RU 2008 4619
Ordinanza
sulla conservazione delle specie
(OCS)
Modifica del 26 settembre 2008
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 18 aprile 20071 sulla conservazione delle specie è modificata come segue:
Ingresso visto l’articolo 14 capoverso1 della legge del 16 dicembre 20052 sulla protezione degli animali, …
Art. 18 cpv. 3
L’importazione di animali vivi la cui detenzione è consentita soltanto con un’autorizzazione secondo l’articolo 7 capoverso 3 della legge del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali o secondo l’articolo 10 della legge del 20 giugno 1986 sulla caccia è permessa soltanto a chi dispone di una tale autorizzazione.
Introdurre nella sezione 3, prima dell’art. 23
Art. 22a DFE
Il DFE decide sulle modifiche degli allegati I e II della Convenzione, nonché sul deposito, sul ritiro e sulla modifica di riserve agli allegati I e II della Convenzione.
Art. 24 cpv.1 lett. a e b
Gli organi di controllo sono:
l’UFV;
abrogata
Art. 36 cpv.1 lett. c
L’UFV confisca le partite se:
c. si tratta di un bene senza padrone.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 2008.
26 settembre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |