Fonte

RU 2008 5271

Ordinanza
concernente l’immissione sul mercato
di prodotti fitosanitari
(Ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF)

Modifica del 12 novembre 2008

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 18 maggio 20051 concernente l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari è modificata come segue:

Art. 31

Il servizio di omologazione può omologare prodotti fitosanitari in deroga alle disposizioni delle sezioni 2–5 per un uso limitato e controllato, ove tale misura sembri necessaria a causa di un pericolo fitosanitario che non può essere contenuto in nessun altro modo.

Può omologare prodotti fitosanitari se, in base a fatti e dati generalmente conosciuti, ritiene che essi adempiano i requisiti di cui all’articolo 10 capoverso1 lettera b numeri 1–5 e, qualora si tratti di organismi, lettera d.

I prodotti fitosanitari che sono o contengono organismi geneticamente modificati non possono essere omologati in virtù del capoverso1.

Il servizio di omologazione pronuncia una decisione generale che viene pubblicata nel Foglio federale.

L’omologazione è rilasciata al massimo per un anno. Può essere rinnovata.

Il servizio di omologazione informa le autorità esecutive cantonali sull’omologazione per far fronte a situazioni d’eccezione.

II

La presente modifica entra in vigore il 15 dicembre 2008.

12 novembre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova