Fonte

RU 2008 4721

Ordinanza
sull’assicurazione per l’invalidità
(OAI)

Modifica del 26 settembre 2008

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 17 gennaio 19611 sull’assicurazione per l’invalidità è modificata come segue:

Art. 1bis Aliquota dei contributi

Nei limiti della tavola scalare giusta gli articoli 16 e 21 OAVS2 i contributi sono calcolati come segue:

Reddito annuo dell’attività lucrativa Tasso del contributo in percentuale del reddito di almeno fr. ma inferiore a fr.

200 16 000 0,754

000 20 300 0,772

300 22 600 0,790

600 24 900 0,808

900 27 200 0,826

200 29 500 0,844

500 31 800 0,879

800 34 100 0,915

100 36 400 0,951

400 38 700 0,987

700 41 000 1,023

000 43 300 1,059

300 45 600 1,113

600 47 900 1,167

900 50 200 1,221

200 52 500 1,274

500 54 800 1,328

Le persone che non esercitano un’attività lucrativa versano un contributo da 64 a 1400 franchi annui. Gli articoli 28–30 OAVS si applicano per analogia.