RU 2008 5167
Ordinanza
sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso
(ODerr)
Modifica del 29 ottobre 2008
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 23 novembre 20051 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso è modificata come segue:
Art. 75 cpv. 2bis
Per il controllo delle aziende di sezionamento che necessitano di un’autorizzazione secondo l’articolo 13 i Cantoni riscuotono emolumenti. Questi ultimi sono calcolati in base al principio di cui al capoverso 2.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.
29 ottobre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |