RU 2008 789
Ordinanza
sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso
(ODerr)
Modifica del 7 marzo 2008
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’Ordinanza del 23 novembre 20051 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr) è modificata come segue:
Art. 11a Limitazioni della pubblicità degli alimenti per lattanti
La pubblicità degli alimenti per lattanti deve essere limitata alle pubblicazioni specializzate in puericultura e alle pubblicazioni scientifiche e deve fornire soltanto informazioni scientifiche e concrete. Tali informazioni non devono sottintendere o avvalorare l’idea che l’allattamento artificiale sia equivalente o superiore all’allattamento al seno.
È vietata la pubblicità nei punti di vendita, la distribuzione di campioni o il ricorso ad altri espedienti intesi a promuovere le vendite degli alimenti per lattanti direttamente presso il consumatore nella fase del commercio al dettaglio, quali esposizioni speciali, buoni sconto, premi, vendite speciali, vendite promozionali e vendite abbinate ai prodotti.
È vietata distribuire, avvalendosi direttamente o indirettamente del sistema sanitario, prodotti gratuiti o a prezzo ridotto, campioni o altri omaggi promozionali al pubblico o alle donne incinte, alle madri e ai membri delle loro famiglie.
Art. 13 cpv.2 lett. d–f
Non necessitano di alcuna autorizzazione:
le aziende di commercio al dettaglio che si limitano a fornire direttamente ai consumatori derrate alimentari di origine animale;
le aziende di commercio al dettaglio che forniscono derrate alimentari di origine animale ad altre aziende alimentari limitandosi a depositarle o a trasportarle;
le aziende di commercio al dettaglio che forniscono derrate alimentari di origine animale ad altre aziende di commercio al dettaglio purché si tratti di un’attività accessoria a livello locale e in ambito ristretto;
Art. 20 cpv. 1bis
Il trattamento di erbe aromatiche e spezie secche con radiazioni ionizzanti non necessita dell’autorizzazione se:
serve a ridurre il tenore di germi o a evitare l’infestazione con organismi nocivi;
non provoca il superamento della dose media totale assorbita di 10 kGy; e
è eseguito secondo le prescrizioni del «Codex General Standard for Irradiated Foods» e del «Recommended International Code of Practice for Radiation Processing of Food» del Codex Alimentarius.
Art. 26 cpv. 6
Il DFI può stabilire che:
l’utilizzazione di indicazioni nutrizionali o sulla salute relative alle derrate alimentari sia comunicata all’UFSP prima della consegna ai consumatori della derrata alimentare in questione;
l’UFSP sia informato in merito al fondamento scientifico di un’indicazione di cui alla lettera a.
Art. 31 cpv. 4
Per i prodotti di cura dentaria e della cavità orale sono autorizzate le indicazioni relative alle proprietà anticarie e ad altre proprietà preventive di medicina dentaria che possono essere scientificamente dimostrate.
Art. 38 Oggetti per lattanti e bambini piccoli
Il DFI stabilisce i requisiti degli oggetti per lattanti e bambini piccoli e disciplina la loro caratterizzazione.
Art. 67 cpv. 3
Gli uffici doganali effettuano i controlli necessari. È fatta salva la competenza prevista nell’ordinanza del 18 aprile 20072 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali (OITE).
Art. 68 cpv. 2–4
Le partite per cui il certificato richiesto all'importazione non può essere presentato possono essere respinte.
e 4 Abrogati
II
La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2008.
7 marzo 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |