Fonte

RU 2008 6041

Ordinanza del DFI
sulle bevande alcoliche

Modifica del 26 novembre 2008

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)
ordina:

I

L’ordinanza del DFI del 23 novembre 20051 sulle bevande alcoliche è modificata come segue:

Art. 3 cpv.1

Per le bevande alcoliche con un tenore di alcool superiore all’1,2 % in volume, il tenore di alcool deve essere indicato in «% vol». Il tenore effettivo può divergere dal tenore annunciato al massimo dello 0,5 % in volume verso l’alto o verso il basso.

Art. 83 cpv.2 terzo periodo

… L’indicazione del Paese di produzione è disciplinata dall’articolo 15 OCDerr2.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.

26 novembre 2008 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin