RU 2008 71
Ordinanza
sugli emolumenti nella navigazione marittima
del 14 dicembre 2007
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 11 della legge federale del 23 settembre 19531 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera (LNM),
ordina:
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 1 Campo d’applicazione
La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le decisioni e le prestazioni dell’Ufficio svizzero della navigazione marittima, dell’Ufficio svizzero del registro del naviglio nonché delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere nel campo della navigazione marittima.
Art. 2 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti
Per quanto la presente ordinanza non preveda disposizioni speciali, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20042 sugli emolumenti (OgeEm).
Art. 3 Assoggettamento
Chi occasiona una decisione o domanda una prestazione ai sensi dell’articolo1 deve pagare un emolumento. Sono fatti salvi gli articoli 13 e 16.
Art. 4 Calcolo degli emolumenti e supplementi
Gli emolumenti per le decisioni e le prestazioni sono calcolati secondo le corrispondenti aliquote.
Per le decisioni e le prestazioni senza aliquota, gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato. L’emolumento per ogni mezz’ora o frazione di mezz’ora ammonta a 75 franchi.
Per le decisioni e le prestazioni che su richiesta sono eseguite urgentemente o fuori dall’orario normale di lavoro, gli Uffici e le rappresentanze possono riscuotere supplementi fino al 30 per cento dell’emolumento.
RS 747.312.4
Art. 5 Esborsi
Sono considerati esborsi, oltre ai costi di cui all’articolo 6 OgeEm3, anche i costi delle pubblicazioni.
Art. 6 Riduzione o condono di emolumenti
Gli Uffici e le rappresentanze possono, su domanda, ridurre o condonare gli emolumenti di associazioni e di fondazioni svizzere a scopo filantropico, umanitario, scientifico o culturale.
Sezione 2 Emolumenti dell’Ufficio svizzero della navigazione marittima
Art. 7 Registrazione di una nave
Fr. 1. Rilascio di dichiarazioni di conformità ai sensi dell’articolo 25 (proprietario), dell’articolo 27 capoverso3 (vendita di navi ai pubblici incanti) o dell’articolo 37 capoverso2 (acquirente in caso di trasferimento della proprietà) LNM:
per la prima dichiarazione 900
per ogni ulteriore dichiarazione, per lo stesso proprietario ⅔ dell’emolu- o acquirente mento sopra 2. Concessione di un’autorizzazione di ammissione alla 250 navigazione (art. 30 cpv. 1 LNM) 3. Approvazione del nome di una nave (art. 32 cpv. 2 LNM) 50 4. Cambiamento del nome di una nave (art. 32 cpv. 2 LNM) 150 5. Esame delle condizioni per un armatore non proprietario (art. 46 cpv. 1 LNM):
per il primo esame 750
per ogni ulteriore esame a favore dello stesso armatore ⅔ dell’emolumento sopra 6. Rilascio di una dichiarazione ai sensi dell’articolo 29 capoverso 2 LNM:
per una persona fisica 250
per una persona giuridica 450 Fr.
7. Rilascio di dichiarazioni ai sensi dell’articolo 37 capoverso 3 (creditore ipotecario) o capoverso4 (usufruttuario) LNM:
per la prima dichiarazione 450
per ogni dichiarazione ulteriore per lo stesso creditore o ⅔ dell’emoluusufruttuario mento sopra 8. Rilascio di un atto di nazionalità con una copia per l’armatore (art. 42 cpv. 1 LNM):
emolumento di base 500
supplemento per ogni anno o frazione di anno di validità 200 9. Dichiarazione di annullamento di un atto di nazionalità 200 (art. 43 cpv. 3 LNM)
10. Sostituzione di un atto di validità (art. 43 cpv. 4 LNM) 500
Art. 8 Aliquote degli emolumenti per altre prestazioni
Fr. 1. Estratti dai giornali di bordo o copie dei processi verbali, dei rapporti o di altri documenti compilati dal capitano o dai suoi subordinati (art. 58 cpv. 3 LNM): se questa formalità necessita:
meno di mezz’ora, l’emolumento ammonta a 50
più di mezz’ora, l’emolumento è calcolato secondo il tempo impiegato 2. Rilascio di certificati di idoneità (art. 62 cpv. 2 LNM):
per ogni certificato definitivo 50
per ogni certificato provvisorio 50 3. Rilascio di libretti di navigazione (art. 66 LNM):
primo rilascio per titolari che lavorano su una nave gratuito svizzera
rilascio per titolari che non lavorano su una nave svizzera 50
sostituzione del libretto 50
Sezione 3 Emolumenti riscossi dall’Ufficio svizzero del registro del naviglio
Art. 9 Intavolazione e iscrizione del trapasso della proprietà
1. Intavolazione di una nave nel registro, comprese l’apertura Per tonnellata di stazza netta, del foglio e la prima iscrizione della proprietà della nave,1.50 fr., ma al come pure iscrizione di un trapasso della proprietà di una nave massimo
000 franchi 2. In caso di permuta, l’emolumento di cui al numero1 è calcolato separatamente per ciascun oggetto 3. Iscrizione di trasferimenti successori ½ dell’emolumento secondo il numero1, ma al massimo 5000 franchi
Art. 10 Emolumenti di radiazione
Fr.
1. Radiazione di una nave dal mastro nei casi previsti dall’articolo 36 LNM o dall’articolo 20 della legge federale del 28 settembre 19234 sul registro del naviglio 200 2. Comunicazioni previste dall’articolo 39 LNM e dagli articoli
capoverso2 e 20 capoversi2 e 3 della legge federale del 28 settembre 1923 sul registro del naviglio, per ogni comunicazione 20
Art. 11 Iscrizione e aumento d’ipoteche
1. Ipoteche per un valore fino a1 milione di 1 ‰ della somma garantita franchi dall’ipoteca 2. Ipoteche per un ammontare superiore a 1 1 ‰ su1 milione di franchi, milione di franchi ½ ‰ sul resto dell’ipoteca, ma al massimo 5000 franchi
Art. 12 Altre iscrizioni, estratti del registro e avvisi
Fr.
1. Per ogni iscrizione menzionata come segue: 50
annotazione di diritti personali, limitazioni del diritto di disporre e iscrizioni provvisorie;
menzione;
usufrutto;
modifica del pegno, del grado o del credito garantito, cancellazione dell’ipoteca, modificazione della descrizione della nave, cancellazione o modificazione d’iscrizioni conformemente alle lettere a–c;
cambiamento del nome della nave o del proprietario (senza trasferimento della proprietà);
f. costituzione, modificazione o cancellazione di un’ipoteca di un usufrutto sul credito garantito di un’ipoteca o di un posto vacante; 2. Estratti del registro e certificati, per ogni nave 30 3. Avvisi di:
assunzione di debito mandati ai creditori, per avviso 20
atti di disposizione nel registro del naviglio, per avviso 20
Art. 13 Iscrizioni gratuite
Le iscrizioni seguenti sono gratuite:
radiazioni di menzioni (art. 19 e 20 della LF del 28 set. 19235 sul registro del naviglio);
radiazione di una nave per ordine del Consiglio federale;
blocco del registro per ordine del Consiglio federale;
tutte le iscrizioni, modificazioni e radiazioni d’ufficio, eccetto i casi di cui all’articolo 36 LNM e all’articolo 20 della legge federale del 28 settembre 1923 sul registro del naviglio.
Sezione 4 Emolumenti delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere
Art. 14 Navi
Fr. 1. Proroga della validità di un atto di nazionalità (art. 43 cpv. 2 LNM): per anno o frazione d’anno di validità 200 2. Modificazioni di un atto di validità (art. 43 cpv. 2 LNM) 100 3. Attestazione relativa a un rapporto del capitano o a un estratto dai giornali di bordo, per ogni copia attestata 30 4. Stesura del processo verbale in caso di relazione di mare (art. 120 LNM)
originale: se questa formalità necessita: – meno di un’ora 60 – più di un’ora, l’emolumento è calcolato secondo il tempo impiegato
copie legalizzate, per copia 30
5. Timbratura di un nuovo giornale di bordo, per ogni libro 20
Art. 15 Equipaggio
1. Iscrizione di un capitano o di un cambiamento di capitano nel ruolo Fr. d’equipaggio 30 2. Arruolamento, cessazione del rapporto d’arruolamento e trasferimento (art. 65 LNM), per marittimo 10 3. Se, su domanda della direzione della nave, l’arruolamento di cui al numero2 è fatto a bordo, è riscosso un emolumento supplementare per il viaggio (andata e ritorno) secondo il tempo impiegato.
Art. 16 Prestazioni gratuite
Le prestazioni seguenti sono gratuite:
ricevimento delle comunicazioni di arrivo e di partenza di una nave ed esame dei documenti di bordo (art. 59 LNM);
vidimazione dei giornali di bordo dopo esame;
vidimazione dei contratti di arruolamento, in quanto essa sia fatta in occasione delle formalità di arruolamento;
arbitrato in caso di contestazioni concernenti l’esecuzione del contratto d’arruolamento (art. 81 LNM);
ricevimento dei reclami di marittimi e loro trasmissione all’Ufficio svizzero della navigazione marittima;
intervento in casi di reati commessi a bordo;
domande alle autorità locali dirette a conseguire l’arresto di un marittimo o per l’assistenza giudiziaria di uno Stato straniero (art. 59 LNM);
presa in consegna e amministrazione di valori e oggetti appartenenti a un marittimo ricoverato in ospedale;
attestazione sui certificati di servizio;
esame di documenti per il rilascio di un libretto di navigazione e loro trasmissione all’Ufficio svizzero della navigazione marittima;
trascrizione di marittimi in un nuovo ruolo d’equipaggio;
attestazione o legalizzazione di un certificato di nazionalità o di iscrizione;
attestazione di un certificato per la partenza di una nave;
rimpatrio di marittimi (art. 82 cpv. 3 LNM) dovuto a malattia, infortunio o arresto, fino a un tempo impiegato di quattro ore;
attestazioni e comunicazioni agli Uffici federali.
Sezione 5 Disposizioni finali
Art. 17 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 30 ottobre 19856 sugli emolumenti nella navigazione marittima è abrogata.
Art. 18 Disposizione transitoria
Gli emolumenti concernenti le decisioni e le prestazioni anteriori all’entrata in vigore della presente ordinanza sono calcolati in base al diritto previgente.
Art. 19 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2008.
14 dicembre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |