RU 2008 785
Legge federale
sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso
(Legge sulle derrate alimentari, LDerr)
Modifica del 5 ottobre 2007
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 17 maggio 20061,
decreta:
I
La legge del 9 ottobre 19922 sulle derrate alimentari è modificata come segue:
Art. 17 cpv.3 e 4
Abrogati
Art. 17a Autorizzazione d’esercizio e obbligo di annuncio
Le aziende che fabbricano, trattano o depositano derrate alimentari di origine animale necessitano di un’autorizzazione d’esercizio rilasciata dal Cantone.
Altre aziende che trattano derrate alimentari devono annunciare la propria attività all’autorità cantonale d’esecuzione.
Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per:
le aziende attive nel settore della produzione primaria;
le aziende nelle quali vengono svolte attività che costituiscono un rischio minimo per la sicurezza alimentare.
Art. 23 cpv. 2bis e 4
Chi constata che derrate alimentari od oggetti d’uso da lui importati, fabbricati, trasformati, trattati o distribuiti possono mettere in pericolo la salute deve assicurarsi che i consumatori non ne subiscano alcun pregiudizio. Qualora le derrate alimentari o gli oggetti d’uso non siano più sotto il controllo diretto dell’interessato, quest’ultimo deve informare senza indugio la competente autorità d’esecuzione e collaborare con essa.
I detentori e gli acquirenti di animali da macello devono informare il veterinario ufficiale o l’assistente specializzato ufficiale se l’animale ha avuto malattie o è stato trattato con medicamenti.
Art. 23a Rintracciabilità
Le derrate alimentari, gli animali utilizzati per la fabbricazione di derrate alimentari e tutte le sostanze destinate a essere trasformate in derrate alimentari, o che potrebbero esserlo, devono essere rintracciabili a tutti i livelli della fabbricazione, della lavorazione e della distribuzione.
Devono essere allestiti sistemi e procedure per poter fornire alle autorità le necessarie informazioni richieste.
Art. 26 cpv.1, frase introduttiva
Dopo la macellazione, il veterinario ufficiale o l’assistente specializzato ufficiale esamina la carne:
Art. 36 cpv. 4
Il servizio federale competente può:
designare laboratori di riferimento per l’analisi delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso;
coordinare e sostenere gli esperimenti collettivi dei laboratori cantonali; può pure effettuare propri esperimenti collettivi con i laboratori cantonali.
Art. 38 cpv. 4
4I servizi federali collaborano con organi specializzati e istituzioni nazionali e internazionali. Essi assumono i compiti che incombono loro nel quadro della collaborazione internazionale; effettuano in particolare gli annunci necessari, prestano assistenza amministrativa e partecipano alle ispezioni ufficiali.
Art. 40 cpv.2 e 5
Designano un chimico cantonale, un veterinario cantonale e il numero necessario di ispettori delle derrate alimentari, di controllori delle derrate alimentari, di veterinari ufficiali e di assistenti specializzati ufficiali.
Il veterinario cantonale oppure un veterinario designato dal Cantone, che soddisfa i requisiti, dirige i controlli dell’allevamento e della macellazione degli animali. Coordina l’attività dei veterinari ufficiali e degli assistenti specializzati ufficiali che gli sono subordinati. I Cantoni possono inoltre affidargli il controllo della trasformazione della carne.
Art. 41a Commissioni d’esame
Il dipartimento federale competente nomina commissioni d’esame incaricate di far sostenere gli esami alle persone che svolgono funzioni nell’ambito dell’esecuzione della presente legge.
Le commissioni d’esame notificano i risultati degli esami mediante decisione formale.
Il Consiglio federale può delegare ai Cantoni la competenza di organizzare gli esami per le persone che svolgono funzioni nell’ambito dell’esecuzione della presente legge.
Art. 43a Collaborazione di terzi
La Confederazione e i Cantoni possono delegare a terzi, in particolare imprese e organizzazioni, compiti nell’ambito dei controlli ufficiali o istituire organizzazioni adeguate a tale scopo.
Per esercitare la loro attività i terzi devono essere:
accreditati secondo la legislazione federale;
riconosciuti dalla Svizzera nel quadro di un accordo internazionale;
autorizzati o riconosciuti in altro modo dalla legislazione federale.
L’autorità competente definisce i compiti e le competenze che affida ai terzi. Questi ultimi non possono decidere provvedimenti.
Il Consiglio federale e i Cantoni possono autorizzare i terzi incaricati a fatturare emolumenti per la loro attività nel quadro della presente legge.
La collaborazione di terzi soggiace alla sorveglianza statale. I terzi devono rendere conto all’autorità della loro gestione e della contabilità relative a tale collaborazione.
Art. 45 cpv.2 lett. a, abis ed e
Sono riscossi emolumenti per:
l’ispezione delle carni e degli animali da macello nella misura in cui serva allo scopo della presente legge;
abis. i controlli di laboratori di sezionamento;
le autorizzazioni, incluse le autorizzazioni d’esercizio per i macelli e i laboratori di sezionamento; le rimanenti autorizzazioni d’esercizio ai sensi dell’articolo 17a capoverso1 sono esenti da emolumenti.
Art. 47 cpv.1, frase introduttiva nonché cpv. 2–4
È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:
La pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria se l’autore ha agito per mestiere o a scopo di lucro.
Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.
L’informazione ai sensi dell’articolo 23 capoverso 2bis può essere considerata circostanza attenuante.
Art. 48 cpv.1, frase introduttiva e lett. n, nonché cpv. 1bis
È punito con la multa sino a 40 000 franchi chiunque, intenzionalmente:
n. contravviene alle prescrizioni concernenti l’obbligo di autorizzazione e di annuncio ai sensi dell’articolo 17a, il controllo autonomo ai sensi dell’articolo 23 capoverso1, l’obbligo d’informazione ai sensi dell’articolo 23 capoverso 2bis lettera a o la rintracciabilità ai sensi dell’articolo 23a.
Chi agisce per negligenza è punito con la multa sino a 20 000 franchi.
II
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 5 ottobre 2007 | Consiglio nazionale, 5 ottobre 2007 |
|---|---|
Il presidente: Peter Bieri | La presidente: Christine Egerszegi-Obrist |
Il segretario: Christoph Lanz | Il segretario: Ueli Anliker |
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore
Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 24 gennaio 2008.3
La presente legge entra in vigore il 1° aprile 2008.
7 marzo 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |