RU 2008 6041
Ordinanza del DFI
sulle bevande alcoliche
Modifica del 26 novembre 2008
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)
ordina:
I
L’ordinanza del DFI del 23 novembre 20051 sulle bevande alcoliche è modificata come segue:
Art. 3 cpv.1
Per le bevande alcoliche con un tenore di alcool superiore all’1,2 % in volume, il tenore di alcool deve essere indicato in «% vol». Il tenore effettivo può divergere dal tenore annunciato al massimo dello 0,5 % in volume verso l’alto o verso il basso.
Art. 83 cpv.2 terzo periodo
… L’indicazione del Paese di produzione è disciplinata dall’articolo 15 OCDerr2.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.
26 novembre 2008 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin