Fonte

RU 2008 6415

Regolamento
del Tribunale federale
(RTF)

Modifica del 24 novembre 2008

Il Tribunale federale
ordina:

I

Il regolamento del Tribunale federale del 20 novembre 20061 è modificato come segue:

Art. 10 cpv.2

Il presidente del Tribunale federale partecipa alle sedute e alle decisioni della Conferenza dei presidenti con voto consultivo.

Art. 12 cpv.1, frase introduttiva e lett. c

La Commissione amministrativa svolge i compiti previsti dagli articoli 15 capoverso1 lettere d ed f e 17 capoverso 4 LTF. Essa è competente per adottare misure di sgravio temporanee, in particolare per:

c. ridistribuire materie o gruppi d’affari per equilibrare la suddivisione del lavoro fra le corti.

Art. 24 cpv.1

Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 26 cpv. 3–5

Le corti sono composte di cinque a sei giudici ordinari.

Alle corti composte di sei membri vengono assegnati due giudici di lingua francese, mentre alle corti composte di cinque membri vengono assegnati uno o due giudici di lingua francese.

Ad una corte è assegnato al massimo un giudice di lingua italiana.

Art. 29 cpv.1 lett. g

La prima Corte di diritto pubblico tratta i ricorsi in materia di diritto pubblico e i

g. Abrogata

Art. 34 lett. b–h

La prima Corte di diritto sociale tratta i ricorsi in materia di diritto pubblico e i

  1. assicurazione contro gli infortuni;

  2. assicurazione contro la disoccupazione;

  3. assicurazione sociale cantonale;

  4. assegni familiari;

  5. aiuto sociale e aiuto in situazioni di bisogno secondo l’articolo 12 Cost.2;

  6. assicurazione militare;

  7. personale nel settore pubblico.

Art. 35 lett. f

La seconda Corte di diritto sociale tratta i ricorsi in materia di diritto pubblico e i

f. prestazioni complementari.

Art. 36 cpv. 4

Abrogato

Art. 41

Abrogato

Art. 42 Trasparenza e controllo della composizione dei collegi giudicanti

(art. 13 LTF)

La Commissione amministrativa allestisce annualmente per la Corte plenaria una relazione sul rispetto dell’articolo 40 del presente regolamento basandosi sui dati delle corti.

Il segretario generale rileva dati statistici atti a facilitare l’allestimento della relazione.

I dati statistici possono essere consultati da tutti i giudici ordinari. Tali dati sono loro comunicati, per quanto attiene alla loro corte, ogni tre mesi.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.

24 novembre 2008 In nome del Tribunale federale: Il presidente, Arthur Aeschlimann Il segretario generale, Paul Tschümperlin