Fonte

RU 2008 5583

Ordinanza
sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope
(Ordinanza sugli stupefacenti, OStup)

Modifica del 26 novembre 2008

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 29 maggio 19961 sugli stupefacenti è modificata come segue:

Art. 40a cpv. 2

Se la destinazione del viaggio è uno Stato vincolato da uno degli accordi di associazione a Schengen, i viaggiatori malati hanno il diritto di ottenere dal loro medico curante un attestato speciale che contenga le informazioni necessarie per provare le cure. Gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen sono elencati nell’allegato1.

II

L’ordinanza è completata con un allegato 1 conformemente alla versione qui annessa.

Il vigente allegato diventa allegato 2.

III

La presente modifica entra in vigore il 12 dicembre 2008.

26 novembre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Allegato 1

Accordi di associazione alla normativa di Schengen Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen comprendono:

  1. l’Accordo del 26 ottobre 20042 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (AAS);

  2. l’Accordo del 26 ottobre 20043 sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell’Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi;

  3. l’Accordo del 17 dicembre 20044 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;

  4. l’Accordo del 28 aprile 20055 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo delle parti dell’acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea;

  5. il Protocollo del 28 febbraio 20086 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.

RS 0.360.268.1

RS 0.360.268.10

RS 0.360.598.1

RS 0.360.314.1

Allegato 2

Verso dell’attestato