RU 2008 4871
Ordinanza
concernente l’amministrazione dell’esercito
(OAE)
Modifica del 15 ottobre 2008
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 29 novembre 19951 concernente l’amministrazione dell’esercito è modificata come segue:
Art. 100 cpv.1
L’indennità di pernottamento corrisponde al prezzo usuale locale di una camera, ma è di franchi 70 al massimo per persona e notte. In casi speciali la Base logistica dell’esercito può aumentare l’indennità di pernottamento fino a 100 franchi al massimo per persona e notte.
II
L’appendice1 numero 2 è modificata come segue:
Per persona e notte Prezzi delle camere (riscaldamento 2. Camere compreso) secondo le tariffe locali in uso, ma al massimo fr.: Cura delle camere e dell’equipaggiamento personale da parte della truppa (vedi art. 107–109) 2.1 Ufficiali, sottufficiali superiori e singoli militari donne che devono essere alloggiati in camere:
camera singola 70.–1
camera a più letti 60.–1 2.2 Sottufficiali e militari di truppa, se le condizioni di servizio permettono l’uso di camere.2 30.–1 Le indennità suindicate sono aumentate del 25 % quando la camera è occupata sino a 4 notti 1 Compresa l’imposta sul valore aggiunto all’aliquota normale.
Pagamento diretto ai militari che pagano essi stessi il loro alloggiatore.
III
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.
15 ottobre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |