Fonte

RU 2008 4617

Ordinanza
della legge sulla ricerca
(Ordinanza sulla ricerca)

Modifica del 26 settembre 2008

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 10 giugno 19851 sulla ricerca è modificata come segue:

Titolo prima dell’art. 8i

Sezione 2ter Contributi per i costi indiretti di ricerca (overhead)

(art. 7 cpv. 3 e art. 8 cpv. 5 LR)

Art. 8i Scopo e diritto ai contributi

I contributi per i costi indiretti di ricerca (overhead) sono destinati a compensare in parte i costi cagionati alle istituzioni dai progetti di ricerca sostenuti dal Fondo nazionale svizzero nell’ambito delle sue attività di promovimento della ricerca.

Il Fondo nazionale svizzero può concedere contributi per i costi indiretti di ricerca:

  1. agli organi incaricati della ricerca universitaria;

  2. ai centri di ricerca sostenuti dalla Confederazione secondo l’articolo 16 capoverso 3 lettera c della legge;

  3. ad altre istituzioni di ricerca senza scopo di lucro sostenute dalla Confederazione o dai Cantoni.

Art. 8j Criteri di calcolo, assegnazione e versamento

Il Fondo nazionale svizzero calcola i contributi sulla base dei contributi per i progetti di ricerca che ha approvato l’anno precedente ed entro i limiti:

  1. dei crediti approvati; e

  2. del tasso di contribuzione massimo stabilito dal Parlamento nel decreto di finanziamento corrispondente.

Approva i contributi mediante decisione.

I contributi sono versati in due rate uguali alla fine del primo e del terzo trimestre dell’anno civile.

Art. 8k Regolamento

Il Fondo nazionale svizzero emana un regolamento sui contributi per i costi indiretti di ricerca in cui disciplina in particolare i seguenti aspetti:

  1. gli strumenti di promovimento che possono dare diritto ai contributi;

  2. il rimborso dei contributi in casi motivati quali l’abbandono di un progetto.

Il regolamento deve essere approvato dal Consiglio federale.

Art. 8l Rapporto e controllo

Per ogni periodo di sussidio, il Fondo nazionale svizzero presenta al DFI un rapporto sull’assegnazione dei contributi per i costi indiretti di ricerca. In particolare, illustra la ripartizione di tali contributi tra istituzioni, strumenti di promovimento e campi di ricerca.

Nel quadro del controllo dell’adempimento del contratto di prestazioni di cui all’articolo 31a della legge, il DFI verifica se è stato rispettato il tasso di contribuzione massimo stabilito nel decreto di finanziamento (art. 8j cpv.1 lett. b) e approva il rapporto.

II

Disposizioni transitorie della modifica del 26 settembre 2008 Per l’anno 2009 vige quanto segue:

  1. i contributi per i costi indiretti di ricerca sono accordati sulla base dei contributi per i progetti di ricerca approvati nel 2009;

  2. i contributi sono versati in un’unica rata entro la fine dell’anno.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 2008.

26 settembre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova