RU 2008 4721
Ordinanza
sull’assicurazione per l’invalidità
(OAI)
Modifica del 26 settembre 2008
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 17 gennaio 19611 sull’assicurazione per l’invalidità è modificata come segue:
Art. 1bis Aliquota dei contributi
Nei limiti della tavola scalare giusta gli articoli 16 e 21 OAVS2 i contributi sono calcolati come segue:
Reddito annuo dell’attività lucrativa Tasso del contributo in percentuale del reddito di almeno fr. ma inferiore a fr.
200 16 000 0,754
000 20 300 0,772
300 22 600 0,790
600 24 900 0,808
900 27 200 0,826
200 29 500 0,844
500 31 800 0,879
800 34 100 0,915
100 36 400 0,951
400 38 700 0,987
700 41 000 1,023
000 43 300 1,059
300 45 600 1,113
600 47 900 1,167
900 50 200 1,221
200 52 500 1,274
500 54 800 1,328
Le persone che non esercitano un’attività lucrativa versano un contributo da 64 a 1400 franchi annui. Gli articoli 28–30 OAVS si applicano per analogia.