RU 2008 565
Ordinanza
concernente la qualità del latte
(OQL)
Modifica del 13 febbraio 2008
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 23 novembre 20051 concernente la qualità del latte è modificata come segue:
Art. 14 cpv.1 lett. a e b
L’autorità d’esecuzione cantonale competente dispone la sospensione della fornitura di latte contro un produttore:
alla quinta contestazione del numero di germi nell’arco di cinque mesi di analisi; un campione con un numero di germi di 300 000 o maggiore nel latte vaccino equivale a due contestazioni;
alla quinta contestazione di cellule somatiche nel latte vaccino nell’arco di cinque mesi di analisi;
II
La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2008.
13 febbraio 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |