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Ordinanza sulla conservazione delle specie

AS 2008 4619 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 26 set 2008

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2008-4619/it/ordinanza-sulla-conservazione-delle-specie

Consultato il 31 ago 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (RS 453)

RU 2008 4619

Ordinanza
sulla conservazione delle specie
(OCS)

Modifica del 26 settembre 2008

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 18 aprile 20071 sulla conservazione delle specie è modificata come segue:

Ingresso visto l’articolo 14 capoverso1 della legge del 16 dicembre 20052 sulla protezione degli animali, …

Art. 18 cpv. 3

L’importazione di animali vivi la cui detenzione è consentita soltanto con un’autorizzazione secondo l’articolo 7 capoverso 3 della legge del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali o secondo l’articolo 10 della legge del 20 giugno 1986 sulla caccia è permessa soltanto a chi dispone di una tale autorizzazione.

Introdurre nella sezione 3, prima dell’art. 23

Art. 22a DFE

Il DFE decide sulle modifiche degli allegati I e II della Convenzione, nonché sul deposito, sul ritiro e sulla modifica di riserve agli allegati I e II della Convenzione.

Art. 24 cpv.1 lett. a e b

Gli organi di controllo sono:

  1. l’UFV;

  2. abrogata

Art. 36 cpv.1 lett. c

L’UFV confisca le partite se:

c. si tratta di un bene senza padrone.

Footnotes

  1. [1] RS 453
  2. [2] RS 455

II

La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 2008.

26 settembre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova