RU 2008 6491
Ordinanza
sull’assicurazione per l’invalidità
(OAI)
Modifica del 5 dicembre 2008
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 17 gennaio 19611 sull’assicurazione per l’invalidità è modificata come segue:
Art. 14bis Acquisto di mezzi ausiliari
L’assicurazione può acquistare mezzi ausiliari indicendo un bando di concorso. Nel limite del possibile, vanno considerate le disposizioni della legge federale del 16 dicembre 19942 sugli acquisti pubblici.
L’assicurazione può concludere contratti con più fornitori di mezzi ausiliari.
L’acquisto può essere effettuato tramite un centro logistico.
Art. 14ter Restrizione del diritto di scambio della prestazione
Il Dipartimento può stabilire in un’ordinanza i mezzi ausiliari per i quali non sussiste il diritto di scambio della prestazione, per quanto un interesse preponderante lo giustifichi.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.
5 dicembre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |