RU 2008 6419
Ordinanza
concernente la promozione dell’immagine della Svizzera
all’estero
(Ordinanza sulla comunicazione dell’immagine nazionale)
del 12 dicembre 2008
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 9 della legge federale del 24 marzo 20001 concernente la promozione dell’immagine della Svizzera all’estero (legge),
ordina:
Art. 1 Comunicazione dell’immagine nazionale: compiti permanenti
Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) si adopera per tutelare gli interessi della Svizzera all’estero avvalendosi degli strumenti utilizzati nelle relazioni pubbliche (comunicazione dell’immagine nazionale).
I compiti permanenti in ambito di comunicazione dell’immagine nazionale consistono nel:
promuovere la visibilità della Svizzera all’estero;
chiarire all’opinione pubblica internazionale le posizioni e gli interessi politici della Svizzera;
creare e promuovere una rete di relazioni tra la Svizzera e chi, all’estero, ha un ruolo decisionale o contribuisce alla formazione dell’opinione.
Il DFAE osserva come viene percepita la Svizzera all’estero, analizza le informazioni raccolte per determinarne l’eventuale influenza sull’immagine del Paese e inoltra i risultati al Consiglio federale e ai servizi della Confederazione competenti in materia.
Il DFAE sottopone al Consiglio federale proposte concernenti la partecipazione della Svizzera a esposizioni mondiali o ad altri eventi simili.
Art. 2 Comunicazione dell’immagine nazionale: compiti particolari in caso di minaccia o crisi dell’immagine
Se l’immagine della Svizzera all’estero è esposta a grave minaccia o è già in una situazione di crisi, il DFAE presenta al Consiglio federale un piano di comunicazione nel quale sono definiti i contenuti della comunicazione, le competenze e il preventivo.
RS 194.11
Art. 3 Strategia
Su proposta del DFAE, il Consiglio federale stabilisce ogni quattro anni la strategia alla base della comunicazione dell’immagine nazionale conformemente all’articolo1. Nella strategia sono definiti gli aspetti tematici e regionali su cui deve incentrarsi tale comunicazione.
Art. 4 Coordinamento
Il DFAE coordina le sue attività in ambito di comunicazione dell’immagine nazionale con quelle di altri servizi, interni o esterni alla Confederazione, impegnati nella promozione dell’immagine della Svizzera all’estero.
A questo scopo, può stipulare convenzioni di collaborazione con i servizi interessati.
Art. 5 Strumenti
Per adempiere ai suoi compiti in ambito di comunicazione dell’immagine, il DFAE:
allestisce una gamma esaustiva e aggiornata di strumenti informativi e promozionali;
invita in Svizzera personalità estere che hanno un ruolo decisionale o contribuiscono alla formazione dell’opinione, o che potrebbero svolgere queste funzioni in futuro;
collabora con i media dei Paesi esteri;
organizza gli interventi ufficiali della Svizzera a eventi internazionali di grande rilevanza, in particolare alle esposizioni mondiali e ai giochi olimpici;
si avvale di eventi e piattaforme importanti.
Art. 6 Sostegno finanziario
Le misure di promozione dell’immagine della Svizzera all’estero possono beneficiare di un sostegno finanziario se:
hanno per oggetto tematico la Svizzera;
diffondono i messaggi di base di cui all’articolo2 capoverso2 della legge; e
giovano a interessi di politica estera della Svizzera.
Le domande di sostegno finanziario devono essere presentate previamente al DFAE in forma scritta.
Art. 7 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 25 ottobre 20002 concernente la promozione dell’immagine della Svizzera all’estero è abrogata.
Art. 8 Modifica del diritto vigente
Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue: 1. Ordinanza del 25 novembre 19983 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione
Allegato
Dipartimento federale degli affari esteri 2. Unità amministrative dell’Amministrazione federale decentralizzata Abrogato 2. Ordinanza del 29 marzo 20004 sull’organizzazione del Dipartimento federale degli affari esteri
Art. 5 lett. c
La Segreteria generale svolge le funzioni di cui all’articolo 42 LOGA e adempie segnatamente i seguenti compiti principali:
c. svolge gli incarichi conferiti al Dipartimento ai sensi della legislazione sulla comunicazione dell’immagine nazionale; in particolare, trasmette informazioni all’interno e all’esterno del Paese sulla politica estera della Svizzera, promuove l’immagine nazionale all’estero e coordina le sue attività con quelle che altri uffici, interni o esterni alla Confederazione, svolgono in questo ambito.
Art. 6 cpv.3 lett. b
Abrogata
Art. 9 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.
12 dicembre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |