RU 2008 4725
Ordinanza
sulla previdenza professionale per la vecchiaia,
i superstiti e l’invalidità
(OPP 2)
Modifica del 26 settembre 2008
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 18 aprile 19841 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:
Art. 3a cpv.1
Per le persone che sottostanno all’assicurazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 2 LPP e che percepiscono da un datore di lavoro un salario determinante AVS superiore a 20 520 franchi, deve essere assicurato un importo di almeno 3420 franchi.
Art. 5 Adattamento all’AVS
(art. 9 LPP) Gli importi limite di cui agli articoli 2, 7, 8 e 46 LPP sono aumentati come segue:
Importi precedenti Nuovi importi franchi franchi
890 20 520
205 23 940
560 82 080
315 3 420
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.
26 settembre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |