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Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale

AS 2008 571 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 13 feb 2008

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2008-571/it/ordinanza-sugli-investimenti-collettivi-di-capitale

Consultato il 3 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (RS 951.311)

RU 2008 571

Ordinanza
sugli investimenti collettivi di capitale
(Ordinanza sugli investimenti collettivi, OICol)

Modifica del 13 febbraio 2008

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 22 novembre 20061 sugli investimenti collettivi è modificata come segue:

Art. 20 cpv. 3 frase introduttiva

I conti di capitale e gli averi dei soci illimitatamente responsabili possono essere sommati al capitale soltanto se da una dichiarazione scritta irrevocabile depositata presso un ufficio di revisione risulta che:

Art. 42 lett. b numero 3

L’amministrazione principale della direzione del fondo è situata in Svizzera se sono adempiute in Svizzera le seguenti condizioni:

b. almeno le seguenti attribuzioni per ogni fondo di investimento da essa amministrato sono svolte in Svizzera:

3. valutazione degli investimenti,

Art. 63 cpv. 3 lett. b

L’assemblea generale della SICAV o dei comparti ha la competenza di modificare il regolamento di investimento, sempre che tale modifica:

b. tocchi i diritti degli azionisti; o

Art. 86 cpv. 2 frase introduttiva

Si considerano beni fondiari ai sensi dell’articolo 59 capoverso1 lettera a della legge, iscritti a registro fondiario su indicazione della direzione del fondo, a nome di quest’ultima con menzione dell’appartenenza al fondo immobiliare oppure a nome della SICAV:

Art. 100 cpv.1 lett. b e 2 lett. b

Gli altri fondi per investimenti tradizionali possono:

b. costituire in pegno il 60 per cento al massimo del patrimonio netto del fondo o trasferirlo a titolo di garanzia;

Gli altri fondi destinati ad investimenti alternativi possono:

b. costituire in pegno il 100 per cento al massimo del patrimonio netto del fondo o trasferirlo a titolo di garanzia;

Art. 127 rubrica

Designazione dell’investimento collettivo di capitale estero (art. 120 cpv. 2 lett. c e 122 LICol)

Art. 131 cpv.1

Concerne soltanto il testo francese.

Art. 133 cpv. 3 primo periodo

Il rappresentante inoltra senza indugio il rapporto annuale e semestrale all’autorità di vigilanza, le comunica senza indugio le modifiche dei documenti determinanti e li pubblica negli organi di pubblicazione. …

Footnotes

  1. [1] RS 951.311

II

La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2008.

13 febbraio 2008 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova