RU 2008 4771
Ordinanza
sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati
(OTaRSi)
del 26 settembre 2008
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 32e capoversi1, 2 e 5 della legge del 7 ottobre 19831 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb); visto l’articolo 57 capoverso2 della legge del 21 marzo 19972 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,
ordina:
Capitolo 1 Oggetto
Art. 1
La presente ordinanza disciplina:
la riscossione di una tassa sul deposito definitivo di rifiuti in Svizzera e sull’esportazione di rifiuti in vista del loro deposito definitivo all’estero;
l’utilizzazione del ricavato della tassa ai fini della concessione di indennità per: 1. l’indagine, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati, 2. l’indagine di siti che risultano non inquinati.
Capitolo 2 Tassa
Art. 2 Obbligo di pagare la tassa
Il detentore di una discarica è tenuto a versare una tassa sul deposito definitivo di rifiuti in Svizzera.
Chiunque esporta rifiuti destinati al deposito definitivo deve versare una tassa. La tassa si applica anche ai rifiuti che, dopo essere stati esportati per essere riciclati o trattati, vengono depositati a titolo definitivo all’estero. L’obbligo viene meno se la quota depositata a titolo definitivo è inferiore al 15 per cento della quantità di rifiuti esportata.
Non sottostanno alla tassa il deposito definitivo e l’esportazione per il deposito definitivo di materiale di scavo e di sgombero non inquinato in:
RS 814.681
discariche in cui viene depositato esclusivamente materiale di scavo e di sgombero non inquinato;
altre discariche se il materiale di scavo e di sgombero non inquinato è separato dagli altri rifiuti in modo tale da rendere impossibile uno scambio di inquinanti.
Art. 3 Aliquota della tassa
L’aliquota della tassa sui rifiuti depositati definitivamente in Svizzera ammonta:
per le discariche per materiali inerti: a3 fr./t;
per le discariche per sostanze residue: a 17 fr./t;
per le discariche reattore: a 15 fr./t.
L’aliquota della tassa sui rifiuti depositati definitivamente all’estero ammonta:
per il deposito in discariche sotterranee: a 22 fr./t;
per il deposito in altre discariche: allo stesso importo che verrebbe riscosso se i rifiuti fossero depositati in una discarica in Svizzera.
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) verifica le aliquote della tassa almeno ogni cinque anni.
Art. 4 Sorgere del credito fiscale
Il credito fiscale sorge al momento in cui avviene il deposito in Svizzera o al momento dell’esportazione.
Art. 5 Dichiarazione della tassa
Chiunque è soggetto alla tassa deve inoltrare all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), entro il 28 febbraio di ogni anno, una dichiarazione relativa alla tassa per i crediti fiscali sorti nell’anno civile precedente.
La dichiarazione deve contenere tutte le informazioni necessarie a stabilire l’ammontare della tassa. Va compilata su un modulo ufficiale; l’UFAM può autorizzare altre forme. Il detentore di una discarica deve inviare una copia della dichiarazione al Cantone.
La dichiarazione costituisce la base per stabilire l’ammontare della tassa; è fatto salvo un esame ufficiale.
Chiunque è soggetto alla tassa deve conservare i documenti relativi alla dichiarazione per un periodo di almeno dieci anni.
Nel caso in cui la dichiarazione venga inoltrata in ritardo o sia incompleta deve essere versato un interesse di mora del3,5 per cento all’anno sull’ammontare della tassa dovuta.
Art. 6 Tassazione e termine di pagamento
L’UFAM stabilisce l’ammontare della tassa mediante decisione.
Il termine di pagamento è di 30 giorni.
In caso di ritardo nel pagamento è dovuto un interesse di mora del3,5 per cento all’anno.
Art. 7 Riscossione posticipata
Se, per errore, l’UFAM ha fissato una tassa troppo bassa, esso esige il pagamento posticipato dell’importo mancante entro due anni dalla notificazione della decisione.
Art. 8 Prescrizione
Il credito fiscale si prescrive in dieci anni a decorrere dalla fine dell’anno civile in cui è sorto.
Il termine di prescrizione s’interrompe e decorre da capo:
quando la persona soggetta al pagamento della tassa riconosce il credito fiscale;
a ogni azione ufficiale con la quale si fa valere il credito fiscale presso la persona soggetta al pagamento della tassa.
Il credito fiscale si prescrive in ogni caso in quindici anni a decorrere dalla fine dell’anno civile in cui è sorto.
Capitolo 3 Indennità
Sezione 1 Condizioni per le indennità
Art. 9 Principio
In conformità con l’articolo 32e capoversi3 e 4 LPAmb, la Confederazione concede ai Cantoni indennità per:
l’indagine, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati;
l’indagine, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati negli impianti di tiro; e
l’indagine di siti che risultano non inquinati.
La Confederazione concede indennità anche per una parte chiaramente delimitabile di un sito inquinato, se tale parte soddisfa le condizioni per l’indennità e se ciò non intralcia o non impedisce altri provvedimenti.
Art. 10 Condizioni particolari per la concessione di indennità per provvedimenti d’indagine e di sorveglianza
Per provvedimenti d’indagine e di sorveglianza di siti inquinati vengono concesse indennità soltanto:
se detti provvedimenti sono stati avviati dopo il 1° luglio 1997;
se una richiesta d’indennità per un provvedimento eseguito prima del 1° novembre 2006 è inoltrata all’UFAM entro il 31 dicembre 2010.
Se il responsabile di un sito inquinato non è identificabile oppure è insolvente (art. 32e cpv.3 lett. b n. 1 LPAmb), vengono concesse indennità per provvedimenti d’indagine e di sorveglianza:
nel caso in cui i costi d’indagine o di sorveglianza computabili siano superiori a 250 000 franchi, solo a condizione che sussista una decisione sulla ripartizione dei costi passata in giudicato;
nel caso in cui i costi d’indagine o di sorveglianza computabili non superino 250 000 franchi, solo a condizione che sussista una ripartizione dei costi debitamente motivata.
Per provvedimenti d’indagine di siti che risultano non inquinati, vengono concesse indennità soltanto se le indagini sono iniziate dopo il 1° novembre 2006.
Art. 11 Condizioni particolari per la concessione di indennità per provvedimenti di risanamento
La Confederazione concede indennità per provvedimenti di risanamento soltanto:
se detti provvedimenti sono stati avviati dopo il 1° luglio 1997;
se una richiesta d’indennità per un provvedimento eseguito prima del 1° novembre 2006 è inoltrata all’UFAM entro il 31 dicembre 2010.
Se il responsabile di un sito inquinato non è identificabile oppure è insolvente (art. 32e cpv.3 lett. b n. 1 LPAmb), vengono concesse indennità per provvedimenti di risanamento:
nel caso in cui i costi di risanamento computabili siano superiori a 250 000 franchi, solo a condizione che sussista una decisione sulla ripartizione dei costi passata in giudicato;
nel caso in cui i costi di risanamento computabili non superino 250 000 franchi, solo a condizione che sussista una ripartizione dei costi debitamente motivata.
Sezione 2 Costi computabili
Art. 12 Costi computabili per i siti che non devono essere risanati
Per costi d’indagine computabili nel caso di siti che non devono essere risanati si intendono i costi per i provvedimenti seguenti:
accertamento di non inquinamento di siti iscritti o suscettibili d’iscrizione nel catasto;
indagine preliminare di siti che devono essere sottoposti a indagine secondo l’articolo7 dell’ordinanza del 26 agosto 19983 sui siti contaminati (OSiti).
Per costi di sorveglianza computabili nel caso di siti che non devono essere risanati si intendono i costi per i provvedimenti seguenti secondo l’articolo 13 capoverso 1 OSiti:
pianificazione dei provvedimenti di sorveglianza;
costruzione, esercizio, manutenzione e smantellamento di installazioni per la sorveglianza;
prelievo di campioni e analisi.
Art. 13 Costi computabili per i siti che devono essere risanati
Per costi computabili nel caso di siti che devono essere risanati si intendono i costi per i provvedimenti seguenti:
indagine preliminare (art. 7 OSiti4 e indagine dettagliata (art. 14 OSiti) nonché sorveglianza (art. 13 cpv.2 lett. b OSiti) secondo l’articolo 12 capoverso2;
elaborazione di un progetto di risanamento (art. 17 OSiti);
decontaminazione, incluso lo smaltimento di rifiuti (art. 16 lett. a OSiti);
costruzione, esercizio, manutenzione e smantellamento di impianti e installazioni per la prevenzione e la sorveglianza a lungo termine della diffusione di sostanze pericolose per l’ambiente (art. 16 lett. b OSiti);
prova che gli obiettivi del risanamento sono stati raggiunti (art. 19 cpv. 1 OSiti).
Sezione 3 Procedura
Art. 14 Consultazione dell’UFAM
Il Cantone consulta l’UFAM prima di ordinare un provvedimento d’indagine, di sorveglianza o di risanamento.
La consultazione dell’UFAM di cui al capoverso1 non è necessaria se risulta soddisfatta una delle condizioni di cui all’articolo 16 capoverso3.
Art. 15 Richiesta d’indennità
Il Cantone inoltra all’UFAM una richiesta d’indennità. Essa deve contenere:
la prova che i provvedimenti soddisfano le condizioni di cui agli articoli 9–11;
i dati di base e gli elementi sostanziali del progetto;
la valutazione da parte delle autorità che i provvedimenti sono conformi alle esigenze ecologiche, corrispondono a criteri di economicità e allo stato della tecnica;
i probabili costi dei provvedimenti e i probabili costi computabili;
una copia della decisione riguardante la ripartizione dei costi o eventualmente la ripartizione dei costi debitamente motivata se il responsabile non è identificabile oppure è insolvente.
Art. 16 Assegnazione e versamento delle indennità
Se le condizioni sono soddisfatte, l’UFAM assegna un’indennità, entro i limiti dei mezzi disponibili, e ne fissa il probabile ammontare.
Esso decide il versamento delle indennità se:
dispone di un elenco, verificato dal Cantone, dell’insieme dei costi computabili effettivamente generati dai provvedimenti;
il ricavato della tassa è sufficiente a coprire il fabbisogno finanziario.
Se i provvedimenti sono stati avviati prima dell’assegnazione, l’UFAM può concedere un’indennità, in applicazione dell’articolo 26 capoverso3 secondo periodo della legge del 5 ottobre 19905 sugli aiuti finanziari e le indennità, segnatamente se:
un provvedimento d’indagine, di sorveglianza o di risanamento costa meno di 250 000 franchi; o
nel corso di lavori edili o di provvedimenti secondo l’OSiti6 emergono nuovi dati sull'inquinamento del sito o sui costi dei provvedimenti necessari.
Qualora il ricavato della tassa non sia sufficiente a coprire il fabbisogno finanziario, al momento del versamento l’UFAM tiene conto prioritariamente dei progetti che, per motivi di protezione dell’ambiente, erano urgenti oppure che, in proporzione all’onere richiesto, hanno portato a un beneficio ecologico rilevante. I progetti rinviati verranno trattati prioritariamente negli anni successivi.
Capitolo 4 Esecuzione
Art. 17 Competenze
L’UFAM esegue la presente ordinanza e fornisce ogni anno informazioni sulla tassa riscossa e sulle indennità versate.
Esso può delegare interamente o parzialmente l’esame della dichiarazione della tassa (art.5 cpv. 3) a enti di diritto pubblico o a privati. Il controllo è finanziato con il ricavato della tassa.
I Cantoni sostengono l’UFAM nell’esecuzione della presente ordinanza. In particolare, provvedono a informarlo tempestivamente quando accertano che persone soggette all’obbligo di pagare la tassa hanno fornito dichiarazioni incomplete o non veritiere.
Art. 18 Commissione tecnica
Per fornire consulenza all’UFAM nella trattazione delle richieste d’indennità viene istituita una commissione.
La commissione valuta le questioni di principio riguardanti la compatibilità ambientale, l’economicità e la tecnica dei provvedimenti d’indagine, di sorveglianza e di risanamento.
Nella commissione sono rappresentati l’UFAM (due membri e presidenza), i Cantoni (quattro membri) e l’economia (quattro membri).
Il DATEC nomina i membri della commissione. L’UFAM convoca quest’ultima secondo le necessità.
Capitolo 5 Disposizioni finali
Art. 19 Abrogazione e modifica del diritto vigente
L’abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell’allegato.
Art. 20 Disposizione transitoria
La presente ordinanza si applica anche alle procedure avviate prima della sua entrata in vigore ma non ancora concluse con una decisione passata in giudicato.
Non sottostanno alla tassa:
il deposito definitivo e l’esportazione per il deposito definitivo di materiale di scavo e di sgombero non inquinato in discariche per materiali inerti entro il 31 dicembre 2013;
i rifiuti che, dopo essere stati esportati per essere riciclati o trattati, vengono depositati a titolo definitivo all’estero entro il 31 dicembre 2009.
Art. 21 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.
26 settembre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |
Allegato
(art. 19) Abrogazione e modifica del diritto vigente
I
L’ordinanza del 5 aprile 20007 sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati è abrogata.
II
Le ordinanze sotto riportate sono modificate come segue:
1. Ordinanza tecnica del 10 dicembre 19908 sui rifiuti (OTR)
Art. 3 cpv.7
Il materiale di scavo e di sgombero è considerato non inquinato se:
le sostanze in esso contenute non superano i valori limite di cui all’allegato 3 o se un superamento non è riconducibile ad attività antropiche; e
non contiene sostanze estranee come rifiuti urbani, rifiuti vegetali o rifiuti edili.
Art. 9 cpv.1 lett. a
Concerne soltanto i testi tedesco e francese.
Art. 16 cpv.2 lett. f e cpv.3 lett. d
Concerne soltanto i testi tedesco e francese.
Allegati
Gli allegati1 e 2 della presente ordinanza sono modificati secondo la versione qui annessa (Allegato alla modifica dell’OTR).
All’ordinanza è aggiunto un nuovo allegato 3 conformemente alla versione qui annessa (Allegato alla modifica dell’OTR).
2. Ordinanza del 26 agosto 19989 sul risanamento dei siti inquinati (OSiti)
Art. 12 Protezione contro il deterioramento del suolo
Un suolo, che è un sito inquinato o costituisce parte di esso, deve essere risanato se una delle sostanze in esso contenute supera il valore di concentrazione di cui all’allegato3. Ciò vale anche per i suoli per i quali è stata decisa una limitazione dell’utilizzazione.
I suoli che, secondo il capoverso1, non devono essere risanati nonostante siano siti inquinati o costituiscano parte di essi, e gli effetti dei siti inquinati sui suoli sono valutati conformemente all’ordinanza del 1° luglio 199810 contro il deterioramento del suolo.
Art. 16 Provvedimenti di risanamento
L’obiettivo del risanamento deve essere raggiunto mediante provvedimenti che consentono di:
rimuovere le sostanze pericolose per l’ambiente (decontaminazione); oppure
impedire e sorvegliare a lungo termine la diffusione delle sostanze pericolose per l’ambiente (circoscrizione).
Questi provvedimenti di risanamento devono essere attuati anche nel caso di suoli per i quali è già stata decisa una limitazione dell’utilizzazione.
Art. 19 Controllo dei risultati
Chi è tenuto al risanamento deve notificare all’autorità i provvedimenti di risanamento attuati e fornire la prova che gli obiettivi del risanamento sono stati raggiunti. L’autorità si pronuncia in merito.
Art. 21 cpv.1 e 1bis
I Cantoni eseguono la presente ordinanza ad eccezione dei compiti da essa attribuiti alla Confederazione. Alla fine di ogni anno civile comunicano all’UFAM le informazioni di cui agli articoli5 capoverso3 e 6 e, per i siti risanati, le informazioni di cui all’articolo 17.
L’UFAM valuta le informazioni e informa regolarmente l’opinione pubblica sullo stato della gestione dei siti contaminati.
Allegati
L’allegato1 della presente ordinanza è modificato secondo la versione qui annessa (Allegato alla modifica dell’OSiti).
All’ordinanza è aggiunto un nuovo allegato 3 conformemente alla versione qui annessa (Allegato alla modifica dell'OSiti).
Allegato alla modifica dell’OTR (allegato n. II/1)
Allegato 1
(art. 32) Rifiuti autorizzati nei vari tipi di discarica
Art. Cifra 12 cpv.2
Rifiuti edili
Il materiale di scavo e di sgombero non inquinato può essere depositato nelle discariche per materiali inerti soltanto se non può essere utilizzato per ricoltivazioni.
Allegato 2
(art. 30) Esigenze concernenti l'ubicazione, la sistemazione e la chiusura definitiva di una discarica
Art. Cifra 1 cpv.4 e 5 frase introduttiva
1 Ubicazione
Nel caso delle discariche per sostanze residue, delle discariche reattore e delle discariche per materiali inerti nelle quali non viene depositato esclusivamente materiale di scavo e di sgombero non inquinato, occorre provare che il sito non sia ubicato né sopra acque sotterranee utilizzabili né in zone ad esse limitrofe, se ciò è necessario per garantire la protezione di dette acque. È fatto salvo il capoverso5.
Le discariche per materiali inerti possono essere sistemate nelle zone limitrofe di cui al capoverso4 se:
Art. Cifra 22 cpv.1 e 2
Impermeabilizzazione
Il fondo e i fianchi delle discariche per sostanze residue e delle discariche reattore devono essere resi impermeabili.
Se una discarica per sostanze residue o una discarica reattore viene sistemata a tappe, ciascuna tappa deve essere impermeabilizzata separatamente. Ciò vale anche per i compartimenti di sostanze residue sistemati nelle discariche reattore (all. 1 cifra 3 cpv. 2).
Art. Cifra 23 cpv.9
Drenaggio
Nelle immediate vicinanze della discarica dovranno essere sistemati punti di prelievo di campioni di acqua sotterranea, di cui almeno tre a valle e almeno uno a monte della discarica. L’allestimento di punti di prelievo non è necessario nel caso delle discariche per materiali inerti nelle quali viene depositato esclusivamente materiale di scavo e di sgombero non inquinato.
Allegato 3
(art.3 cpv.7 lett. a) Valori limite per il materiale di scavo e di sgombero non inquinato
Il materiale di scavo e di sgombero è considerato non inquinato se non sono superati i valori limite seguenti:
Sostanze Valori limite Arsenio 15 mg As/kg Piombo 50 mg Pb/kg Cadmio1 mg Cd/kg Cromo totale 50 mg Cr/kg Cromo (VI) 0,05 mg Cr VI/kg Nichel 50 mg Ni/kg Mercurio 0,5 mg Hg/kg Zinco 150 mg Zn/kg Cianuro, facilmente liberabile 0,05 mg CN-/kg Idrocarburi clorurati volatili (VCHC)* 0,1 mg/kg Bifenili policlorurati (PCB)** 0,1 mg/kg Idrocarburi monociclici aromatici (BTEX)****1 mg/kg Benzene 0,1 mg/kg Idrocarburi policiclici aromatici (PAH)*****3 mg/kg Benzo[a]pirene 0,1 mg/kg Metil-terziario-butil-etere (MTBE) 0,1 mg/kg * ∑7 VCHC: Diclorometano, triclorometano, tetraclorometano, cis-1,2-dicloroetilene, 1,1,1-tricloroetano, tricloroetilene (Tri), tetracloroetilene (Per) ** ∑6 congeneri di PCB ×4.3: n. 28, 52, 101, 138, 153, 180 *** Idrocarburi da ∑C5 a C10: superficie cromatogramma FID tra n-pentano e n-decano, moltiplicata per il fattore di risposta dell’n-esano, meno ∑BTEX **** ∑6BTEX: benzene, toluolo, etilbenzene, o-xilolo, m-xilolo, p-xilolo ***** ∑16 PAH dell’EPA: naftalina, acenaftilene, acenaftene, fluorene, fenantrene, antracene, fluorantene, pirene, benzo[a]antracene, crisene, benzo[a]pirene, benzo[b]fluorantene, benzo[k]fluorantene, dibenz[a,h]antracene, benzo[g,h,i]perilene, indeno[1,2,3-c,d]pirene
Se il materiale di scavo e di sgombero contiene sostanze per le quali non sono stati fissati valori limite, l’autorità valuta i rifiuti con il consenso dell’Ufficio federale secondo le prescrizioni della legislazione sulla protezione dell'ambiente e delle acque.
Allegato alla modifica dell’OSiti (allegato n. II/2)
Allegato 1
(art.9 e 10) Titolo Valori di concentrazione ai fini della valutazione degli effetti dei siti inquinati sulle acque cpv.1
Per valutare gli effetti dei siti inquinati sulle acque fanno testo i valori di concentrazione riportati nelle tabelle seguenti. Se per sostanze suscettibili di inquinare le acque e che hanno inquinato un sito non sono stati fissati valori di concentrazione, l’autorità valuta con il consenso dell’Ufficio federale la necessità di sorvegliare e di risanare il sito secondo le prescrizioni della legislazione sulla protezione delle acque.
Allegato 3
(art. 12 cpv. 1) Valori di concentrazione per valutare la necessità di risanamento di suoli Per valutare la necessità di risanamento di suoli fanno testo i valori di concentrazione riportati nelle tabelle seguenti. Se per sostanze suscettibili di inquinare le acque e che hanno inquinato un sito non sono fissati valori di concentrazione, l’autorità valuta in sintonia con l’Ufficio federale la necessità di sorvegliare e di risanare il sito secondo le prescrizioni della legislazione sulla protezione dell’ambiente.
1 Siti utilizzati a scopo agricolo o orticolo
Sostanze Valori di concentrazione Piombo 2000 mg Pb/kg Cadmio 30 mg Cd/kg Zinco 2000 mg Zn/kg Bifenili policlorurati (PCB)3 mg/kg Idrocarburi policiclici aromatici (PAH)* 100 mg/kg Benzo(a)pirene10 mg/kg * ∑16 PAH dell’EPA: naftalina, acenaftilene, acenaftene, fluorene, fenantrene, antracene, fluorantene, pirene, benz[a]antracene, crisene, benzo[a]pirene, benzo[b]fluorantene, benzo[k]fluorantene, dibenz[a,h]antracene, benzo[g,h,i]perilene, indeno[1,2,3-c,d]pirene
2 Siti in orti e giardini privati, in parchi giochi e altre aree su cui i bambini giocano regolarmente
Sostanze Valore di concentrazione Antimonio 50 mg Sb/kg Arsenico 50 mg As/kg Piombo 1000 mg Pb/kg Cadmio 20 mg Cd/kg Cromo (VI) 100 mg CrVI/kg Nichel 1000 mg Ni/kg Mercurio5 mg Hg/kg Argento 500 mg Ag/kg Zinco 2000 mg Zn/kg Idrocarburi clorurati volatili (VCHC)*1 mg/kg Bifenili policlorurati (PCB)**1 mg/kg Idrocarburi monociclici aromatici (BTEX)**** 500 mg/kg Benzene1 mg/kg Idrocarburi policiclici aromatici (PAH)***** 100 mg/kg Benzo(a)pirene10 mg/kg * ∑7 VCHC: Diclorometano, triclorometano, tetraclorometano, cis-1,2-dicloroetilene, 1,1,1-tricloroetano, tricloroetilene (Tri), tetracloroetilene (Per) ** ∑6 congeneri di PCB ×4.3: n. 28, 52, 101, 138, 153, 180 *** Idrocarburi da ∑C5 a C10: superficie cromatogramma FID tra n-pentano e n-decano, moltiplicata per il fattore di risposta dell’n-esano, meno ∑BTEX **** ∑6BTEX: benzene, toluolo, etilbenzene, o-xilolo, m-xilolo, p-xilolo ***** ∑16 PAH dell’EPA: naftalina, acenaftilene, acenaftene, fluorene, fenantrene, antracene, fluorantene, pirene, benzo[a]antracene, crisene, benzo[a]pirene, benzo[b]fluorantene, benzo[k]fluorantene, dibenz[a,h]antracene, benzo[g,h,i]perilene, indeno[1,2,3-c,d]pirene