Fonte

RU 2008 6419

Ordinanza
concernente la promozione dell’immagine della Svizzera
all’estero
(Ordinanza sulla comunicazione dell’immagine nazionale)

del 12 dicembre 2008

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 9 della legge federale del 24 marzo 20001 concernente la promozione dell’immagine della Svizzera all’estero (legge),
ordina:

Art. 1 Comunicazione dell’immagine nazionale: compiti permanenti

Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) si adopera per tutelare gli interessi della Svizzera all’estero avvalendosi degli strumenti utilizzati nelle relazioni pubbliche (comunicazione dell’immagine nazionale).

I compiti permanenti in ambito di comunicazione dell’immagine nazionale consistono nel:

  1. promuovere la visibilità della Svizzera all’estero;

  2. chiarire all’opinione pubblica internazionale le posizioni e gli interessi politici della Svizzera;

  3. creare e promuovere una rete di relazioni tra la Svizzera e chi, all’estero, ha un ruolo decisionale o contribuisce alla formazione dell’opinione.

Il DFAE osserva come viene percepita la Svizzera all’estero, analizza le informazioni raccolte per determinarne l’eventuale influenza sull’immagine del Paese e inoltra i risultati al Consiglio federale e ai servizi della Confederazione competenti in materia.

Il DFAE sottopone al Consiglio federale proposte concernenti la partecipazione della Svizzera a esposizioni mondiali o ad altri eventi simili.

Art. 2 Comunicazione dell’immagine nazionale: compiti particolari in caso di minaccia o crisi dell’immagine

Se l’immagine della Svizzera all’estero è esposta a grave minaccia o è già in una situazione di crisi, il DFAE presenta al Consiglio federale un piano di comunicazione nel quale sono definiti i contenuti della comunicazione, le competenze e il preventivo.

RS 194.11

Art. 3 Strategia

Su proposta del DFAE, il Consiglio federale stabilisce ogni quattro anni la strategia alla base della comunicazione dell’immagine nazionale conformemente all’articolo1. Nella strategia sono definiti gli aspetti tematici e regionali su cui deve incentrarsi tale comunicazione.

Art. 4 Coordinamento

Il DFAE coordina le sue attività in ambito di comunicazione dell’immagine nazionale con quelle di altri servizi, interni o esterni alla Confederazione, impegnati nella promozione dell’immagine della Svizzera all’estero.

A questo scopo, può stipulare convenzioni di collaborazione con i servizi interessati.

Art. 5 Strumenti

Per adempiere ai suoi compiti in ambito di comunicazione dell’immagine, il DFAE:

  1. allestisce una gamma esaustiva e aggiornata di strumenti informativi e promozionali;

  2. invita in Svizzera personalità estere che hanno un ruolo decisionale o contribuiscono alla formazione dell’opinione, o che potrebbero svolgere queste funzioni in futuro;

  3. collabora con i media dei Paesi esteri;

  4. organizza gli interventi ufficiali della Svizzera a eventi internazionali di grande rilevanza, in particolare alle esposizioni mondiali e ai giochi olimpici;

  5. si avvale di eventi e piattaforme importanti.

Art. 6 Sostegno finanziario

Le misure di promozione dell’immagine della Svizzera all’estero possono beneficiare di un sostegno finanziario se:

  1. hanno per oggetto tematico la Svizzera;

  2. diffondono i messaggi di base di cui all’articolo2 capoverso2 della legge; e

  3. giovano a interessi di politica estera della Svizzera.

Le domande di sostegno finanziario devono essere presentate previamente al DFAE in forma scritta.

Art. 7 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 25 ottobre 20002 concernente la promozione dell’immagine della Svizzera all’estero è abrogata.

Art. 8 Modifica del diritto vigente

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue: 1. Ordinanza del 25 novembre 19983 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione

Allegato

Dipartimento federale degli affari esteri 2. Unità amministrative dell’Amministrazione federale decentralizzata Abrogato 2. Ordinanza del 29 marzo 20004 sull’organizzazione del Dipartimento federale degli affari esteri

Art. 5 lett. c

La Segreteria generale svolge le funzioni di cui all’articolo 42 LOGA e adempie segnatamente i seguenti compiti principali:

c. svolge gli incarichi conferiti al Dipartimento ai sensi della legislazione sulla comunicazione dell’immagine nazionale; in particolare, trasmette informazioni all’interno e all’esterno del Paese sulla politica estera della Svizzera, promuove l’immagine nazionale all’estero e coordina le sue attività con quelle che altri uffici, interni o esterni alla Confederazione, svolgono in questo ambito.

Art. 6 cpv.3 lett. b

Abrogata

Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.

12 dicembre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova