RU 2008 4617
Ordinanza
della legge sulla ricerca
(Ordinanza sulla ricerca)
Modifica del 26 settembre 2008
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 10 giugno 19851 sulla ricerca è modificata come segue:
Titolo prima dell’art. 8i
Sezione 2ter Contributi per i costi indiretti di ricerca (overhead)
(art. 7 cpv. 3 e art. 8 cpv. 5 LR)
Art. 8i Scopo e diritto ai contributi
I contributi per i costi indiretti di ricerca (overhead) sono destinati a compensare in parte i costi cagionati alle istituzioni dai progetti di ricerca sostenuti dal Fondo nazionale svizzero nell’ambito delle sue attività di promovimento della ricerca.
Il Fondo nazionale svizzero può concedere contributi per i costi indiretti di ricerca:
agli organi incaricati della ricerca universitaria;
ai centri di ricerca sostenuti dalla Confederazione secondo l’articolo 16 capoverso 3 lettera c della legge;
ad altre istituzioni di ricerca senza scopo di lucro sostenute dalla Confederazione o dai Cantoni.
Art. 8j Criteri di calcolo, assegnazione e versamento
Il Fondo nazionale svizzero calcola i contributi sulla base dei contributi per i progetti di ricerca che ha approvato l’anno precedente ed entro i limiti:
dei crediti approvati; e
del tasso di contribuzione massimo stabilito dal Parlamento nel decreto di finanziamento corrispondente.
Approva i contributi mediante decisione.
I contributi sono versati in due rate uguali alla fine del primo e del terzo trimestre dell’anno civile.
Art. 8k Regolamento
Il Fondo nazionale svizzero emana un regolamento sui contributi per i costi indiretti di ricerca in cui disciplina in particolare i seguenti aspetti:
gli strumenti di promovimento che possono dare diritto ai contributi;
il rimborso dei contributi in casi motivati quali l’abbandono di un progetto.
Il regolamento deve essere approvato dal Consiglio federale.
Art. 8l Rapporto e controllo
Per ogni periodo di sussidio, il Fondo nazionale svizzero presenta al DFI un rapporto sull’assegnazione dei contributi per i costi indiretti di ricerca. In particolare, illustra la ripartizione di tali contributi tra istituzioni, strumenti di promovimento e campi di ricerca.
Nel quadro del controllo dell’adempimento del contratto di prestazioni di cui all’articolo 31a della legge, il DFI verifica se è stato rispettato il tasso di contribuzione massimo stabilito nel decreto di finanziamento (art. 8j cpv.1 lett. b) e approva il rapporto.
II
Disposizioni transitorie della modifica del 26 settembre 2008 Per l’anno 2009 vige quanto segue:
i contributi per i costi indiretti di ricerca sono accordati sulla base dei contributi per i progetti di ricerca approvati nel 2009;
i contributi sono versati in un’unica rata entro la fine dell’anno.
III
La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 2008.
26 settembre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |