RU 2008 775
Ordinanza
concernente l’ulteriore entrata in vigore della legge
sull’approvvigionamento elettrico
del 14 marzo 2008
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 34 capoverso2 della legge del 23 marzo 20071 2F
sull’approvvigionamento elettrico, ordina:
Articolo unico 1 La legge del 23 marzo 2007 sull’approvvigionamento elettrico entra in vigore il 1° gennaio 2009, fatti salvi i capoversi 2–6. 2 Gli articoli 21 e 22 sono già entrati in vigore il 15 luglio 20072.
3 Gli articoli 1–6, 8–12, 13 capoverso3 lettere a e c, 14–20, 23–34 nonché i numeri1, 3 e 4 dell’allegato (modifica della legge sull'IVA, della legge sugli impianti elettrici e della legge sulle borse) sono già entrati in vigore il 1° gennaio 20083. 4 L’articolo 8 capoversi1 (frase introduttiva) e 3 del numero2 dell’allegato (modifica della legge sull’energia) entra in vigore il 1° aprile 2008. 5 L’articolo 7a capoversi2 e 3 del numero2 dell’allegato (modifica della legge sull’energia) entra in vigore il 1° maggio 2008. 6 Per gli articoli 7 e 13 capoverso3 lettera b è applicabile l’articolo 34 capoverso 3 della legge sull’approvvigionamento elettrico, il quale recita: gli articoli 7 e 13 capoverso3 lettera b saranno messi in vigore cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente legge mediante un decreto federale sottostante a referendum facoltativo. Nello stesso decreto saranno abrogati gli articoli 6, 13 capoverso3 lettera a e 29 capoverso1 lettera a.
14 marzo 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |