RU 2008 447
Decreto federale
che approva e traspone nel diritto svizzero
gli accordi bilaterali con l’UE per l’associazione
della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino
del 17 dicembre 2004
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli54 capoverso1 e 166 capoverso2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 1° ottobre 20042,
decreta:
Art. 1
Sono approvati:
l’Accordo del 26 ottobre 20043 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen;
l’Accordo del 26 ottobre 20044 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri o in Svizzera;
l’Accordo del 17 dicembre 20045 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
l’Accordo del 26 ottobre 20046 sotto forma di scambio di lettere tra la Confederazione Svizzera e il Consiglio dell’Unione europea concernente i Comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi.
Nell’ambito della Costituzione federale e della legge federale del 22 dicembre 19997 concernente la partecipazione dei Cantoni alla politica estera della Confederazione, la Confederazione e i Cantoni disciplinano in una convenzione, prima dell’entrata in vigore dei suddetti accordi, la partecipazione dei Cantoni alla traspo- RS 362 sizione nel diritto svizzero e all’ulteriore sviluppo dell’acquis di Schengen e di Dublino.
Il Corpo delle guardie di confine adempie compiti di sicurezza in collaborazione con la polizia cantonale e federale. La sovranità cantonale in materia di polizia permane intatta. Il Corpo delle guardie di confine conserva almeno gli effettivi di cui disponeva il 31 dicembre 2003.
Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare gli accordi di cui al capoverso1.
Art. 2
Il Consiglio federale è autorizzato a concludere i seguenti accordi in aggiunta a quelli di cui all’articolo1 capoverso1:
Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca riguardante la costituzione di diritti e di doveri tra i due Stati in vista della cooperazione Schengen;
Protocollo sulla partecipazione del Regno di Danimarca all’accordo di associazione alla normativa di Dublino.
Art. 3
Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1. Legge federale del 26 marzo 19318 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
Sezione 2a Imprese di trasporto
Art. 22abis
Le imprese di trasporto aereo, stradale o di navigazione che trasportano viaggiatori nel traffico di linea internazionale adottano tutte le disposizioni che si possono ragionevolmente esigere da loro al fine di trasportare unicamente persone munite dei documenti di viaggio necessari per il transito, l’entrata o la partenza.
Il Consiglio federale disciplina la portata dell’obbligo di diligenza imposto alle imprese di trasporto aereo, stradale o di navigazione.
[CS 1 117; RU 1949 225, 1987 1665, 1988 332, 1990 1587 art. 3 cpv.2, 1991 362 n. II 11 1034 n. III, 1995 146, 1999 1111 2253 2262 all. n. 1, 2000 1891 n. IV2, 2002 685 n. I 1 701 n. I 1 3988 all. n. 3, 2003 4557 all. n. II2, 2004 1633 n. I 1 4655 n. I1, 2005 5685 all. n. 2, 2006 979 art. 2 n. 1 1931 art. 18 n. 1 2197 all. n. 3 3459 all. n. 1 4745 all. n. 1, 2007 359 all. n. 1. RU 2007 5437 all. n. I]. Vedi ora: la LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri (RS 142.20).
Le autorità federali e cantonali competenti cooperano con le imprese di trasporto aereo, stradale o di navigazione. Le modalità della cooperazione vanno disciplinate nell’autorizzazione d’esercizio o nell’ambito di un accordo stipulato con l’impresa dall’ufficio federale competente.
Art. 22ater
Su richiesta delle autorità federali o cantonali competenti, l’impresa di trasporto aereo, stradale, ferroviario o di navigazione operante nel traffico di linea internazionale deve assistere senza indugio i viaggiatori trasportati cui è negata l’entrata in Svizzera.
L’obbligo di assistenza comprende:
il trasporto immediato della persona in questione dalla Svizzera al Paese di provenienza, allo Stato che ha rilasciato i documenti di viaggio o a un altro Stato che ne garantisce l’ammissione;
l’assunzione delle spese scoperte di accompagnamento e delle altre spese usuali di mantenimento e d’assistenza, fino al momento in cui la persona in questione parte o entra in Svizzera.
L’impresa di trasporto aereo, stradale o di navigazione che non sia in grado di dimostrare di aver adempiuto il proprio obbligo di diligenza è inoltre tenuta ad assumere:
per un periodo massimo di sei mesi, le spese scoperte di mantenimento e d’assistenza occasionate alle autorità federali o cantonali, compresi i costi di carcerazione ordinata sulla base del diritto in materia di stranieri;
i costi dell’accompagnamento;
i costi del rinvio coatto.
Il capoverso3 non si applica nel caso in cui persone trasportate sono state autorizzate a entrare in Svizzera in virtù dell’articolo21 della legge sull’asilo del 26 giugno 19989. Il Consiglio federale può prevedere ulteriori deroghe, in particolare in presenza di circostanze eccezionali quali guerre o calamità naturali.
Il Consiglio federale può stabilire una somma forfetaria basata sulle spese prevedibili.
Si possono chiedere garanzie.
Art. 22g
Ai ricorsi che si fondano sulle disposizioni della presente sezione si applica l’articolo25 della legge federale del 19 giugno 199210 sulla protezione dei dati (LPD).
Sezione 3a
Art. 22h
accordo di associazione alla normativa di Schengen11 è parificata alla comunicazione di dati personali tra organi federali.
Art. 22i
L’ufficio federale competente funge da autorità centrale per la consultazione in merito alle domande di visto in conformità degli accordi di associazione alla normativa di Schengen12.
In tale qualità può servirsi di procedure informatizzate per comunicare e richiamare dati appartenenti segnatamente alle seguenti categorie:
la rappresentanza diplomatica o consolare presso la quale è stata presentata la domanda di visto;
l’identità della persona interessata (nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza, domicilio, professione e datore di lavoro) come pure, all’occorrenza, l’identità dei suoi familiari;
indicazioni relative ai documenti d’identità;
indicazioni relative ai luoghi di soggiorno e agli itinerari.
Le rappresentanze svizzere all’estero possono scambiare con i servizi omologhi degli Stati vincolati da un accordo di associazione alla normativa di Schengen i dati necessari alla cooperazione consolare in loco, segnatamente informazioni relative
Acc. del26 ott. 2004 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS 0.360.598.1).
all’impiego di documenti falsificati o contraffatti e a reti di passatori nonché dati appartenenti alle categorie indicate nel capoverso2.
Il Consiglio federale può modificare le categorie di dati personali indicate nel capoverso2 per adeguarle agli ultimi sviluppi dell’acquis di Schengen. Consulta in merito l’Incaricato federale della protezione dei dati.
Art. 22j
Le autorità di controllo alla frontiera e le imprese di trasporto possono scambiarsi i dati personali necessari per soddisfare l’obbligo di diligenza di cui all’articolo 22abis e l’obbligo di assistenza di cui all’articolo 22ater.
A tale scopo possono comunicare e richiamare segnatamente i dati personali di cui all’articolo 22i capoverso2 lettere b–d.
Gli articoli 22h e 22k–22o si applicano per analogia.
Art. 22k
Dati personali possono essere comunicati a Stati terzi soltanto se questi garantiscono un adeguato livello di protezione.
la persona interessata ha, senza ombra di dubbio, dato il suo consenso; trattandosi di dati personali degni di particolare protezione o di profili della personalità, il consenso deve essere esplicito;
la comunicazione è necessaria per proteggere la vita o l’incolumità fisica
la comunicazione è necessaria per tutelare un interesse pubblico preponderante o per accertare, esercitare o far valere un diritto in giustizia.
Oltre che nei casi indicati nel capoverso2, possono essere comunicati dati personali anche quando, nel caso specifico, garanzie sufficienti assicurano una protezione
Il Consiglio federale definisce la portata delle garanzie da prestare e le relative modalità.
Art. 22l
d. al diritto d’accesso di cui all’articolo 22m;
Se i dati non sono raccolti presso di lei, la persona interessata deve essere informata al più tardi all’inizio della memorizzazione dei dati o al momento della loro sproporzionati oppure che la memorizzazione o la comunicazione sia esplicitamente prevista dalla legge.
Art. 22m
Il diritto d’accesso è retto dall’articolo 8 LPD13. Il detentore della collezione di dati fornisce inoltre le informazioni di cui dispone sull’origine dei dati.
Art. 22n
capoversi1, 2 e 4 LPD14. motivo del rifiuto, della limitazione o del differimento, salvo che ciò si riveli impossibile o esiga mezzi sproporzionati.
Art. 22o
L’Incaricato federale della protezione dei dati è legittimato a ricorrere contro le decisioni ai sensi dell’articolo27 capoverso 5 LPD15 e contro le decisioni dell’autorità di ricorso.
Sezione 3b Eurodac
Art. 22p
I posti di confine e le autorità di polizia dei Cantoni e dei Comuni rilevano senza indugio le impronte di tutte le dita agli stranieri di età superiore ai14 anni che entrano illegalmente in Svizzera da uno Stato non vincolato a un accordo di associazione alla normativa di Dublino16 e che non vengono respinti alla frontiera.
Oltre alle impronte digitali sono raccolti i dati seguenti:
il luogo e la data del fermo in Svizzera;
il sesso della persona fermata;
la data del rilevamento delle impronte digitali;
il numero d’identificazione svizzero delle impronte digitali;
la data della trasmissione dei dati all’unità centrale.
I posti di confine e le autorità cantonali e comunali di polizia o competenti in materia di stranieri possono rilevare le impronte di tutte le dita agli stranieri di età superiore ai14 anni che soggiornano illegalmente in Svizzera, al fine di verificare se hanno già presentato una domanda d’asilo in un altro Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino.
I dati rilevati in base ai capoversi2 e 3 sono trasmessi all’ufficio federale competente, che li inoltra all’unità centrale.
I dati di cui al capoverso2 sono memorizzati nella banca dati Eurodac a cura dell’unità centrale e distrutti automaticamente due anni dopo il rilevamento delle impronte digitali. L’ufficio federale competente chiede senza indugio all’unità centrale di distruggere anzitempo tali dati non appena viene a conoscenza del fatto che lo straniero:
ha ottenuto un permesso di dimora in Svizzera;
ha lasciato il territorio degli Stati vincolati da un accordo di associazione alla normativa di Dublino;
ha ottenuto la cittadinanza di uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino.
Acc. del26 ott. 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri o in Svizzera (RS 0.142.392.68); Prot. del … sulla partecipazione del Regno di Danimarca all’accordo di associazione alla normativa di Dublino (RS ...); sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS 0.360.598.1).
Le procedure di cui ai capoversi 1–5 sono rette dagli articoli 102b–102g della legge sull’asilo del 26 giugno 199817.
Art. 23b
L’ufficiofederale competente punisce con una multa fino a 8000 franchi per persona trasportata l’impresa di trasporto aereo, stradale o di navigazione che, in violazione dell’obbligo di diligenza, trasporta persone sprovviste dei documenti di viaggio necessari al transito, all’entrata o alla partenza.
Non pronuncia alcuna multa se:
la persona trasportata era autorizzata a entrare in Svizzera o a proseguire il viaggio;
non si poteva ragionevolmente esigere dall’impresa di trasporto di scoprire la falsificazione o la contraffazione dei documenti di viaggio;
l’impresa di trasporto è stata costretta a trasportare la persona in questione;
la persona trasportata era autorizzata a entrare in Svizzera in virtù dell’articolo21 della legge sull’asilo del 26 giugno 199818.
Il Consiglio federale può prevedere ulteriori deroghe, in particolare in presenza di circostanze eccezionali quali guerre o calamità naturali.
In casi di lieve entità, l’ufficio federale competente può rinunciare a infliggere la multa, in particolare se il mantenimento, l’assistenza e il rinvio coatto non hanno occasionato spese non coperte.
Nel fissare l’ammontare della multa, l’ufficio federale competente tiene conto di un eventuale accordo di cooperazione giusta l’articolo 22abis capoverso3.
Siapplicano le disposizioni di procedura contenute nella legge federale del 22 marzo 197419 sul diritto penale amministrativo.
2. Legge del 26 giugno 199820 sull’asilo
Titolo prima dell’art. 96
Capitolo 7 Trattamento di dati personali
Sezione 1 Principi
Art. 96 Trattamento di dati personali
Nella misura in cui lo esige il compimento del mandato legale, l’Ufficio federale, le autorità di ricorso e le organizzazioni private incaricate di compiti in virtù della presente legge possono trattare o fare trattare dati personali relativi a un richiedente l’asilo o una persona da proteggere e ai loro congiunti, compresi dati degni di particolare protezione o profili della personalità conformemente all’articolo3 lettere c e d della legge federale del 19 giugno 199221 sulla protezione dei dati (LPD).
Art. 99 cpv.1
Ai richiedenti l’asilo e alle persone bisognose di protezione sono rilevate le impronte di tutte le dita e scattate fotografie. Il Consiglio federale può stabilire eccezioni per minori di età inferiore ai14 anni.
Sezione 2 Trattamento dei dati nell’ambito degli accordi di associazione
alla normativa di Dublino
Art. 102a Eurodac
L’Ufficio federale, insieme all’unità centrale del sistema Eurodac, è competente nell’ambito dell’applicazione degli accordi di associazione alla normativa di Dubli-
Trasmette all’unità centrale i dati seguenti:
il luogo e la data della presentazione della domanda in Svizzera;
il sesso della persona richiedente;
le impronte digitali rilevate in base all’articolo 99 capoverso1;
il numero d’identificazione svizzero delle impronte digitali;
la data del rilevamento delle impronte digitali;
la data della trasmissione dei dati all’unità centrale.
I dati trasmessi sono memorizzati nella banca dati Eurodac e confrontati con quelli che vi sono già memorizzati. Il risultato del confronto è comunicato all’Ufficio federale.
I dati trasmessi all’unità centrale sono distrutti automaticamente dieci anni dopo il rilevamento delle impronte digitali. L’Ufficio federale chiede all’unità centrale di distruggerli anzitempo non appena viene a conoscenza del fatto che uno Stato vinco-
Acc. del26 ott. 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri o in Svizzera (RS 0.142.392.68); Prot. del … sulla partecipazione del Regno di Danimarca all’accordo di associazione alla normativa di Dublino (RS ...); sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS 0.360.598.1).
lato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino ha nel frattempo concesso la cittadinanza a una persona i cui dati sono stati trasmessi dalla Svizzera alla banca dati Eurodac.
Art. 102b Comunicazione di dati personali a uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino
accordo di associazione alla normativa di Dublino è parificata alla comunicazione di dati personali tra organi federali.
Art. 102c Comunicazione di dati personali a uno Stato non vincolato da un accordo di associazione a Dublino
Dati personali possono essere comunicati a Stati terzi soltanto se questi garantiscono un adeguato livello di protezione.
la persona interessata ha, senza ombra di dubbio, dato il suo consenso; trattandosi di dati personali degni di particolare protezione o di profili della personalità, il consenso deve essere esplicito;
la comunicazione è necessaria per proteggere la vita o l’incolumità fisica
la comunicazione è necessaria per tutelare un interesse pubblico preponderante o per accertare, esercitare o far valere un diritto in giustizia.
Oltre che nei casi indicati nel capoverso2, possono essere comunicati dati personali anche quando, nel caso specifico, garanzie sufficienti assicurano una protezione
Il Consiglio federale definisce la portata delle garanzie da prestare e le relative modalità.
Art. 102d Obbligo d’informare in occasione della raccolta di dati personali
al detentore della collezione di dati;
alle finalità del trattamento dei dati;
alle categorie dei destinatari, se è prevista una comunicazione dei dati;
al diritto d’accesso di cui all’articolo 102e;
alle conseguenze di un rifiuto di fornire i dati richiesti.
Se i dati non sono raccolti presso di lei, la persona interessata deve essere informata al più tardi all’inizio della memorizzazione dei dati o al momento della loro sproporzionati oppure che la memorizzazione o la comunicazione siano esplicitamente previste dalla legge.
Art. 102e Diritto d’accesso
Il diritto d’accesso è retto dall’articolo 8 LPD23. Il detentore della collezione di dati fornisce inoltre le informazioni di cui dispone sull’origine dei dati.
Art. 102f Restrizione dell’obbligo d’informare e del diritto d’accesso
capoversi1, 2 e 4 LPD24. motivo del rifiuto, della limitazione o del differimento, salvo che ciò si riveli impossibile o esiga mezzi sproporzionati.
Art. 102g Legittimazione a ricorrere dell’Incaricato federale della protezione dei dati
decisioni ai sensi dell’articolo27 capoverso 5 LPD25 e contro le decisioni dell’autorità di ricorso.
Art. 107a Procedura in base alla normativa di Dublino
I ricorsi interposti contro le decisioni di non entrata nel merito di domande presentate da richiedenti l’asilo che possono partire per uno Stato cui compete l’esecuzione della procedura di asilo e di allontanamento in virtù di un trattato internazionale non hanno effetto sospensivo. L’effetto sospensivo può essere tuttavia accordato qualora vi siano indizi fondati che in tale Stato sono violati i diritti garantiti dalla Convenzione del 4 novembre 195026 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
Titolo prima dell’art. 115
Capitolo 10 Disposizioni penali
Sezione 1 Disposizioni penali concernenti il capitolo 5 sezione 2
Titolo prima dell’art. 117a
Sezione 2 Disposizioni penali concernenti il capitolo 7 sezione 2
Art. 117a Trattamento indebito di dati personali
Chi, per uno scopo che non sia quello di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata da un cittadino di uno Stato terzo in uno Stato cui si applicano gli accordi di associazione a Dublino, tratta dati personali registrati in Eurodac è punito con la multa.
Titolo prima dell’art. 118
Sezione 3 Perseguimento penale
Art. 118, rubrica
Abrogata 3. Legge del 14 marzo 195827 sulla responsabilità Capo Va: Responsabilità per danni derivanti dall’utilizzazione del Sistema d’informazione Schengen
Art. 19a
La Confederazione risponde del danno causato illecitamente a terzi da una persona al servizio della Confederazione o di un Cantone in seguito all’utilizzazione del Sistema d’informazione Schengen.
La Confederazione, ove abbia risarcito il danno, ha diritto di regresso contro il Cantone al cui servizio si trova la persona che ha causato il danno.
Art. 19b
La Confederazione risponde del danno causato a terzi senza che sia necessario provare l’illiceità, se:
a. l’autorità di un altro Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen28, nell’utilizzare il Sistema d’informazione Schengen, ha inserito dati errati o memorizzato dati indebitamente; e
b. sulla base di tale segnalazione, una persona al servizio della Confederazione o di un Cantone ha causato il danno nell’esercizio delle sue funzioni.
Art. 19c
L’autorità federale competente pronuncia con decisione formale sulle pretese litigiose avanzate da terzi contro la Confederazione e su quelle della Confederazione nei confronti di un Cantone. L’articolo10 capoverso1 è applicabile per analogia.
4. Codice penale29
Art. 355 cpv.3 lett. f e cpv.7
Per adempiere lo scopo enunciato nel capoverso1 lettera b, il sistema contiene inoltre, separatamente rispetto ai dati di cui al capoverso2, dati relativi agli ambiti seguenti:
f. Schengen, secondo gli accordi di associazione alla normativa di Schengen30. 7 Le autorità federali preposte a compiti doganali e di polizia di confine possono chiedere, mediante procedura di richiamo, se una persona è registrata presso gli uffici centrali, il servizio Interpol o i servizi Schengen.
Acc. del26 ott. 2004 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS 0.360.598.1).
Art. 355a
e. Cooperazione Gli organi di polizia federali e cantonali eseguono le disposizioni connell’ambito degli accordi tenute negli accordi di associazione alla normativa di Schengen31 di associazione attenendosi alla legislazione nazionale. alla normativa di Schengen. Competenza
Art. 355b
Parte nazionale 1 L’Ufficio federale di polizia istituisce e gestisce la parte nazionale del Sistema d’informazione del Sistema d’informazione Schengen (N-SIS) avvalendosi della col- Schengen laborazione di altre autorità federali e cantonali. Il N-SIS è un sistema informatizzato di elaborazione dei dati per memorizzare segnalazioni internazionali, che raccoglie dati relativi a persone, veicoli e altri oggetti ricercati.
Il N-SIS è uno strumento a disposizione di uffici federali e cantonali per adempiere i seguenti compiti legali:
arrestare una persona o, se ciò non è possibile, individuarne la dimora per avviare un’istruzione penale, eseguire una pena oppure una misura o procedere all’estradizione;
ordinare e controllare divieti e restrizioni di entrata nei confronti di persone che non sono cittadini di uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen32;
individuare la dimora di persone scomparse;
Acc. del26 ott. 2004 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS 0.360.598.1).
trattenere e prendere in custodia una persona per garantirne l’incolumità, per applicarle misure tutorie, ricoverarla a scopo di assistenza o per prevenire minacce;
individuare il domicilio o la dimora di testimoni nonché di persone accusate, imputate o condannate nell’ambito o a conclusione di un procedimento penale;
procedere alla sorveglianza discreta o al controllo mirato di persone e veicoli per avviare un procedimento penale o prevenire minacce per la pubblica sicurezza;
ricercare veicoli e altri oggetti perduti o rubati. 3 I seguenti uffici possono comunicare segnalazioni da inserire nel N-SIS per svolgere i compiti di cui al capoverso2:
Ufficio federale di polizia;
Ministero pubblico della Confederazione;
Ufficio federale di giustizia;
autorità di polizia e di perseguimento penale dei Cantoni;
autorità preposte all’esecuzione delle pene;
autorità della giustizia militare;
Ufficio federale della migrazione;
rappresentanze svizzere all’estero;
autorità cantonali e comunali competenti in materia di stranieri;
altre autorità cantonali designate per ordinanza dal Consiglio federale e incaricate di svolgere i compiti di cui al capoverso 2 lettere c e d. 4 I seguenti uffici possono richiamare dati dal N-SIS, mediante procedura informatizzata, per svolgere i compiti di cui al capoverso2:
Ufficio federale di polizia, Ministero pubblico della Confederazione, Ufficio federale di giustizia, autorità di polizia e di perseguimento penale dei Cantoni nonché autorità doganali e di confine;
Ufficio federale della migrazione, rappresentanze svizzere all’estero nonché autorità cantonali e comunali competenti in materia di stranieri, nella misura in cui necessitano di tali dati per controllare le segnalazioni di cui al capoverso2 lettera b. 5 I dati del N-SIS possono essere richiamati tramite un’interfaccia in comune utilizzando altri sistemi d’informazione della polizia, nella misura in cui gli utenti dispongano delle autorizzazioni del caso.
Per quanto necessario, i dati contenuti in RIPOL e nel registro centrale degli stranieri (RCS) possono essere trasferiti nel N-SIS per via informatizzata.
Basandosi sugli accordi di associazione alla normativa di Schengen, il Consiglio federale disciplina:
il diritto d’accesso per il trattamento delle varie categorie di dati;
la durata di conservazione dei dati, la sicurezza dei dati e la collaborazione con altre autorità federali e i Cantoni;
quali autorità di cui al capoverso3 sono autorizzate a inserire direttamente nel N-SIS determinate categorie di dati;
a quali autorità e terzi cui possono, in casi specifici, essere comunicati dati;
i diritti delle persone interessate, in particolare quello di ottenere informazioni nonché di poter consultare, far rettificare o distruggere i dati che le riguardano;
l’obbligo di comunicare a posteriori alle persone interessate che le segnalazioni nel N-SIS giusta il capoverso3 sono state distrutte, se: 1. tali persone non hanno potuto rendersi conto dell’inserimento delle segnalazioni nel N-SIS; 2. non vi si oppongono interessi preponderanti inerenti al procedimento penale o di terzi; e 3. la comunicazione a posteriori non richiede mezzi sproporzionati;
la responsabilità degli organi federali e cantonali in materia di protezione dei dati. 8 Per quanto attiene ai diritti di cui al capoverso7 lettere e ed f, sono fatti salvi l’articolo18 della legge federale del 21 marzo 199733 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna e l’articolo14 della legge federale del 7 ottobre 199434 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.
Art. 355c
Ufficio SIRENE 1 Presso l’Ufficio federale di polizia è istituito un servizio centrale (ufficio SIRENE35) responsabile del N-SIS.
L’ufficio SIRENE è il centro di contatto, di coordinamento e di consultazione per lo scambio di informazioni relative alle segnalazioni inserite nel SIS. L’ufficio esamina l’ammissibilità formale delle segnalazioni nazionali e estere presenti nel SIS.
5. Legge federale del 13 dicembre 199636 sul materiale bellico
Art. 17 cpv. 3bis
Esso può prevedere per l’esportazione e il transito da o verso determinati Paesi procedure agevolate per l’ottenimento dell’autorizzazione o eccezioni all’obbligo dell’autorizzazione.
6. Legge del 20 giugno 199737 sulle armi
Art. 1 cpv.2 frase introduttiva
Essa disciplina l’acquisto, l’importazione, l’esportazione, il transito, la custodia, il possesso, il porto, il trasporto, la mediazione, la fabbricazione e il commercio di:
Art. 4 cpv.1 lett. a e 4
Per armi s’intendono:
a. dispositivi che permettono di lanciare proiettili mediante una carica propulsiva e che possono essere portati e utilizzati da una sola persona od oggetti che possono essere modificati in tali dispositivi (armi da fuoco);
Per munizione s’intende il materiale esplosivo con carica propulsiva la cui energia liberata mediante accensione in un’arma da fuoco è trasferita a un proiettile.
Supplementary Information REquest at the National Entry (richieste di informazioni supplementari presso il servizio nazionale).
Art. 5, rubrica e cpv. lett. a, cpv. 1bis, 1ter e 61
Divieti in materia di armi e parti essenziali di armi
Sono vietati l’acquisto, il porto e la mediazione a destinatari in Svizzera nonché l’importazione di:
a. armi da fuoco per il tiro a raffica e armi da fuoco per il tiro a raffica modificate in armi da fuoco semiautomatiche, nonché loro parti costruite appositamente;
Sono parimenti vietati l’acquisto e l’importazione di ordigni militari per il lancio di munizioni, proiettili o missili con effetto dirompente, di loro parti essenziali nonché di parti essenziali di armi da fuoco per il tiro a raffica.
È parimenti vietato il possesso di armi da fuoco per il tiro a raffica, di armi da fuoco che simulano un oggetto d’uso corrente, di ordigni militari per il lancio di munizioni, proiettili o missili con effetto dirompente, nonché di loro parti essenziali.
Abrogato
Art. 6 Restrizioni relative a taluni dispositivi e alle munizioni speciali
Il Consiglio federale può vietare o assoggettare a condizioni specifiche:
l’acquisto, la fabbricazione e l’importazione di dispositivi che, spruzzando o polverizzando sostanze, sono concepiti per nuocere durevolmente alla salute delle persone (art.4 cpv.1 lett. b);
l’acquisto, il possesso, la fabbricazione e l’importazione di munizioni ed elementi di munizioni che presentano un comprovato alto potenziale di ferimento e che non sono utilizzati né in occasione delle consuete manifestazioni di tiro né per la caccia (munizioni speciali).
Art. 6a Successione ereditaria
Le persone che, mediante acquisto per successione ereditaria, entrano in possesso di armi da fuoco o di parti essenziali di armi per le quali vige un divieto in virtù dell’articolo5 capoverso 1ter, devono chiedere, entro sei mesi, un’autorizzazione eccezionale.
L’autorizzazione eccezionale vale per tutti gli oggetti che, entro il termine di cui al capoverso1, non vengono alienati a un avente diritto.
Art. 6b Attestazione ufficiale
Alle persone domiciliate all’estero l’autorizzazione eccezionale per l’acquisto di un’arma da fuoco o di una parte essenziale di arma secondo l’articolo5 può essere rilasciata soltanto se presentano un’attestazione ufficiale dello Stato di domicilio, in base alla quale sono legittimate all’acquisto dell’oggetto in questione.
Se l’autenticità dell’attestazione è dubbia o se l’attestazione non può essere prodotta, il Cantone trasmette i documenti all’Ufficio centrale. Quest’ultimo verifica l’attestazione o può eventualmente rilasciarne una.
Titolo prima dell’art. 8
Capitolo 2 Acquisto e possesso di armi e di parti essenziali di armi
Sezione 1 Acquisto di armi e di parti essenziali di armi
Art. 8, rubrica, cpv., 1bis, 2bis e 3–51
Obbligo del permesso d’acquisto di armi
Chiunque intende acquistare un’arma o una parte essenziale di arma necessita di un permesso d’acquisto di armi.
La persona che chiede un tale permesso per acquistare un’arma da fuoco per scopi che non siano lo sport, la caccia o una collezione deve indicare il motivo dell’acquisto.
Le persone che, mediante acquisto per successione ereditaria, entrano in possesso di armi da fuoco o di parti essenziali di armi devono chiedere, entro sei mesi, un permesso d’acquisto di armi, eccetto che, entro tale termine, gli oggetti vengano alienati a un avente diritto. 3–5 Abrogati
Art. 9 Competenza
Il permesso d’acquisto di armi è rilasciato dall’autorità competente del Cantone di domicilio o, per le persone domiciliate all’estero, dall’autorità competente del Cantone in cui l’arma è acquistata.
Art. 9a Attestazione ufficiale
Le persone domiciliate all’estero devono presentare alla competente autorità cantonale un’attestazione ufficiale del loro Stato di domicilio, in base alla quale sono legittimate all’acquisto dell’arma o della parte essenziale di arma.
Se l’autenticità dell’attestazione è dubbia o se l’attestazione non può essere prodotta, il Cantone trasmette i documenti all’Ufficio centrale. Quest’ultimo verifica l’attestazione o può eventualmente rilasciarne una.
Art. 9b Validità del permesso d’acquisto di armi
Il permesso d’acquisto di armi è valido in tutta la Svizzera e autorizza l’acquisto di un’unica arma o di un’unica parte essenziale di arma.
Il Consiglio federale prevede eccezioni in caso di sostituzione di parti essenziali di un’arma acquistata legalmente, d’acquisto di più armi o parti essenziali di armi presso la stessa persona o d’acquisto per successione ereditaria.
Il permesso d’acquisto di armi è valido sei mesi. L’autorità competente può prorogarne la validità di tre mesi al massimo.
Art. 9c Annuncio dell’alienante
Chi aliena un’arma o una parte essenziale di arma deve inviare, entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto, una copia del permesso d’acquisto di armi dell’acquirente all’autorità competente per il rilascio di permessi d’acquisto di armi secondo l’articolo9.
Art. 10 Eccezioni all’obbligo del permesso d’acquisto di armi
Le seguenti armi e le loro parti essenziali possono essere acquistate senza il permesso d’acquisto di armi:
fucili a colpo singolo e a più canne nonché le repliche di armi ad avancarica a colpo singolo;
fucili a ripetizione, designati dal Consiglio federale, impiegati normalmente per il tiro sportivo e fuori del servizio organizzato da società di tiro riconosciute secondo la legge militare del 3 febbraio 199538 o per la caccia in Svizzera.
Il Consiglio federale può prevedere altre eccezioni o restringere il campo d’applicazione del capoverso1 per cittadini stranieri senza permesso di domicilio in Svizzera.
Art. 10a Verifica da parte dell’alienante
Chi aliena un’arma o una parte essenziale di arma per la quale non è necessario il permesso d’acquisto di armi (art. 10) deve verificare l’identità e l’età dell’acquirente sulla base di un documento ufficiale di legittimazione.
L’arma o la parte essenziale di arma può essere alienata soltanto ove l’alienante sia in grado di ritenere, secondo le circostanze, che non sussiste alcun motivo d’impedimento all’acquisto giusta l’articolo 8 capoverso2.
L’articolo 9a si applica per analogia.
Art. 11 Contratto scritto
Per ogni alienazione di un’arma o di una parte essenziale di arma per la quale non è necessario il permesso d’acquisto di armi (art. 10) dev’essere stipulato un contratto scritto. Ogni parte deve conservare il contratto per almeno dieci anni.
Il contratto deve contenere le indicazioni seguenti:
cognome, nome, data di nascita, indirizzo e firma della persona che aliena l’arma o la parte essenziale di arma;
cognome, nome, data di nascita, indirizzo e firma della persona che acquista l’arma o la parte essenziale di arma;
tipo, fabbricante, designazione, numero dell’arma, nonché data e luogo dell’alienazione;
un’indicazione sul trattamento di dati in relazione con il contratto (art. 32f cpv. 2), se sono alienate armi da fuoco.
Chi aliena armi da fuoco deve inviare al servizio di comunicazione (art. 38a) una copia del contratto, entro 30 giorni dalla stipulazione. I Cantoni possono prevedere anche altre forme appropriate di comunicazione.
Le persone che, mediante acquisto per successione ereditaria, entrano in possesso di armi da fuoco o di parti essenziali di armi ai sensi dell’articolo10 devono trasmettere, entro sei mesi, le indicazioni di cui al capoverso2 lettere a–c al servizio di comunicazione, eccetto che, entro tale termine, gli oggetti vengano alienati a un avente diritto.
È competente il servizio di comunicazione del Cantone di domicilio dell’acquirente o, per le persone domiciliate all’estero, il servizio di comunicazione del Cantone in cui l’arma da fuoco è stata acquistata.
Titolo prima dell’art. 12
Sezione 2 Possesso di armi e di parti essenziali di armi
Art. 12
È legittimato al possesso di un’arma o di una parte essenziale di arma chi ha acquistato legalmente l’oggetto.
Art. 13 e 14
Abrogati
Titolo prima dell’art.15
Capitolo 3 Acquisto e possesso di munizioni ed elementi di munizioni
Art. 15 Acquisto di munizioni ed elementi di munizioni
Le munizioni e gli elementi di munizioni possono essere acquistati soltanto da persone che sono legittimate all’acquisto dell’arma corrispondente.
L’alienante verifica che le condizioni per l’acquisto sono adempite. Per la verifica, l’articolo 10a è applicabile per analogia.
Art. 16 cpv.1
Chi partecipa a una manifestazione di una società di tiro può acquistare liberamente le munizioni necessarie. La società organizzatrice provvede al controllo adeguato della consegna delle munizioni.
Art. 16a Legittimazione al possesso
È legittimato al possesso di munizioni ed elementi di munizioni chi ha acquistato legalmente gli oggetti.
Art. 18 Fabbricazione e riparazione a titolo professionale
Chiunque, a titolo professionale, fabbrica armi, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni oppure modifica parti di armi rilevanti per il loro funzionamento o per gli effetti che producono, necessita di una patente di commercio di armi.
Chiunque, a titolo professionale, ripara armi da fuoco, necessita di una patente di commercio di armi.
Art. 18a Contrassegno di armi da fuoco
I fabbricanti di armi da fuoco e di loro parti essenziali devono contrassegnare singolarmente tali oggetti affinché sia gli stessi sia i proprietari siano sempre identificabili.
Le armi da fuoco o le loro parti essenziali importate in Svizzera devono essere munite ciascuna di un proprio contrassegno. Il Consiglio federale può disporre che le armi da fuoco non contrassegnate possano essere importate per un anno al massimo.
Il contrassegno deve essere apposto in modo tale da non poter essere né cancellato né modificato senza mezzi meccanici.
Art. 20 cpv.1
È vietato modificare armi da fuoco semiautomatiche in armi da fuoco per il tiro a raffica, modificare i numeri di controllo delle armi nonché accorciare armi da fuoco portatili.
Art. 21 Contabilità
I titolari di patenti di commercio di armi tengono una contabilità relativa a fabbricazione, acquisto, vendita o a ogni altro commercio di armi, parti essenziali di armi, munizioni ed elementi di munizioni.
I libri contabili ai sensi del capoverso1 nonché le copie dei permessi d’acquisto di armi e delle autorizzazioni eccezionali vanno conservati per un periodo di dieci anni.
I documenti ai sensi del capoverso2 vanno trasmessi all’autorità cantonale competente per il rilascio di permessi d’acquisto di armi:
una volta scaduto il termine di conservazione;
dopo la cessazione dell’attività professionale; o
dopo la revoca o il ritiro della patente di commercio di armi.
Art. 22a cpv.2
Sono fatti salvi gli articoli 22b,23, 25a e 25b.
Art. 22b Bolletta di scorta
Chi intende importare armi da fuoco in uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen39 ne informa l’Ufficio centrale prima della prevista esportazione.
L’Ufficio centrale rilascia una bolletta di scorta che deve accompagnare le armi da fuoco fino al luogo di destinazione.
La bolletta di scorta contiene tutte le indicazioni necessarie sul trasporto delle armi da fuoco di cui è prevista l’esportazione nonché i dati necessari all’identificazione delle persone coinvolte.
La bolletta di scorta non è rilasciata se il destinatario finale non è legittimato, secondo il diritto del Paese di destinazione, al possesso delle armi da fuoco in questione.
L’Ufficio centrale trasmette le informazioni di cui dispone alle competenti autorità degli Stati coinvolti nell’esportazione delle armi da fuoco.
Art. 25 cpv.4
Abrogato
Acc. del26 ott. 2004 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS 0.360.598.1).
Art. 25a Importazione temporanea di armi da fuoco nel traffico passeggeri
Chi, nel traffico passeggeri, intende importare temporaneamente armi da fuoco e le relative munizioni, necessita di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo25. L’autorizzazione può essere rilasciata per la durata di un anno al massimo e per uno o più viaggi. È rinnovabile, ma di volta in volta per la durata massima di un anno.
A chi trasporta armi con sé, provenendo da uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen40 l’autorizzazione è rilasciata soltanto se le armi sono registrate nella carta europea d’arma da fuoco. L’autorizzazione è iscritta nella carta europea d’arma da fuoco.
Il Consiglio federale può esonerare dall’obbligo dell’autorizzazione i cacciatori e i tiratori.
Durante il soggiorno in Svizzera, la carta europea d’arma da fuoco deve essere sempre portata con sé e, su richiesta, presentata alle autorità.
Art. 25b Esportazione temporanea di armi da fuoco nel traffico passeggeri
Chi, nel traffico passeggeri, intende esportare temporaneamente armi da fuoco e le relative munizioni verso uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen41 deve chiedere alla competente autorità del Cantone di domicilio una carta europea d’arma da fuoco.
La carta europea d’arma da fuoco è rilasciata per le armi che il richiedente può rendere credibile di essere legittimato a possedere. La carta europea d’arma da fuoco è valida cinque anni al massimo e la validità può essere prolungata di volta in volta di due anni.
Acc. del26 ott. 2004 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS 0.360.598.1).
Capitolo 7a Trattamento e protezione dei dati
Sezione 1 Principi
Art. 32a Obbligo di comunicazione delle autorità cantonali e del servizio di comunicazione
Le competenti autorità cantonali e il servizio di comunicazione trasmettono all’Ufficio centrale le informazioni di cui dispongono:
sull’identità delle persone senza permesso di domicilio in Svizzera che hanno acquistato in Svizzera un’arma o una parte essenziale di arma;
sull’identità delle persone con domicilio in un altro Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen42 che hanno acquistato in Svizzera un’arma o una parte essenziale di arma;
sulle armi o parti essenziali di armi acquistate.
Art. 32b Banca dati
L’Ufficio centrale tiene una banca dati sulle informazioni trasmessegli secondo l’articolo 32a.
Il Consiglio federale disciplina il controllo, la conservazione, la rettifica e la distruzione dei dati.
Art. 32c Trasmissione di dati
Le informazioni di cui all’articolo 32a lettere b e c devono essere trasmesse alle competenti autorità dello Stato di domicilio dell’acquirente.
Le informazioni di cui all’articolo 32a lettera a possono essere trasmesse alle competenti autorità dello Stato di domicilio dell’acquirente.
Acc. del26 ott. 2004 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS 0.360.598.1).
Sezione 2
Art. 32d Comunicazione di dati personali a uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen
La comunicazione di dati personali alle competenti autorità di Stati vincolati da un accordo di associazione alla normativa di Schengen43 è parificata alla comunicazione di dati personali tra organi federali.
Art. 32e Comunicazione di dati personali a uno Stato non vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen
Dati personali possono essere comunicati a Stati terzi soltanto se questi ultimi garantiscono un adeguato livello di protezione.
la persona interessata ha, senza ombra di dubbio, dato il suo consenso; trattandosi di dati personali degni di particolare protezione o di profili della personalità, il consenso deve essere esplicito;
la comunicazione è necessaria per proteggere la vita o l’incolumità fisica
la comunicazione è necessaria per tutelare un interesse pubblico preponderante o per accertare, esercitare o far valere un diritto in giustizia.
Oltre che nei casi indicati nel capoverso2, possono essere comunicati dati personali anche quando, nel caso specifico, garanzie sufficienti assicurano una protezione
Il Consiglio federale definisce la portata delle garanzie da prestare e le relative modalità.
Acc. del26 ott. 2004 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS 0.360.598.1).
Art. 32f Obbligo d’informare in occasione della raccolta di dati personali
d. al diritto d’accesso di cui all’articolo 32g;
Se i dati non sono raccolti presso di lei, la persona interessata deve essere informata al più tardi all’inizio della registrazione dei dati o al momento della loro prima comunicazione a un terzo, salvo che ciò si riveli impossibile o esiga mezzi sproporzionati oppure che la memorizzazione o la comunicazione siano esplicitamente previste dalla legge.
Art. 32g Diritto d’accesso
Il diritto d’accesso è retto dall’articolo 8 della legge federale del 19 giugno 199244 sulla protezione dei dati (LPD). Il detentore della collezione di dati fornisce inoltre le informazioni di cui dispone sull’origine dei dati.
Art. 32h Restrizione dell’obbligo d’informare e del diritto d’accesso
capoversi1, 2 e 4 LPD45. motivo del rifiuto, della limitazione o del differimento, salvo che ciò si riveli impossibile o esiga mezzi sproporzionati.
Art. 32i Legittimazione a ricorrere dell’Incaricato federale della protezione dei dati
decisioni ai sensi dell’articolo27 capoverso 5 LPD46 e contro le decisioni dell’autorità di ricorso.
Art. 33 cpv.1 lett. a ed f e cpv.3 lett. a
È punito con la detenzione o con la multa chiunque intenzionalmente:
senza diritto aliena, procura per mediazione, acquista, possiede, fabbrica, ripara, modifica, porta o importa armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni;
in quanto fabbricante non adempie gli obblighi ai sensi dell’articolo 18a.
È punito con la detenzione fino a cinque anni o con la multa fino a 100 000 franchi chiunque senza diritto, intenzionalmente e per mestiere:
a. aliena, procura per mediazione, importa, fabbrica o ripara armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni;
Art. 34 cpv.1 lett. c, d, fbis, fter ed i
È punito con l’arresto o con la multa chiunque:
viola il dovere di diligenza nell’alienare armi, parti essenziali di armi, munizioni o elementi di munizioni (art. 10a e 15);
non adempie gli obblighi ai sensi dell’articolo 11 capoversi1 e 2 oppure fornisce indicazioni false o incomplete nel contratto;
fbis. non adempie gli obblighi ai sensi dell’articolo 22b oppure ottiene la bolletta di scorta grazie a indicazioni false o incomplete;
fter. in quanto viaggiatore proveniente da uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen47 porta con sé armi da fuoco, parti essenziali di armi o munizioni senza avere la carta europea d’arma da fuoco
non adempie gli obblighi di comunicazione ai sensi degli articoli 6a, 8 capoverso 2bis, 9c nonché 11 capoversi3 e 4.
Acc. del26 ott. 2004 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS 0.360.598.1).
Art. 38a Servizio di comunicazione
I Cantoni designano un servizio di comunicazione. Ne possono affidare i compiti a organizzazioni d’importanza nazionale attive nel settore delle armi.
Il servizio di comunicazione assume i compiti che gli sono conferiti secondo gli articoli 11 capoversi2 e 3 nonché 42a. Su richiesta, fornisce alle autorità di perseguimento penale cantonali e federali le necessarie informazioni.
Art. 39 cpv.2 frase introduttiva e lett. c
All’Ufficio centrale competono, oltre ai compiti inerenti al suo mandato secondo gli articoli 9a capoverso2, 22b,24 capoverso5, 25 capoverso3 e 32c, segnatamente i compiti di:
c. assicurare lo scambio di informazioni con gli Stati vincolati da un accordo di associazione alla normativa di Schengen48.
Art. 40 cpv.3 secondo periodo
… Esso designa le autorità autorizzate a immettere e a consultare direttamente tali dati o alle quali possono essere comunicati dati nel singolo caso.
Art. 42a Disposizione transitoria della modifica del 17 dicembre 2004
Chiunque è già in possesso di un’arma da fuoco o di una parte essenziale di arma secondo l’articolo10 deve, entro un anno dall’entrata in vigore della modifica della presente legge del 17 dicembre 2004, dichiarare l’oggetto al servizio di comunicazione del Cantone di domicilio.
La dichiarazione ai sensi del capoverso1 non è necessaria per:
le armi da fuoco o le parti essenziali di armi acquistate precedentemente presso una persona titolare della patente di commercio di armi;
le armi da fuoco d’ordinanza cedute precedentemente in proprietà dall’amministrazione militare.
Acc. del26 ott. 2004 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS 0.360.598.1).
7. Legge federale del 14 dicembre 199049 sull’imposta federale diretta
Art. 182 cpv.1 e 2
L’autorità, terminata l’istruttoria, emana una decisione che è notificata per scritto all’interessato.
Contro le decisioni cantonali di ultima istanza è ammesso il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. La giurisdizione penale è esclusa.
8. Legge federale del 14 dicembre 199050 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni
Art. 57bis Procedura
L’autorità, terminata l’istruttoria, emana una decisione che è notificata per scritto all’interessato.
Le decisioni delle autorità fiscali concernenti casi di sottrazione d’imposta sono impugnabili davanti ad autorità amministrative e autorità giudiziarie amministrative. In ultima istanza è ammesso il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. La giurisdizione penale è esclusa.
Le prescrizioni sui principi procedurali, sulla procedura di tassazione e sulla procedura di ricorso sono applicabili per analogia.
9. Legge federale del 3 ottobre 195151 sugli stupefacenti
Art. 5 cpv. 1bis
Il Consiglio federale può prevedere disposizioni speciali per l’importazione e l’esportazione di stupefacenti da parte di viaggiatori malati. L’Istituto può trattare dati personali degni di particolare protezione in relazione con l’importazione e l’esportazione di stupefacenti da parte di viaggiatori malati, qualora ciò sia necessario in base a convenzioni internazionali.
Capitolo 3a
Art. 18a Comunicazione di dati personali a uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen
accordo di associazione alla normativa di Schengen52 è parificata alla comunicazione di dati personali fra organi federali.
Art. 18b Obbligo d’informare in occasione della raccolta di dati personali
d. al diritto d’accesso di cui all’articolo 18c;
Se i dati non sono raccolti presso di lei, la persona interessata deve essere informata al più tardi all’inizio della memorizzazione dei dati o al momento della loro sproporzionati oppure che la memorizzazione o la comunicazione siano esplicitamente previste dalla legge.
Art. 18c Diritto d’accesso
Il diritto d’accesso è retto dall’articolo 8 della legge federale del 19 giugno 199253 sulla protezione dei dati (LPD). Il detentore della collezione di dati fornisce inoltre le informazioni di cui dispone sull’origine dei dati.
Acc. del26 ott. 2004 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS 0.360.598.1).
Art. 18d Restrizione dell’obbligo d’informare e del diritto d’accesso
capoversi1, 2 e 4 LPD54.
Se è stata rifiutata, limitata o differita, l’informazione o la comunicazione delle informazioni oggetto del diritto d’accesso deve avvenire non appena sia cessato il motivo del rifiuto, della limitazione o del differimento, salvo che ciò si riveli impossibile o esiga mezzi sproporzionati.
Art. 18e Legittimazione a ricorrere dell’Incaricato federale della protezione dei dati
decisioni ai sensi dell’articolo27 capoverso 5 LPD55 e contro le decisioni dell’autorità di ricorso.
Art. 4
Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv.1 lett. d n. 3
IlConsiglio federale determina l’entrata in vigore delle modifiche delle leggi federali di cui all’articolo3.
Consiglio degli Stati, 17 dicembre 2004 Consiglio nazionale, 17 dicembre 2004 Il presidente: Bruno Frick Il presidente: Jean-Philippe Maitre Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Christophe Thomann Esito della votazione popolare ed entrata in vigore
Il presente decreto è stato accettato dal popolo il 5 giugno 200556.
Conformemente all’articolo4 capoverso2, le modifiche della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (art.3 n. 7) e della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (art.3 n. 8) entrano in vigore il 1° marzo 2008.
Le rimanenti modifiche di leggi entrano in vigore ulteriormente.
13 febbraio 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |