Fonte

RU 2008 5577

Ordinanza
sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope
(Ordinanza sugli stupefacenti, OStup)

Modifica del 31 gennaio 2007

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 29 maggio 19961 sugli stupefacenti è modificata come segue:

Art. 4 cpv.1 lett. a e abis

Gli stupefacenti parzialmente esclusi dal controllo (art. 3 lett. b), nonché gli stupefacenti ottenibili in piccoli quantitativi senza prescrizione medica (art. 3 lett. c) non sono soggetti alle restrizioni previste per gli altri stupefacenti dagli articoli seguenti:

  1. articolo 40 capoverso1 (Importazione da parte di viaggiatori malati)

  2. abis. articolo 40a capoverso1 (Esportazione da parte di viaggiatori malati)

Art. 40 Importazione da parte di viaggiatori malati

I viaggiatori malati possono importare in Svizzera, senza autorizzazione d’importazione, al massimo gli stupefacenti necessari a un mese di cura. Se il loro soggiorno in Svizzera dura più di un mese, devono rivolgersi a un medico abilitato all’esercizio della professione in Svizzera e farsi prescrivere gli stupefacenti necessari.

L’importazione semplificata ai sensi del capoverso1 non si applica agli stupefacenti di cui all’articolo 8 capoverso 1 LStup.

Art. 40a Esportazione da parte di viaggiatori malati

1I viaggiatori malati possono esportare, senza autorizzazione d’esportazione, al massimo gli stupefacenti necessari a un mese di cura, se il Paese di destinazione lo permette.

Se la destinazione del viaggio è uno Stato vincolato da uno degli accordi di associazione a Schengen2, i viaggiatori malati hanno il diritto di ottenere dal loro medico curante un attestato speciale che contenga le informazioni necessarie per provare le cure.

L’attestato deve essere autenticato dal farmacista che dispensa lo stupefacente sulla base di una ricetta medica. Il farmacista inoltra immediatamente una copia dell’attestato autenticato all’autorità competente del Cantone in cui sono state prodigate le cure mediche.

Se il medico curante è autorizzato alla dispensazione diretta secondo il diritto cantonale e dispensa egli stesso gli stupefacenti prescritti, egli compila esaustivamente l’attestato e ne inoltra immediatamente una copia all’autorità cantonale competente.

La durata dell’attestato è di al massimo 30 giorni. Per ogni stupefacente prescritto è richiesto un attestato separato. Non è necessario alcun attestato per stupefacenti ottenibili in piccoli quantitativi senza prescrizione medica e in parte esclusi dal controllo (art. 3 lett.c).

L’Istituto mette a disposizione in formato elettronico il formulario ufficiale secondo il modello presentato nell’allegato.

I capoversi 1–6 non si applicano agli stupefacenti di cui all’articolo 8 capoverso 1 LStup.

Art. 40b Informazione

L’Istituto, in qualità di centro d’informazione internazionale, provvede a chiarire le questioni in relazione con l’importazione e l’esportazione di stupefacenti nel traffico di viaggiatori. Può fornire in modo non vincolante informazioni sulle prescrizioni corrispondenti nei Paesi di destinazione.

Acc. del 26 ott. 2004 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (AAS) (RS 0.360.268.1); Acc. del 26 ott. 2004 sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell’Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi (RS 0.360.268.11); Acc. del 17 dic. 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS 0.360.598.1); Acc. del 28 apr. 2005 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo delle parti dell’acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea (RS 0.360.314.1); Prot. del 28 feb. 2008 tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (RS 0.360.514.1; RU …).

Nel singolo caso, se necessario, l’Istituto può trasmettere richieste di autorità straniere in relazione agli attestati di cui all’articolo 40a capoverso 2 all’autorità cantonale competente per ulteriori accertamenti. Questa fornisce le informazioni del caso direttamente al servizio straniero richiedente.

All’inizio dell’anno l’autorità cantonale competente informa l’Istituto in merito al numero degli attestati emessi nel corso dell’anno precedente.

Art. 40c Equipaggiamento d’emergenza

Per i casi d’emergenza, i medici e i veterinari possono, senza autorizzazione, importare o, se le autorità competenti dei Paesi interessati lo permettono, esportare una piccola quantità di stupefacenti destinati a uso medico.

II

La presente ordinanza è completata con un allegato conformemente alla versione qui annessa.

III

La presente modifica entra in vigore il 12 dicembre 2008.

31 gennaio 2007 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Allegato

Verso dell’attestato