoratori delle miniere: Bundesknappschaft (Fondo assicurativo federale per i minatori), Bochum.» iii) Il punto 2, lettera b), punto i), settimo trattino, è sostituito dal seguente: «– Se l’ultimo contributo in virtù della legislazione di un altro Stato membro è stato versato a un’istituzione di assicurazione pensioni ellenica: Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Ufficio regionale di assicurazione del Baden-Württemberg), Karlsruhe.» iv) Il punto 2, lettera b), punto iii), è sostituito dal seguente: «iii) Se un contributo è stato versato all’assicurazione pensione dei lavoratori delle miniere: Bundesknappschaft (Fondo assicurativo federale per i minatori), Bochum» c) La sezione «G. Irlanda» è modificata come segue: i) Al punto 1 le parole: «Eastern Health Board, Dublin 8» sono sostituite dalle parole: «Eastern Regional Health Authority, Dublin 20» ii) Il punto 2 è sostituito dal seguente: «2. Prestazioni in denaro a) Prestazioni di disoccupazione: Ministero degli Affari sociali e delle questioni relative alla famiglia. b) Vecchiaia e decesso (pensioni): Ministero degli Affari sociali e delle questioni relative alla famiglia. c) Prestazioni familiari: Ministero degli Affari sociali e delle questioni relative alla famiglia. d) Prestazioni di invalidità e di maternità: Ministero degli Affari sociali e delle questioni relative alla famiglia. e) Altre prestazioni in denaro: Ministero degli Affari sociali e delle questioni relative alla famiglia.» d) La sezione «H. Italia» è modificata come segue: i) Viene inserito il seguente punto 3 B, lettera d): «d) per gli infermieri, gli assistenti sanitari, le vigilatrici d’infanzia: Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d’infanzia (IPASVI);» ii) Il punto 3 B da lettera e) a g) è sostituito dal seguente: «e) per gli ingegneri e gli architetti: Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti; f) per i geometri: Cassa italiana di previdenza dei geometri liberi professionisti; g) per i procuratori e gli avvocati: Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense:» iii) Il punto 3 B, lettera l), è sostituito dal seguente: «l) per gli agenti doganali: Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori delle imprese di spedizione corrieri e delle Agenzie marittime raccomandatarie e mediatori marittimi (FASC).» iv) Al punto 3 B sono aggiunti le lettere da m) a q) seguenti: «m) per i biologi: Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi; n) per gli addetti e gli impiegati in agricoltura; Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura; o) per gli agenti e i rappresentanti di commercio: Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio; p) per i periti industriali: Ente nazionale di previdenza dei periti industriali; q) per gli attuari, i chimici, gli agronomi, i forestali e i geologi: Ente nazionale di previdenza ed assistenza pluricategoriale degli agronomi e forestali, degli attuari, dei chimici e dei geologi.» e) La sezione «J. Paesi Bassi» è modificata come segue: i) Il punto 1, lettera b), è sostituito dal seguente: «b) prestazioni in denaro: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Amsterdam (Istituzione dell’amministrazione per l’assicurazione dei lavoratori dipendenti, Amsterdam).» ii) Il punto 2, lettera a), punto i), è sostituito dal seguente: «i) per i lavoratori dipendenti: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Amsterdam (Istituzione dell’amministrazione per l’assicurazione dei lavoratori dipendenti, Amsterdam).» iii) Il punto 2, lettera a), punto ii), è sostituito dal seguente: «ii) per i lavoratori autonomi: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Amsterdam (Istituzione dell’amministrazione per l’assicurazione dei lavoratori dipendenti, Amsterdam).» iv) Il punto 2, lettera b), è sostituito dal seguente: «b) altri casi: per i lavoratori dipendenti e autonomi: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Amsterdam (Istituzione dell’amministrazione per l’assicurazione dei lavoratori dipendenti, Amsterdam).» v) Il punto 4 è sostituito dal seguente: «4. Disoccupazione: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Amsterdam (Istituzione dell’amministrazione per l’assicurazione dei lavoratori dipendenti, Amsterdam).» vi) Il punto 6, lettera b), è sostituito dal seguente: «b) Se la prestazione è versata con effetto a decorrere dal 30 giugno 1967: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Amsterdam (Istituzione dell’amministrazione per l’assicurazione dei lavoratori dipendenti, Amsterdam).» f) La sezione «O. Regno Unito» è modificata come segue: i) Il punto 2 è sostituito dal seguente: «2. Prestazioni in denaro (eccettuati gli assegni familiari): – Gran Bretagna: Department for Work and Pensions (ministero del Lavoro e delle pensioni), Londra. – Irlanda del Nord: Department for Social Development (ministero dello Sviluppo sociale), Belfast. – Gibilterra: Principal Secretary, Social Affairs (Primo Segretario agli Affari sociali), Gibilterra.» ii) È aggiunto il seguente punto 3: «3. Prestazioni familiari: – Gran Bretagna: Inland Revenue (Amministrazione fiscale), Child Benefit Office (Ufficio per le prestazioni familiari), Newcastle upon Tyne Inland Revenue (Amministrazione fiscale), Tax Credit Office (Ufficio crediti d’imposta), Preston. – Irlanda del Nord: Inland Revenue (Amministrazione fiscale), Tax Credit Office (Ufficio crediti d’imposta), Belfast, Inland Revenue (Amministrazione fiscale), Child Benefit Office (NI) (Ufficio per le prestazioni familiari dell’Irlanda del Nord), Belfast. – Gibilterra: Principal Secretary, Social Affairs (Primo Segretario agli Affari sociali), Gibilterra» 3. L’allegato 3 è modificato come segue: a) Nella sezione «B. Danimarca» la parte I è modificata come segue: i) La lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) malattia e maternità: per l’applicazione degli articoli 17, 18, 22, 25, 28, 29 e 30 del regolamento d’attuazione: amministrazione del comune nel quale risiede il beneficiario.» ii) La lettera d), punto ii), è sostituita dalla seguente: «ii) Per l’applicazione dell’articolo 61 del regolamento d’attuazione: amministrazione del comune nel quale risiede il beneficiario.» iii) La lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) assegni in caso di decesso: ai fini dell’applicazione dell’articolo 78 del regolamento d’attuazione: Indenrigs- og Sundhedsministeriet (ministero degli Affari interni e della salute), Copenaghen.» b) Nella sezione «B. Danimarca» la parte II è modificata come segue: i) La lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) Malattia e maternità: i) per l’applicazione degli articoli 19bis, 20, 21, e 31 del regolamento d’attuazione: l’amtskommune competente (amministrazione distrettuale). A Copenaghen: Borgerrepræsentationen (amministrazione municipale). A Frederiksberg: Kommunalbestyrelsen (amministrazione locale). Per le cure ospedaliere a Copenaghen o a Frederiksberg: Hovedstadens Sygehusfællesskab (cooperativa degli istituti ospedalieri); ii) per l’applicazione dell’articolo 24 del regolamento d’attuazione: amministrazione del comune nel quale risiede il beneficiario.» ii) La lettera b), punto ii), è sostituita dalla seguente: «ii) per l’applicazione dell’articolo 64 del regolamento d’attuazione: amministrazione del comune nel quale risiede il beneficiario.» c) La sezione «C. Germania» è modificata come segue: Il punto 3, lettera a), punto viii), è sostituito dal seguente: «viii) relazioni con la Grecia: Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Ufficio regionale di assicurazione del Baden-Württemberg), Karlsruhe.» d) La sezione «G. Iirlanda» è modificata come segue: i) Al punto 1. Prestazioni in natura: il seguente testo: «Eastern Health Board, Dublin» è sostituito dal seguente testo: «Eastern Regional Health Authority, Dublin 20,» ii) il punto 2 è sostituito dal seguente: «2. Prestazioni in denaro: a) Prestazioni di disoccupazione: Department of Social and Family Affairs (ministero degli Affari sociali e delle questioni relative alla famiglia) b) Vecchiaia e decesso (pensioni): Ministero degli Affari sociali e delle questioni relative alla famiglia c) Prestazioni familiari: Ministero degli Affari sociali e delle questioni relative alla famiglia d) Prestazioni di invalidità e di maternità: Ministero degli Affari sociali e delle questioni relative alla famiglia e) Altre prestazioni in denaro: Ministero degli Affari sociali e delle questioni relative alla famiglia.» e) La sezione «J. Paesi Bassi» è modificata come segue: i) Il punto 1, lettera a), punto ii), è sostituito dal seguente: «ii) istituzioni del luogo di residenza: Onderlinge Waarborgmaatschappij Agis Zorgverzekeringen u.a. (Associazione di mutua assicurazione malattia), Utrecht.» ii) Il punto 1, lettera b), è sostituito dal seguente: «b) prestazioni in denaro: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Amsterdam (Istituzione dell’amministrazione per l’assicurazione dei lavoratori dipendenti, Amsterdam)» iii) Il punto 2 è sostituito dal seguente: «2. Invalidità: a) quando l’interessato è anche titolare di un diritto a prestazioni in virtù della sola legislazione olandese, al di fuori dell’applicazione del regolamento: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Amsterdam (Istituzione dell’amministrazione per l’assicurazione dei lavoratori dipendenti, Amsterdam) b) in tutti gli altri casi: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Amsterdam (Istituzione dell’amministrazione per l’assicurazione dei lavoratori dipendenti, Amsterdam)» iv) Il punto 4 è sostituito dal seguente: «4. Disoccupazione: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Amsterdam (Istituzione dell’amministrazione per l’assicurazione dei lavoratori dipendenti, Amsterdam).» f) La sezione «O. Regno Unito» è modificata come segue: i) Il punto 2 è sostituito dal seguente: «2. Prestazioni in denaro (eccettuate le prestazioni familiari): – Gran Bretagna: Department for Work and Pensions, The Pension Service (ministero del Lavoro e delle pensioni, Servizio delle pensioni), International Pension Centre (Centro pensioni internazionali), Tyneview Park, Newcastle upon – Irlanda del Nord: Department for Social Development (ministero dello Sviluppo sociale), Northern Ireland Social Security Agency (Agenzia della sicurezza sociale dell’Irlanda del Nord), Network Support Branch (Servizio di sostegno alla rete), Overseas Benefits Unit (Unità delle prestazioni all’estero), Block 2, Stormont Estate, Belfast BT4 3SJ. – Gibilterra: Department of Social Services (ministero dei Servizi sociali), 23 Mackintosh Square, Gibraltar» ii) Il punto 3 è sostituito dal seguente: «3. Prestazioni familiari: per l’applicazione degli articoli 73 e 74 del regolamento: – Gran Bretagna: Inland Revenue (Amministrazione fiscale), Child Benefit Office (Ufficio per le prestazioni familiari) of Great Britain, Newcastle upon Tyne, NE88 1 AA. Inland Revenue (Amministrazione fiscale), Tax Credit Office (Ufficio cre- – Irlanda del Nord: Inland Revenue (Amministrazione fiscale), Tax Credit Office (Ufficio crediti d’imposta), Dorchester House, Great Victoria Street, Belfast, BT2 7WF. Inland Revenue (Amministrazione fiscale), Child Benefit Office (NI) (Ufficio per le prestazioni familiari dell’Irlanda del Nord), Windsor House, 9-15 Bedford Street, Belfast, BT2 7UW. – Gibilterra: Department of Social Services (ministero dei Servizi sociali), 23 Mackintosh Square, Gibilterra» 4. L’allegato 4 è modificato come segue: a) La sezione «B. Danimarca» è modificata come segue: i) Il punto 1, lettera a), è sostituito dal seguente: «1. a) Prestazioni in denaro di malattia, di maternità e di nascita: Indenrigs- og Sundhedsministeriet (ministero degli Affari interni e della salute), Copenaghen.» ii) I punti da 6 a 8 sono sostituiti dai seguenti: «6. Assegni in caso di decesso: Indenrigs- og Sundhedsministeriet (ministero degli Affari interni e della salute), Copenaghen. 7. Pensioni in virtù della “loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)” (legge sulle pensioni complementari per i lavoratori dipendenti): Den Sociale Sikringsstyrelse (Istituzione di sicurezza sociale), Copenaghen. 8. Prestazioni di disoccupazione: Arbejdsdirektoratet (Direzione del Lavoro), Copenaghen.» b) La sezione «C. Germania» è modificata come segue: il punto 3, lettera b), punto iv), è sostituito dal seguente: «iv) rapporti con la Grecia: Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Ufficio regionale di assicurazione del Baden-Württemberg), Karlsruhe.» c) La sezione «G. Irlanda» è sostituita dalla seguente: «G. Irlanda 1. Prestazioni in natura: Department of Health and Children (ministero della Sanità e dell’infanzia). 2. Prestazioni in denaro: a) vecchiaia e decesso (pensioni): Department of Social and Family Affairs (ministero degli Affari sociali e delle questioni relative alla famiglia) b) Prestazioni familiari: Department of Social and Family Affairs (ministero degli Affari sociali e delle questioni relative alla famiglia). c) Prestazioni di invalidità e di maternità: Department of Social and Family Affairs (ministero degli Affari sociali e delle questioni relative alla famiglia) d) Altre prestazioni in denaro: Department of Social and Family Affairs (ministero degli Affari sociali e delle questioni relative alla famiglia).» d) La sezione «J. Paesi Bassi» è modificata come segue: il punto 1, lettera b), è sostituito dal seguente: «b) prestazioni in denaro: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Amsterdam (Istituzione dell’amministrazione per l’assicurazione dei lavoratori dipendenti, Amsterdam).» e) La sezione «O. Regno Unito» è sostituita dalla seguente: «O. Regno Unito Gran Bretagna: a) contributi e prestazioni in natura per lavoratori distaccati: Inland Revenue (Amministrazione fiscale), Centre for Non Residents (Centro per i non residenti), Benton Park View, Newcastle upon Tyne, b) altre questioni: Department for Work and Pensions (ministero del Lavoro e delle pensioni), The Pension Service (Servizio pensioni), International Pension Centre (Centro pensioni internazionali), Tyneview Park, Newcastle upon Tyne Irlanda del Nord: a) contributi e prestazioni in natura per i lavoratori distaccati: Inland Revenue (Amministrazione fiscale), Centre for Non Residents (Centro per i non residenti), Benton Park View, Newcastle upon Tyne, b) altre questioni: Department for Social Development (ministero dello Sviluppo sociale), Northern Ireland Social Security Agency (Agenzia della sicurezza sociale dell’Irlanda del Nord), Network Support Branch (Servizio di sostegno alla rete), Overseas Benefits Unit (Unità delle prestazioni all’estero), Block 2, Stormont Estate, Belfast BT4 3SJ. Gibilterra: Department for Work and Pensions (ministero del Lavoro e delle pensioni), The Pension Service (Servizio pensioni), International Pension Centre (Centro pensioni internazionali), Tyneview Park, Newcastle upon Tyne 5. L’allegato 6 è modificato come segue: La sezione «C. Germania» è modificata come segue: a) al punto 4, lettera a), la parola «Grecia» è soppressa; b) al punto 4, lettera b), la parola «Grecia» è inserita dopo la parola «Belgio». 6. L’allegato 9 è modificato come segue: La sezione «G. Irlanda è sostituita dalla seguente: «G. Irlanda Il costo annuo medio delle prestazioni in natura sarà calcolato prendendo in considerazione le prestazioni in natura (servizi sanitari) fornite dagli Health Boards/Authority menzionati all’allegato 2, in conformità con le disposizioni degli Health Acts dal 1947 al 1970.» 7. L’allegato 10 è modificato come segue: a) La sezione «B. Danimarca» è modificata come segue: i) Il punto 1 è sostituito dal seguente: «1. Per l’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 1, dell’articolo 11bis, paragrafo 1, dell’articolo 12bis, dell’articolo 13, paragrafi 2 e 3, e dell’articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento d’attuazione: Den Sociale Sikringsstyrelse (Direzione della sicurezza sociale) Copenaghen. Per l’applicazione dell’articolo 113, paragrafo 2, del regolamento d’attuazione: Indenrigs- og Sundhedsministeriet (ministero degli Affari interni e della salute), Copenaghen.» ii) I punti 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti: «4. Per l’applicazione dell’articolo 38, paragrafo 1, dell’articolo 70, paragrafo 1, e dell’articolo 82, paragrafo 2, del regolamento d’attuazione: l’amministrazione del comune nel quale risiede il beneficiario. 5. Per l’applicazione degli articoli 80, paragrafo 2, 81 e 84, paragrafo 2, del regolamento d’attuazione: L’ultimo fondo di assicurazione contro la disoccupazione di cui il beneficiario è stato membro; se non è mai stato membro di un fondo di assicurazione contro la disoccupazione: Arbejdsdirektoratet (Direzione del lavoro), Copenaghen. 6. Per l’applicazione dell’articolo 102, paragrafo 2, del regolamento d’attuazione: a) rimborso in virtù dell’articolo 36 e dell’articolo 63 del regolamento: Indenrigs- og Sundhedsministeriet (ministero degli Affari interni e della salute), Copenaghen; b) rimborsi in virtù dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento: Arbejdsdirektoratet (Direzione del lavoro), Copenaghen.» iii) Il punto 7, lettera a), è sostituito dal seguente: «a) prestazioni in virtù dei capitoli 1 e 5 del titolo III del regolamento: Indenrigs- og Sundhedsministeriet (ministero degli Affari interni e della salute), Copenaghen.» iv) Il punto 7, lettera d), è sostituito dal seguente: «d) prestazioni in virtù del capitolo 6 del titolo III del regolamento: Arbejdsdirektoratet (Direzione del lavoro), Copenaghen.» b) La sezione «G. Irlanda» è sostituita dalla seguente: «G. Irlanda 1. Per l’applicazione degli articoli 14quater e 17 del regolamento, dell’articolo 6, paragrafo 1, dell’articolo 11, paragrafo 1, dell’articolo 11bis, paragrafo 1, dell’articolo 12bis, dell’articolo 13, paragrafi 2 e 3, dell’articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3, dell’articolo 38, paragrafo 1, dell’articolo 70, paragrafo 1, dell’articolo 85, paragrafo 2, dell’articolo 86, paragrafo 2, e dell’articolo 91, paragrafo 2, del regolamento d’attuazione: Department of Social and Family Affairs (ministero degli Affari sociali e delle questioni relative alla famiglia). 2. Per l’applicazione dell’articolo 80, paragrafo 2, dell’articolo 81 e dell’articolo 82, paragrafo 2, del regolamento d’attuazione: Department of Social and Family Affairs (ministero degli Affari sociali e delle questioni relative alla famiglia). 3. a) Per l’applicazione dell’articolo 36 e dell’articolo 63 del regolamento e dell’articolo 102, paragrafo 2, del regolamento d’attuazione: Department of Health and Children (ministero della Sanità e dell’infanzia); b) per l’applicazione dell’articolo 70 del regolamento e dell’articolo 102, paragrafo 2, del regolamento d’attuazione: Department of Social and Family Affairs (ministero degli Affari sociali e delle questioni relative alla famiglia). 4. a) Per l’applicazione dell’articolo 110 del regolamento d’attuazione per le prestazioni in denaro: Department of Social and Family Affairs (ministero degli Affari sociali e delle questioni relative alla famiglia); b) per l’applicazione dell’articolo 110 (per le prestazioni in natura) e 113, paragrafo 2, del regolamento d’attuazione: Eastern Regional Health Authority, Dublin 20, Midland Health Board, Tullamore, County Offaly, Mid-Western Health Board Limerick, North-Eastern Health Board, Ceanannus Mor, County Meath, North-Western Health Board, Manorhamilton, County Leitrim, South Eastern Health Board, Kilkenny, Southern Health Board, Cork, Western Health Board, Galway.» c) La sezione «J. Paesi Bassi» è modificata come segue: i) Il punto 3 è sostituito dal seguente: «3. Per l’applicazione dell’articolo 82, paragrafo 2, del regolamento d’attuazione: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Amsterdam (Istituzione dell’amministrazione per l’assicurazione dei lavoratori dipendenti, Amsterdam).» ii) Il punto 4, lettera b), è sostituito dal seguente: «b) rimborsi di cui all’articolo 70 del regolamento: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Amsterdam (Istituzione dell’amministrazione per l’assicurazione dei lavoratori dipendenti, Amsterdam).» d) La sezione «O. Regno Unito » è sostituita dalla seguente: «O. Regno Unito 1. Per l’applicazione degli articoli 14 quater, 14 quinquies, paragrafo 3, e 17 del regolamento e degli articoli 6, paragrafo 1, 11, paragrafo 1, 11bis, paragrafo 1, 12bis, 13, paragrafi 2 e 3, 14, paragrafi 1, 2 e 3, e degli articoli 80, paragrafo 2, 81, 82, paragrafo 2, e 109 del regolamento d’attuazione: Gran Bretagna: Inland Revenue (Amministrazione fiscale), Centre for Non Residents (Centro per i non residenti), Benton Park View, Newcastle upon Tyne, NE98 1ZZ. Irlanda del Nord: Department for Social Development (Ministero dello sviluppo sociale), Northern Ireland Social Security Agency (Agenzia della sicurezza sociale dell’Irlanda del Nord), Network Support Branch (Servizio di sostegno alla rete), Overseas Benefits Unit (Unità delle prestazioni all’estero), Block 2, Stormont Estate, Belfast BT4 3SJ. Inland Revenue (Amministazione fiscale), Centre for Non Residents (Centro per i non residenti), Benton Park View, Newcastle upon Tyne, NE 98 1ZZ. 2. Per l’applicazione degli articoli 36 e 63 del regolamento e degli articoli 8, 38, paragrafo 1, 70, paragrafo 1, 91, paragrafo 2, 102, paragrafo 2, 110 e 113, paragrafo 2 del regolamento d’attuazione: Gran Bretagna: Department for Work and Pensions (ministero del Lavoro e delle pensioni), The Pension Service (Servizio pensioni), International Pension Centre (Centro pensioni internazionali), Tyneview Park, Newcastle upon Tyne NE98 1BA. Irlanda del Nord: Department for Social Development (ministero dello Sviluppo sociale), Northern Ireland Social Security Agency (Agenzia della sicurezza sociale dell’Irlanda del Nord), Network Support Branch (Servizio di sostegno alla rete), Overseas Benefits Unit (Unità delle prestazioni all’estero), Block 2, Stormont Estate, Belfast BT4 3SJ. 3. Per l’applicazione degli articoli 85, paragrafo 2, 86, paragrafo 2, e 89, paragrafo 1, del regolamento d’attuazione: Gran Bretagna: Inland Revenue (Amministrazione fiscale), Child Benefit Office (Ufficio per le prestazioni familiari) of Great Britain, Newcastle upon Tyne, NE88 1AA. Inland Revenue (Amministrazione fiscale), Tax Credit Office (Ufficio crediti d’im- Irlanda del Nord: Inland Revenue (Amministrazione fiscale), Tax Credit Office (Ufficio crediti d’imposta), Dorchester House, Great Victoria Street, Belfast, BT2 7WF. Inland Revenue (Amministrazione fiscale), Child Benefit Office (NI) (Ufficio per le prestazioni familiari dell’Irlanda del Nord), Windsor House, 9-15 Bedford Street, Regolamento (CE) n. 631/2004
- [1] all’articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. I modelli dei documenti necessari all’applicazione del regolamento e del suo regolamento d’applicazione sono fissati dalla commissione amministrativa. Tali documenti possono essere trasmessi fra le istituzioni, sia tramite moduli su supporto cartaceo o altro supporto, sia sotto forma di messaggi elettronici standardizzati tramite servizi telematici, ai sensi del titolo VIbis. Lo scambio di informazioni tramite i servizi telematici è subordinato ad un accordo fra le autorità competenti dello Stato membro emittente e quelle dello Stato membro destinatario ovvero gli organismi da esse designati.»;
- [2] all’articolo 17, i paragrafi 6 e 7 sono abrogati;
- [3] all’articolo 19bis, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. L’articolo 17, paragrafo 9 del regolamento d’applicazione si applica per analogia.»;
- [4] l’articolo 20 è abrogato;
- [5] l’articolo 21 è sostituito dal seguente: «Art. 21 Prestazioni in natura in caso di dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato competente 1. Per beneficiare delle prestazioni in natura ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera a), punto i) del regolamento, un lavoratore subordinato o autonomo deve esibire al prestatore di cure un documento emesso dall’istituzione competente attestante il suo diritto a prestazioni in natura. Tale documento è emesso ai sensi dell’articolo 2. Se l’interessato non è in grado di esibire il suddetto documento, deve contattare l’istituzione del luogo di dimora la quale chiede all’istituzione competente un documento che attesti che l’interessato ha diritto alle prestazioni in natura. Per il prestatore di cure il documento emesso dall’istituzione competente che consenta di beneficiare delle prestazioni ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento, nel caso specifico, ha il medesimo valore di una documentazione attestante, a livello nazionale, i diritti della persona coperta da assicurazione presso l’istituzione del luogo di dimora. 2. L’articolo 17, paragrafo 9, del regolamento d’applicazione si applica per analogia.»;
- [6] all’articolo 22, il paragrafo 2, è sostituito dal seguente: «2. L’articolo 17, paragrafo 9, del regolamento d’applicazione si applica per analogia.»;
- [7] all’articolo 23, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Tuttavia, nei casi di cui all’articolo 22, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento, l’istituzione del luogo di residenza e la legislazione del paese di residenza dei familiari sono rispettivamente considerati istituzione competente e legislazione dello Stato competente ai fini degli articoli 17, paragrafo 9, 21 e 22 del regolamento d’applicazione.»;
- [8] l’articolo 26 è modificato come segue: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Per beneficiare delle prestazioni in natura ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 1bis del regolamento, un disoccupato o i familiari che l’accompagnano deve esibire al prestatore di cure un documento emesso dall’istituzione competente attestante il suo diritto a prestazioni in natura. Tale documento è emesso ai sensi dell’articolo 2. Se l’interessato non è in grado di esibire il suddetto documento, deve contattare l’istituzione del luogo di dimora la quale chiede all’istitu- zione competente un documento che attesti che l’interessato ha diritto alle prestazioni in natura. Per il prestatore di cure il documento emesso dall’istituzione competente che consenta di beneficiare delle prestazioni ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), del regolamento, nel caso specifico, ha il medesimo valore di una documentazione attestante, a livello nazionale, i diritti della persona coperta da assicurazione presso l’istituzione del luogo nel quale il disoccupato si sia recato.»; b) è inserito il paragrafo seguente: «1bis Per beneficiare, per sé stesso e per i propri familiari, delle prestazioni in denaro, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento, il disoccupato è tenuto a presentare all’istituzione del luogo in cui si è recato un attestato che deve richiedere prima della partenza all’istituzione competente. Se il disoccupato non presenta detto attestato, l’istituzione del luogo in cui si è recato si rivolge all’istituzione competente per ottenerlo. L’attestato deve certificare l’esistenza del diritto alle prestazioni in questione, alle condizioni di cui all’articolo 69, paragrafo 1, lettera a), del regolamento, indicare la durata del diritto tenuto conto dell’articolo 69, paragrafo 1, lettera c), del regolamento e precisare, in caso di incapacità al lavoro o di ospedalizzazione, l’importo delle prestazioni in denaro da corrispondere, se del caso, a titolo dell’assicurazione malattia, per la durata suddetta.»; c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. L’articolo 17, paragrafo 9, del regolamento d’applicazione si applica per analogia.»;
- [9] l’articolo 31 è sostituito dal seguente: «Art. 31 Prestazioni in natura ai titolari di pensione o rendita e ai familiari in caso di dimora in uno Stato membro diverso da quello della loro residenza 1. Per beneficiare delle prestazioni in natura ai sensi dell’articolo 31 del regolamento, il titolare di pensione o di rendita deve esibire al prestatore di cure un documento emesso dall’istituzione del luogo di residenza attestante il suo diritto a prestazioni in natura. Tale documento è emesso ai sensi dell’articolo 2. Se l’interessato non è in grado di esibire il suddetto documento, deve contattare l’istituzione del luogo di dimora la quale chiede all’istituzione del luogo di residenza un documento che attesti che l’interessato ha diritto alle prestazioni in natura. Per il prestatore di cure il documento emesso dall’istituzione competente che consenta di beneficiare delle prestazioni ai sensi dell’articolo 31 del regolamento, nel caso specifico, ha il medesimo valore di una documentazione attestante, a livello nazionale, i diritti della persona coperta da assicurazione presso l’istituzione del luogo di dimora. 2. L’articolo 17, paragrafo 9, del regolamento d’applicazione si applica per analogia. 3. I paragrafi 1 e 2 si applicano per analogia per la concessione delle prestazioni in natura ai familiari di cui all’articolo 31 del regolamento. Se questi risiedono nel territorio di uno Stato membro diverso da quello del titolare di pensione o di rendita, il documento di cui al paragrafo 1 è emesso dall’istituzione del luogo della loro residenza.»;
- [10] all’articolo 117, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. In base a studi e a proposte della commissione tecnica di cui all’articolo 117 quater del regolamento d’applicazione, la commissione amministrativa adegua alle nuove tecniche di trattamento dei dati i moduli di documenti, nonché le modalità di inoltro e le procedure di trasmissione dei dati necessari per l’applicazione del regolamento e del regolamento d’applicazione.» Decisione n. 1/2006 a) (1) All’allegato 2, C. Germania, al punto 2 «Assicurazione pensione degli operai, degli impiegati e dei lavoratori delle miniere», lettera a) i), prima frase è aggiunto quanto segue: «se l’interessato risiede in Svizzera o, essendo cittadino svizzero, risiede nel territorio di uno Stato non membro: Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Istituto di assicurazione regionale del Baden-Württemberg), Karlsruhe». a) (2) Al punto 2 «Assicurazione pensione degli operai, degli impiegati e dei lavoratori delle miniere», lettera b) i), prima frase è aggiunto quanto segue: «se l’ultimo contributo a norma della legislazione di un altro Stato membro è stato versato a una istituto di assicurazione pensione svizzera: Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Istituto di assicurazione regionale del Baden-Württemberg), Karlsruhe». b) All’allegato 3, C. Germania, al punto 3, «Assicurazione pensione», lettera a) è aggiunto quanto segue: Rapporti con la Svizzera: Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Istituto di assicurazione regionale del Baden-Württemberg), Karlsruhe». c) All’allegato 4, C. Germania, al punto 3, «Assicurazione pensione», lettera b) è aggiunto quanto segue: Rapporti con la Svizzera: Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Istituto di assicurazione regionale del Baden-Württemberg), Karlsruhe». Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.