RU 2008 4295
Ordinanza
sui Servizi di sicurezza di competenza federale
(OSF)
Modifica del 10 settembre 2008
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 27 giugno 20011 sui Servizi di sicurezza di competenza federale (OSF) è modificata come segue:
Art. 15 Sorveglianza e registrazione video
Il Servizio può collocare in luoghi pubblici e accessibili a tutti videocamere per riprese e registrazioni visive, per individuare minacce alle persone e ai loro oggetti, agli edifici della Confederazione nonché alle rappresentanze straniere e alle organizzazioni internazionali, sempreché queste ultime diano il loro consenso alla registrazione dei dati.
Su richiesta dei titolari dell’immediata polizia degli edifici federali (art. 23 cpv. 2 LMSI) il Servizio può collocare all’interno di questi edifici videocamere per riprese e registrazioni visive, nella misura in cui ciò sia necessario per la protezione degli edifici e dei loro utenti.
I segnali di immagine registrati che contengono dati personali vanno protetti con adeguate misure tecniche e organizzative per evitare il trattamento non autorizzato. Per garantire la sicurezza dei dati sono applicabili l’articolo 20 dell’ordinanza del 14 giugno 19932 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati e l’ordinanza del 26 settembre 20033 concernente l’informatica e la telecomunicazione nell’Amministrazione federale.
I segnali di immagine registrati vanno messi al sicuro su richiesta delle autorità di perseguimento penale, civili o di quelle amministrative. Se contengono dati personali, possono essere messi a disposizione solo in virtù di un’autorizzazione giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale, civile e amministrativo.
I segnali di immagine registrati che contengono dati personali, sono da distruggere presso il Servizio entro 14 giorni dalla loro registrazione, anche se sono stati messi al sicuro.