RU 2008 5271
Ordinanza
concernente l’immissione sul mercato
di prodotti fitosanitari
(Ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF)
Modifica del 12 novembre 2008
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 18 maggio 20051 concernente l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari è modificata come segue:
Art. 31
Il servizio di omologazione può omologare prodotti fitosanitari in deroga alle disposizioni delle sezioni 2–5 per un uso limitato e controllato, ove tale misura sembri necessaria a causa di un pericolo fitosanitario che non può essere contenuto in nessun altro modo.
Può omologare prodotti fitosanitari se, in base a fatti e dati generalmente conosciuti, ritiene che essi adempiano i requisiti di cui all’articolo 10 capoverso1 lettera b numeri 1–5 e, qualora si tratti di organismi, lettera d.
I prodotti fitosanitari che sono o contengono organismi geneticamente modificati non possono essere omologati in virtù del capoverso1.
Il servizio di omologazione pronuncia una decisione generale che viene pubblicata nel Foglio federale.
L’omologazione è rilasciata al massimo per un anno. Può essere rinnovata.
Il servizio di omologazione informa le autorità esecutive cantonali sull’omologazione per far fronte a situazioni d’eccezione.
II
La presente modifica entra in vigore il 15 dicembre 2008.
12 novembre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |