RU 2008 6485
Ordinanza del DFF
sull’Ufficio centrale di compensazione
(Ordinanza UCC)
del 3 dicembre 2008
Il Dipartimento federale delle finanze,
visti gli articoli 110 capoverso2, 113 capoverso2 e 175 capoverso1 dell’ordinanza del 31 ottobre 19471 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS); visto l’articolo 43 capoverso2 dell’ordinanza del 17 gennaio 19612 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI);
visti gli articoli 15 capoverso4 e 23 capoverso2 dell’ordinanza del 31 ottobre 20073 sugli assegni familiari (OAFami); d’intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri e con il Dipartimento federale dell’interno,
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Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 1 Composizione
L’Ufficio centrale di compensazione UCC (UCC) è una divisione principale dell’Amministrazione federale delle finanze.
Esso si compone delle unità seguenti: Ufficio centrale di compensazione, Cassa federale di compensazione (CFC) con la Cassa di compensazione per assegni familiari (CAF-CFC), Cassa svizzera di compensazione (CSC) e Ufficio AI per gli assicurati all’estero (UAIE).
Art. 2 Organizzazione
L’UCC si articola in Direzione, Unità e Ispettorato interno.
La struttura e le competenze delle Unità nonché la collaborazione tra esse sono disciplinate nel regolamento interno dell’UCC. È fatto salvo l’articolo 13.
Art. 3 Supplenza
L’Amministrazione federale delle finanze, d’intesa con il direttore dell’UCC, designa il sostituto di quest’ultimo.
Il direttore dell’UCC designa i sostituti nelle Unità.
RS 831.143.32
Art. 4 Servizio del personale
L’UCC gestisce un proprio servizio del personale.
L’Amministrazione federale delle finanze disciplina le competenze del direttore dell’UCC nelle questioni relative al personale.
Art. 5 Revisione e vigilanza materiale
Il Controllo federale delle finanze effettua la revisione dell’UCC con il sostegno dell’Ispettorato interno dell’UCC. È fatta salva la vigilanza materiale sull’Ufficio centrale di compensazione, sulla CFC, sulla CSC e sull’UAIE da parte dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) come pure la vigilanza materiale sulla CAF-CFC da parte dei Cantoni.
Art. 6 Compiti delle unità dell’UCC
I compiti delle unità dell’UCC sono regolati nel modo seguente:
Ufficio centrale di compensazione: articolo 71 della legge federale del 20 dicembre 19464 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) e articolo 174 OAVS;
CFC e CSC: articolo 62 LAVS;
CAF-CFC: articolo 15 OAFami;
UAIE: articolo 57 della legge federale del 19 giugno 19595 su l’assicurazione per l’invalidità e articolo 41 OAI.
Sezione 2 Rappresentanze svizzere
Art. 7
Le rappresentanze svizzere all’estero sostengono l’Ufficio centrale di compensazione, la CSC e l’UAIE in occasione dell’applicazione dell’assicurazione facoltativa secondo l’articolo3 dell’ordinanza del 26 maggio 19616 concernente l’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.
Sezione 3 Disposizioni sulla CFC
Art. 8 Affiliazione alla Cassa
Sono affiliati alla Cassa federale di compensazione:
il Consiglio federale;
l’Amministrazione federale;
i Tribunali della Confederazione;
gli istituti e le aziende autonomi della Confederazione.
Alla CFC possono essere affiliati anche altri istituti, corporazioni e organizzazioni di diritto pubblico e privato sottoposte all’alta vigilanza della Confederazione o aventi stretti rapporti con essa.
L’articolo 118 capoverso 2 OAVS è applicabile per analogia.
Art. 9 Controllo dei datori di lavoro
La CFC controlla periodicamente i datori di lavoro che le sono affiliati.
D’intesa con il Controllo federale delle finanze e l’UFAS, la CFC può affidare ad organi di revisione esterni il controllo dei datori di lavoro.
Art. 10 Spese amministrative della CFC
Le spese amministrative della CFC sono fissate dall’UCC e iscritte nel preventivo della CFC.
Le organizzazioni, le istituzioni e le persone affiliate alla CFC secondo l’articolo 8 capoversi1 lettera d,2 e 3 rimborsano alla CFC le spese amministrative da esse causate.
Gli eventuali sussidi del Fondo di compensazione dell’AVS alle spese amministrative, versati conformemente all’articolo 158 OAVS, devono essere restituiti dalla CFC, via UCC, alla Confederazione.
Sezione 4 Disposizioni sulla CAF-CFC
Art. 11 Riserva del diritto cantonale
Le disposizioni della presente sezione sono applicabili fatti salvi gli ordinamenti cantonali sugli assegni familiari.
Art. 12 Affiliazione alla Cassa
L’affiliazione alla Cassa è disciplinata dall’articolo8 capoversi1 e 2.
Art. 13 Organizzazione
La CAF-CFC è gestita dalla CFC.
La struttura e i compiti della CAF-CFC sono disciplinati in un regolamento interno emanato dalla CFC.
Art. 14 Controllo dei datori di lavoro
La CAF-CFC controlla periodicamente i datori di lavoro che le sono affiliati.
D’intesa con i Cantoni, la CFC può affidare ad organi di revisione esterni il controllo dei datori di lavoro.
Art. 15 Contributi
La CAF-CFC fissa i contributi dei datori di lavoro secondo le disposizioni cantonali e d’intesa con la CFC e l’UCC.
I contributi sono fissati in modo tale da poter con essi pagare le prestazioni e le spese amministrative, costituire la riserva di fluttuazione e rimborsare le spese secondo l’articolo 23 capoverso 2 OAFami.
Art. 16 Riserva di fluttuazione
L’importo della riserva di fluttuazione è fissato nel regolamento interno.
Art. 17 Amministrazione del patrimonio
Il patrimonio della CAF-CFC è gestito separatamente (art. 52 della LF del 7 ott. 20057 sulle finanze della Confederazione).
Il tasso d’interesse è disciplinato dall’articolo 70 capoverso2 dell’ordinanza del 5 aprile 20068 sulle finanze della Confederazione.
Sezione 5 Disposizioni finali
Art. 18 Abrogazione del diritto in vigore
L’ordinanza del 1° ottobre 19999 sull’Ufficio centrale di compensazione, la Cassa federale di compensazione, la Cassa svizzera di compensazione e l’Ufficio AI per gli assicurati all’estero (Ordinanza UCC) è abrogata.
Art. 19 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.
3 dicembre 2008 Dipartimento federale delle finanze: Hans-Rudolf Merz