RU 2008 961
Ordinanza del DFI
sugli alimenti speciali
Modifica del 7 marzo 2008
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)
ordina:
I
L’ordinanza del DFI del 23 novembre 20051 sugli alimenti speciali è modificata come segue:
Art. 2 cpv.1 lett. b e 2 lett. b, f, g, h, j, k e u
Gli alimenti speciali sono derrate alimentari destinate a un’alimentazione speciale, che in base alla loro composizione oppure allo speciale procedimento di fabbricazione:
b. contribuiscono a conseguire determinati effetti fisiologico-nutrizionali o fisiologici.
Sono considerati alimenti speciali:
b, f, g, h, j, k Abrogate
u. le microalghe e le alghe rosse calcaree (Maerl) (art. 22b);
Art. 4 cpv.2, 4–6
2, 4 e 5 Abrogati
Sono ammesse le menzioni generali riguardanti la destinazione particolare e le speciali caratteristiche fisiologico-nutrizionali o fisiologiche di un alimento speciale che possono essere provate scientificamente.
Art. 5 cpv.2
Un alimento è considerato privo di lattosio quando il prodotto pronto al consumo contiene meno di 0,1 g di lattosio per 100 g o 100 ml.
Art. 6, 10, 11, 12, 14 e 15
Abrogati
Art. 17 Alimenti per lattanti: definizione e requisiti
Gli alimenti per lattanti sono derrate alimentari destinate alla particolare alimentazione di lattanti sani (bambini di meno di 12 mesi) durante i primi mesi di vita, che sono in grado di soddisfare da sole il fabbisogno nutritivo dei lattanti fino all’introduzione di adeguate pappe di complemento.
Un prodotto che non costituisce di per sé un alimento per lattanti ai sensi del capoverso1 non può essere messo in commercio o distribuito come tale.
Agli alimenti per lattanti sono applicabili i seguenti requisiti:
sono fabbricati con: 1. le fonti proteiche definite nell’allegato2 numero2, e 2. altri ingredienti, la cui idoneità alla particolare alimentazione dei lattanti sin dalla nascita è dimostrata da dati scientifici generalmente riconosciuti;
la composizione deve soddisfare i requisiti di cui all’allegato2;
le fonti proteiche dell’alimentazione per lattanti a base di idrolizzati proteici del siero di latte che presentano un tenore proteico inferiore a 0,56 g/kJ (2,25 g/100 kcal) devono soddisfare le specificazioni di cui all’allegato 2a;
gli alimenti per lattanti devono essere pronti al consumo con l’aggiunta di acqua potabile;
per la fabbricazione possono essere aggiunte unicamente le sostanze nutritive di cui all’allegato3. Se possono essere utilizzate anche come additivi, a queste sostanze si applicano i criteri di purezza di cui all’allegato 8 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 20052 sugli additivi e, se questi mancano, si applicano i criteri di purezza riconosciuti dai servizi internazionali.
L'idoneità come alimenti per lattanti dei seguenti prodotti deve essere dimostrata da studi eseguiti in base alle raccomandazioni generalmente riconosciute emanate da cerchie specializzate relative alla pianificazione e all'esecuzione di tali studi:
prodotti a base di proteine del latte di cui all’allegato2 numero 22 con un tenore proteico compreso tra 0,45 g/100 kJ (1,8 g/100 kcal) e 0,5 g/100 kJ
prodotti a base di idrolizzati proteici di cui all’allegato2 numero 23 con un tenore proteico compreso tra 0,45 g/100 kJ (1,8 g/100 kcal) e 0,56 g/100 kJ
Art. 17a Alimenti per lattanti: caratterizzazione
La denominazione specifica degli alimenti per lattanti è «alimenti per lattanti».
Gli alimenti per lattanti che sono fabbricati esclusivamente a partire da proteine del latte devono essere denominati «latte per lattanti».
In aggiunta alle indicazioni previste secondo l’articolo4 capoverso1, le indicazioni che figurano sull’imballaggio o sull’etichetta devono contenere:
un’indicazione secondo cui il prodotto è idoneo alla particolare alimentazione dei lattanti sin dalla nascita, quando essi non sono allattati al seno;
un’indicazione sulla quantità media di tutti i sali minerali e le vitamine di cui all’allegato2 ed eventualmente della colina, dell’inositolo e della L-carnitina per 100 ml di preparazione pronta al consumo;
le istruzioni per preparare, conservare e smaltire correttamente il prodotto, nonché un avvertimento sui pericoli per la salute di una preparazione e di una conservazione inadeguati;
le informazioni necessarie per l’impiego corretto del prodotto; queste devono essere formulate in modo tale da non scoraggiare l'allattamento al seno;
un’indicazione come «avvertimento importante», seguita: 1. da un’indicazione sulla superiorità dell’allattamento al seno rispetto agli alimenti per lattanti, e 2. dalla raccomandazione di usare il prodotto unicamente su consiglio di specialisti indipendenti nel campo della medicina o dell’alimentazione oppure della cura dei lattanti e dei bambini in tenera età.
L’indicazione sull’imballaggio o sull’etichetta può contenere la quantità media di sostanze nutritive elencate nell’allegato3 per 100 ml di prodotto pronto al consumo, sempre che una tale indicazione non sia già stata apposta in base all’articolo 17a capoverso3 lettera b.
Sull’imballaggio, sull’etichetta oppure sui prospetti allegati possono figurare indicazioni sul valore nutritivo e sulla salute unicamente nei casi contemplati dall’allegato4 ed alle condizioni ivi fissate.
L’impiego di termini quali «umanizzato», «maternizzato», «adattato» e analoghi è inammissibile.
Gli alimenti per lattanti vanno caratterizzati in modo tale che il consumatore possa differenziarli chiaramente dagli alimenti di proseguimento.
Sull’imballaggio, sull’etichetta e sui prospetti allegati non devono essere apposti né immagini né testi che idealizzino il prodotto; in particolare non possono esservi raffigurati bambini.
I capoversi3 lettere d ed e, nonché 5–8 si applicano per analogia anche al confezionamento, alla presentazione e alla pubblicità dei prodotti.
Art. 17b Alimenti per lattanti: obbligo di comunicazione
Chi, in qualità di fabbricante o importatore, intende mettere in commercio un alimento per lattanti deve comunicarlo all’UFSP.
Con la comunicazione va presentato un imballaggio o un'etichetta originali o le rispettive stampe laser.
Art. 18 Alimenti di proseguimento: definizione e requisiti
Gli alimenti di proseguimento sono derrate alimentari destinate alla particolare alimentazione dei lattanti sani di età superiore ai 6 mesi, successivamente all’introduzione di un’adeguata alimentazione complementare, e ai bambini in tenera età (tra
e 3 anni) e costituiscono il principale elemento liquido dell’alimentazione progressivamente diversificata di questi lattanti.
Agli alimenti di proseguimento si applicano i seguenti requisiti:
sono fabbricati con: 1. le fonti proteiche definite nell’allegato 5 numero2, e 2. altri ingredienti, la cui idoneità alla particolare alimentazione dei lattanti di età superiore a 6 mesi e dei bambini in tenera età è dimostrata da dati scientifici riconosciuti;
la composizione deve soddisfare i requisiti di cui all’allegato 5;
devono essere pronti al consumo dopo l’aggiunta di acqua potabile;
possono esservi aggiunte soltanto le sostanze nutritive di cui all’allegato3. Se possono essere utilizzate anche come additivi, a queste sostanze si applicano i criteri di purezza di cui all’allegato 8 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 20053 sugli additivi e, se questi mancano, si applicano i criteri di purezza riconosciuti dai servizi internazionali.
Art. 18a Alimenti di proseguimento: caratterizzazione
La denominazione specifica degli alimenti di proseguimento è «alimento di proseguimento».
Gli alimenti di proseguimento fabbricati esclusivamente con proteine del latte devono essere denominati «latte di proseguimento».
Oltre alle indicazioni di cui all’articolo4 capoverso1, sull’imballaggio o sull’etichetta occorre:
indicare che il prodotto: 1. è idoneo alla particolare alimentazione dei lattanti a partire da un’età di 6 mesi almeno, 2. deve costituire soltanto parte di un’alimentazione mista, e 3. non deve venir utilizzato in sostituzione del latte materno durante i primi 6 mesi di vita;
indicare che la decisione di iniziare con la pappa di complemento, anche nei casi in cui eccezionalmente tale alimentazione sia iniziata prima dei 6 mesi, va presa soltanto: 1. su consiglio di specialisti indipendenti nel campo della medicina o dell’alimentazione oppure della cura dei lattanti e dei bambini in tenera età, e 2. tenuto conto delle necessità di ciascun lattante per quanto concerne la crescita e lo sviluppo;
indicare la quantità media di ogni sale minerale e di ogni vitamina di cui all’allegato 5 ed eventualmente della colina, dell’inositolo e della L-carnitina per 100 ml di preparato pronto al consumo;
fornire istruzioni su come preparare, conservare e smaltire correttamente il prodotto, nonché un avvertimento sui pericoli per la salute di una preparazione e di una conservazione inadeguati;
fornire le informazioni necessarie per l’impiego corretto del prodotto; queste devono essere formulate in modo tale da non scoraggiare l’allattamento al seno.
Può inoltre essere indicata la quantità di sostanze nutritive di cui all’allegato3 per 100 ml di prodotto pronto al consumo sempre che tale indicazione non sia già fornita in applicazione del capoverso3 lettera c.
Oltre all’indicazione della quantità di vitamine e sali minerali può essere indicata la quota percentuale dei valori di riferimento di cui all’allegato 6.
L'impiego di termini quali «umanizzato», «maternizzato», «adattato» e analoghi è inammissibile.
Gli alimenti di proseguimento vanno caratterizzati in modo tale che il consumatore possa differenziarli chiaramente dagli alimenti per lattanti.
I capoversi3 lettera e, 6 e 7 si applicano per analogia anche al confezionamento, alla presentazione e alla pubblicità dei prodotti.
Art. 19 cpv.1
Gli alimenti per lo svezzamento a base di cereali e le altre pappe di complemento per lattanti e bambini in tenera età sono alimenti che corrispondono alle particolari esigenze nutrizionali di lattanti e bambini sani in età compresa tra4 mesi e 3 anni:
durante lo svezzamento dei lattanti;
come pappa di complemento per bambini in tenera età; o
per il loro graduale passaggio all’alimentazione normale.
Art. 20 cpv. 13 e 16
La caratterizzazione e la pubblicità degli additivi sono disciplinate dall’allegato 12, la denominazione delle vitamine, dei sali minerali e di altre sostanze nutritive dall’allegato 13.
In alternativa agli articoli 26 capoverso4 e 29 capoverso 3 OCDerr4, per gli alimenti di complemento possono essere indicati il valore energetico e il tenore di sostanze nutritive o componenti di sostanze nutritive, come pure le percentuali presenti nella razione giornaliera rispetto all’apporto giornaliero raccomandato.
Art. 22 cpv.1, 3 e 7 lett. c e d e 10
Gli integratori alimentari sono prodotti che contengono in forma concentrata vitamine, sali minerali o altre sostanze con specifico effetto alimentare o effetto fisiologico e servono a completare l’alimentazione con tali sostanze.
Possono contenere solo:
le vitamine, i sali minerali e le altre sostanze elencati nell’allegato 13;
le derrate alimentari definite.
Oltre alle indicazioni di cui all’articolo4 capoverso1, gli integratori alimentari devono presentare:
l’avvertenza di non superare la dosa giornaliera raccomandata;
una menzione secondo cui gli integratori alimentari non devono essere utilizzati in sostituzione di un’alimentazione variata.
La quantità di eventuali altre sostanze, aggiunte per motivi fisiologici o fisiologico-alimentari, deve essere indicata nelle immediate vicinanze o nel medesimo campo visivo della caratterizzazione del valore nutrizionale o della caratterizzazione del valore nutrizionale per razione giornaliera.
Art. 22b rubrica e cpv. 2bis
Microalghe e alghe rosse calcaree
Le alghe rosse calcaree (Maerl) sono le alghe calcificate delle specie Lithothamnium corallioides e Phymatolithon calcareum o loro miscele.
II
Disposizione transitoria della modifica del 7 marzo 2008 Le derrate alimentari non conformi alle modifiche del 7 marzo 2008 della presente ordinanza possono essere importate, fabbricate e caratterizzate sino al 31 marzo 2010 secondo il diritto anteriore. Possono essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.
III
Alla presente ordinanza è aggiunto un nuovo allegato 2a conformemente alla versione qui annessa.
Gli allegati2, 3–6 e 10 sono sostituiti dalle versioni qui annesse.
Gli allegati 14 e 14a sono modificati conformemente alla versione qui annessa.
IV
La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2008.
7 marzo 2008 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin
Allegato 2
Requisiti della composizione di alimenti per lattanti Osservazione: i valori indicati si riferiscono al prodotto pronto al consumo commercializzato come tale o preparato secondo le istruzioni del fabbricante.
1 Energia
2 Proteine
21 Definizioni
22 Alimenti per lattanti a base di proteine del latte
Ai prodotti con un tenore di proteine compreso tra 0,45 g/100 kJ (1,8 g/100 kcal) e 0,5 g/100 kJ (2 g/100 kcal) si applicano i requisiti di cui all’articolo 17 capoverso4 lettera a. riferimento (latte materno secondo il n. 26). In questo calcolo è tuttavia possibile sommare i tenori di metionina e cistina, se il rapporto della metionina uguale a3, a condizione che l’idoneità del prodotto per le particolari esigenze alimentari dei lattanti sia stata dimostrata da studi adeguati eseguiti in base alle raccomandazioni riconosciute emanate da cerchie specializzate relative alla pianificazione e all’esecuzione di questo genere di studi.
23 Alimenti per lattanti a base di idrolizzati di proteine
Ai prodotti con un tenore di proteine compreso tra 0,45 g/100 kJ (1,8 g/100 kcal) e 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal) si applicano i requisiti di cui all’articolo 17 capoverso4 lettera b. riferimento (latte materno secondo il n. 26). In questo calcolo è tuttavia possibile sommare i tenori di metionina e cistina, se il rapporto della metionina uguale3, a condizione che l’idoneità del prodotto per le particolari esigenze alimentari dei lattanti sia stata dimostrata da studi adeguati eseguiti in base alle raccomandazioni riconosciute emanate da cerchie specializzate relative alla pianificazione e all’esecuzione di questo genere di studi. Il tenore di L-Carnitina deve essere di almeno 0,3 mg/100 kJ (1,2 mg/100 kcal).
24 Alimenti per lattanti a base di isolati di proteine di soia, soli o associati a proteine del latte
Per la fabbricazione di questi alimenti per lattanti devono essere utilizzati soltanto isolati di proteine di soia. riferimento (latte materno secondo il n. 26). In questo calcolo è tuttavia possibile sommare i tenori di metionina e cistina, se il rapporto della metionina uguale3, a condizione che l’idoneità del prodotto per le particolari esigenze alimentari dei lattanti sia stata dimostrata da studi adeguati eseguiti in base alle raccomandazioni riconosciute emanate da cerchie specializzate relative alla pianificazione e all’esecuzione di questo genere di studi. Il tenore di L-Carnitina deve ammontare almeno a 0,3 mg/100 kJ
25 In tutti i casi si possono aggiungere aminoacidi esclusivamente allo scopo di migliorare il valore nutritivo delle proteine e unicamente nella proporzione
necessaria a tale fine.
I tenori in aminoacidi essenziali e semiessenziali delle proteine di latte materno sono i seguenti:
Cistina 9 38 Istidina 10 40 Isoleucina 22 90 Leucina 40 166 Lisina 27 113 Metionina 5 23 Fenilanina 20 83 Treonina 18 77 Triptofano 8 32 Tirosina 18 76 Valina 21 88
3 Taurina
Se all’alimento per lattanti è aggiunta taurina, il suo tenore non deve supe-
4 Colina
5 Lipidi 51 L’impiego delle seguenti sostanze è vietato:
– olio di sesamo – olio di semi di cotone
Acido laurinico e acido miristinico tenore di grasso totale
Acido linoleico (sotto forma di gliceridi = linoleati)
Il tenore di acido alfalinoleico non deve essere inferiore a 12 mg/100 kJ l rapporto acido linoleico/acido alfalinoleico non deve essere inferiore a 5 né superiore a 15.
Il tenore di transacidi grassi non deve essere superiore al 3 per cento del tenore di grassi totale.
Il tenore di acido erucico non deve superare l’1 per cento del tenore di grassi totale.
È permessa l’aggiunta di acidi grassi polinsaturi a lunga catena (atomi di carbonio 20 e 22). In questi casi, la loro parte rispetto al tenore di grassi totale non deve superare: 571 1 per cento per gli acidi grassi-n-3 polinsaturi a lunga catena; 572 2 per cento per gli acidi grassi-n-6 polinsaturi a lunga catena (1 per cento per gli acidi arachidonici (20:4 n-6)). Il tenore di acido eicosapentaenico (20:5 n-3) non deve essere superiore a quello dell’acido docosaesaenoico (22:6 n-3). Il tenore di acido docosaesaenoico (22:6 n-3) non deve essere superiore al tenore di acidi grassi-n-6 polinsaturi a lunga catena.
6 Fosfolipidi Il tenore di fosfolipidi negli alimenti per lattanti non deve essere superiore a
7 Inositolo
8 Carboidrati
Possono essere usati soltanto i seguenti carboidrati: – lattosio – maltosio – saccarosio – glucosio – maltodestrine – sciroppo di glucosio o sciroppo di glucosio disidratato – amido precotto (per natura senza glutine) – amido gelatinizzato (per natura senza glutine)
Lattosio Questa disposizione non si applica agli alimenti per lattanti nei quali gli isolati di proteine di soia costituiscono oltre il 50 per cento in massa del tenore di proteine totale.
Saccarosio Il saccarosio può essere aggiunto soltanto agli alimenti per lattanti a base di idrolizzati di proteine. Il saccarosio eventualmente aggiunto non deve superare il 20 per cento in massa del tenore totale di carboidrati.
Glucosio Il glucosio può essere aggiunto soltanto agli alimenti per lattanti a base di idrolizzati di proteine. Il glucosio eventualmente aggiunto non deve superare
Amido precotto e/o amido gelatinizzato –2 g/100 ml e 30 per cento in massa del tenore totale di carboidrati
9 Fruttoligosaccaridi e galattoligosaccaridi I fruttoligosaccaridi e i galattoligosaccaridi possono essere aggiunti agli
alimenti per lattanti. Il loro tenore non deve superare 0,8 g/100 ml nella combinazione di 90 per cento di oligogalattosil-lattosio e 10 per cento di oligofruttosil-saccarosio a elevato peso molecolare. Possono essere utilizzate altre combinazioni e impiegati i tenori massimi di fruttoligosaccaridi e galattoligosaccaridi conformemente all'articolo 17 capoverso3 lettera a numero2.
Sali minerali 101 Alimenti per lattanti a base di proteine del latte o di idrolizzati di proteine Potassio (mg) 15 38 60 160 Cloro (mg) 12 38 50 160 Calcio (mg) 12 33 50 140 Fosforo (mg) 6 22 25 90 Ferro (mg) 0,07 0,3 0,31,3 Zinco (mg) 0,12 0,36 0,51,5 Rame (μg) 8,4 25 35 100 Iodio (μg)2,5 12 10 50 Selenio (μg) 0,252,2 1 9 Fluoro (μg) – 25 – 100 Il rapporto calcio/fosforo deve essere compreso tra1,0 e 2,0. 102 Alimenti per lattanti a base di isolati di proteine di soia, soli o mescolati a proteine del latte Si applicano tutti i requisiti di cui al numero 101. Sono fatti salvi ferro e fosforo, per cui valgono i requisiti seguenti:
Ferro (mg) 0,12 0,5 0,45 2 Fosforo (mg) 7,5 25 30 100
Vitamine Vitamina A (μg-RE)5 14 43 60 180 Vitamina D (μg)6 0,25 0,65 1 2,5 Vitamina B1 (tiamina) (μg) 14 72 60 300 Vitamina B2 (riboflavina) (μg)19 95 80 400 Niacina (μg)7 72 375 300 1500
ER = equivalente retinolo, tutti trans
Sotto forma di colecalciferolo o ergocalciferolo, di cui 10 μg = 400 UI di vitamina D
Niacina preformata Acido pantotenico (μg) 95 475 400 2000 Vitamina B6 (μg) 9 42 35 175 Biotina (μg) 0,41,81,5 7,5 Acido folico (μg)2,5 12 10 50 Vitamina B12 (μg) 0,025 0,12 0,1 0,5 Vitamina C (mg)2,5 7,5 10 30 Vitamina K (μg) 1 6 4 25 Vitamina E (mg-α-TE)8 0,5/g1.2 0,5/g 5 acidi grassi acidi grassi polinsaturi, polinsaturi, espressi come espressi come acido linolei- acido linoleico, corretto co, corretto per tenere per tenere conto dei conto dei legami legami nessun caso in nessun inferiore a caso inferiore 0,1 mg/ a 0,5 mg/ 100 kJ 100 kcal disponibili disponibili
Nucleotidi Possono essere impiegati i seguenti nucleotidi: Valore massimo11 Valore massimo12 citidina-5’ monofosfato 0,602,50 uridina-5’ monofosfato 0,421,75 adenosina-5’ monofosfato 0,361,50 guanosina-5’ monofosfato 0,12 0,50 inosina-5’ monofosfato 0,241,00
α-TE = equivalente d-α-tocoferolo
0,5 mg α-TE/1 g acido linoleico (18:2n-6); 0,75 mg α-TE/1 g α-acido linoleico (18:3n-3);
La concentrazione globale di nucleotidi non deve superare1,2 mg/100 kJ
La concentrazione globale di nucleotidi non deve superare1,2 mg/100 kJ
Allegato 2a
(art. 17 cpv.3 lett. c) Specificazione relativa al tenore di proteine, alla fonte proteica e alla trasformazione delle proteine impiegate per la fabbricazione di alimenti per lattanti a base di idrolizzati proteici del siero di latte ottenuti da proteine del latte e con un tenore di proteine
1 Tenore di proteine
2 Fonte proteica
Proteine di siero di latte dolce demineralizzato ottenute dal latte in seguito a precipitazione enzimatica delle caseine mediante impiego di chimosina e costituite dal:
63 per cento di isolato di proteine di siero di latte privo di glicomacropeptidi da caseina con: 211 un tenore proteico minimo pari al 95 per cento di materia secca; 212 una denaturazione delle proteine inferiore al 70 per cento; e 213 un tenore massimo di ceneri del3 per cento; e
37 per cento di concentrato proteico di siero del latte dolce con: 221 un tenore proteico minimo pari all’87 per cento di materia secca; 222 una denaturazione delle proteine inferiore al 70 per cento; e 223 un tenore massimo di ceneri del3,5 per cento.
3 Trasformazione delle proteine
Processo di idrolisi in due fasi mediante impiego di un preparato di tripsina con una fase di trattamento termico (da3 a 10 minuti tra 80 e 100 °C) tra le due fasi di idrolisi.
Allegato 3
Sostanze nutritive ammesse negli alimenti per lattanti e negli alimenti di proseguimento 1. Vitamine Vitamina Preparato vitaminico Vitamina A Retinolo acetato Retinolo palmitato Retinolo Vitamina D Vitamina D2 (Ergocalciferolo) Vitamina D3 (Colecalciferolo) Vitamina B1 Tiamina cloridrato Tiamina mononitrato Vitamina B2 Riboflavina Riboflavina-5’-fosfato di sodio Niacina Nicotinamide Acido nicotinico Vitamina B6 Piridossina cloridrato Piridossina-5’-fosfat Folati Acido folico Acido pantotenico D-Pantotenato di calcio D-Pantotenato di sodio Dexpantenolo Vitamina B12 Cianocobalamina Idrossocobalamina Biotina D-Biotina Vitamina C Acido L-ascorbico L-Ascorbato di sodio L-Ascorbato di calcio Acido 6-palmitil-L-ascorbico (Palmitato di ascorbile) (L-palmitato di ascorbile) Ascorbato di potassio Vitamina E D-alfa-Tocoferolo DL- alfa-Tocoferolo D-alfa-Tocoferilacetato DL-alfa-Tocoferilacetato Vitamina K Fillochinone (Fitomenadione) 2. Sali minerali Sali minerali Sali ammessi Calcio (Ca) Carbonato di calcio Cloruro di calcio Citrato di calcio Gluconato di calcio Glicerofosfato di calcio Lattato di calcio Ortofosfato di calcio Idrossido di calcio Magnesio (Mg) Carbonato di magnesio Cloruro di magnesio Ossido di magnesio Ortofosfato di magnesio Solfato di magnesio Gluconato di magnesio Idrossido di magnesio Citrato di magnesio Ferro (Fe) Citrato ferroso Gluconato ferroso Lattato ferroso Solfato ferroso Citrato ferrico di ammonio Fumarato ferroso Difosfato ferrico (pirofosfato ferrico) Ferro bisglicinato Rame (Cu) Citrato rameico Gluconato rameico Solfato rameico Complesso rame-lisina Carbonato rameico Iodio (I) Ioduro di potassio Ioduro di sodio Iodato di potassio Zinco (Zn) Acetato di zinco Cloruro di zinco Lattato di zinco Solfato di zinco Citrato di zinco Gluconato di zinco Ossido di zinco Sali minerali Sali ammessi Manganese (Mn) Carbonato di manganese Cloruro di manganese Citrato di manganese Solfato di manganese Gluconato di manganese Sodio (Na) Bicarbonato di sodio Cloruro di sodio Citrato di sodio Gluconato di sodio Carbonato di sodio Lattato di sodio Ortofosfato di sodio Idrossido di sodio Potassio (K) Bicarbonato di potassio Carbonato di potassio Cloruro di potassio Citrati di potassio Gluconato di potassio Lattato di potassio Ortofosfato di potassio Idrossido di potassio Selenio (Se)
Seleniato di sodio Seleniuro di sodio 3. Aminoacidi e altri composti azotati L-Cistina e il suo cloridrato L-Istidina e il suo cloridrato L-Isoleucina e il suo cloridrato L-Leucina e il suo cloridrato L-Lisina e il suo cloridrato L-Cisteina e il suo cloridrato L-Metionina L-Fenilanina L-Treonina L-Triptofano L-Tirosina L-Valina L-Carnitina e il suo cloridrato L-Carnitina-L-tartrato Taurina Citidina-5’-monofosfato e i suoi sali di sodio Uridina-5’-monofosfato e i suoi sali di sodio Adenosina-5’-monofosfato e i suoi sali di sodio Guanosina-5’-monofosfato e i suoi sali di sodio Inosina-5’-monofosfato e i suoi sali di sodio 4. Altre sostanze Colina Cloruro di colina Citrato di colina Tartrato di colina Inositolo
Allegato 4
Indicazioni nutrizionali e sulla salute per gli alimenti per lattanti e condizioni che giustificano un’indicazione pubblicitaria corrispondente 1. Indicazioni nutrizionali Indicazione pubblicitaria Condizioni che giustificano l’indicazione pubblicitaria
Unicamente lattosio Il lattosio è l’unico carboidrato presente.
Assenza di lattosio Il tenore di lattosio non è superiore a
Aggiunta di acidi grassi Il tenore di acido docosaesaenoico non è polinsaturi a lunga catena o inferiore allo 0,2 % del tenore totale di acidi indicazione nutrizionale grassi. equivalente relativa all'aggiunta di acido docosaesaenoico
Indicazioni nutrizionali relative all'aggiunta dei seguenti ingredienti facoltativi: 141 Taurina Aggiunta volontariamente con una concentrazione idonea alla particolare condizioni di cui all’allegato 2 142 Fruttoligosaccaridi e galattoligo- Aggiunti volontariamente con una saccaridi concentrazione idonea alla particolare condizioni di cui all'allegato 2 143 Nucleotidi Aggiunti volontariamente con una concentrazione idonea alla particolare condizioni di cui all'allegato 2 2. Indicazioni sulla salute (comprese le indicazioni relative alla riduzione di rischi di malattia) Indicazione pubblicitaria Condizioni che giustificano l’indicazione pubblicitaria
Riduzione del rischio di allergia a. Gli alimenti per lattanti devono soddisfare alle proteine del latte. le disposizioni di cui all’allegato2 numero Questa indicazione sulla salute 22. La quantità di proteina che provoca la può comprendere nozioni che reazione immunitaria deve essere provata fanno riferimento a una riduzione mediante metodi di misura riconosciuti e del potere allergenico o può costituire al massimo l’1 per cento antigenico. delle sostanze azotate contenute nell’alimento.
Nella caratterizzazione occorre dichiarare che l'alimento non deve essere consumato da lattanti che sono allergici alle proteine intatte di cui l’alimento è costituito, a meno che test clinici generalmente riconosciuti non abbiano dimostrato la tollerabilità dell’alimento per lattanti in almeno il 90 per cento dei casi (intervallo di confidenza 95 %) di lattanti ipersensibili alla proteina che costituisce l’idrolizzato.
Gli alimenti per lattanti, somministrati per via orale, non devono provocare una sensibilizzazione, negli animali, alle proteine intatte di cui sono costituiti.
A riprova delle presunte caratteristiche vanno presentati dati oggettivi e scientificamente dimostrati.
Allegato 5
(art. 18 cpv.2 lett. a n. 1 e b nonché art. 18a cpv.3 lett. c) Requisiti della composizione degli alimenti di proseguimento Osservazione: i valori indicati si riferiscono al prodotto pronto al consumo commercializzato come tale o preparato secondo le istruzioni del fabbricante.
1 Energia
2 Proteine
21 Alimenti di proseguimento a base di proteine del latte e cistina non è superiore a3. È possibile sommare i tenori di fenilanina e di
22 Alimenti di proseguimento a base di idrolizzati di proteine e cistina non è superiore a3. È possibile sommare i tenori di fenilanina e di
Alimenti di proseguimento a base di isolati di proteine di soia, soli o associati a proteine del latte Per la fabbricazione di questi alimenti di proseguimento devono essere utilizzati soltanto isolati di proteine di soia. e cistina non è superiore a3. È possibile sommare i tenori di fenilanina e
In tutti i casi si possono aggiungere aminoacidi esclusivamente allo scopo di migliorare il valore nutritivo delle proteine e unicamente nella proporzione necessaria a tale fine.
3 Taurina
Il tenore della taurina eventualmente aggiunta all’alimento di proseguimento non deve superare2,9 mg/100 kJ (12 mg/100 kcal).
4 Lipidi 41 L’impiego delle seguenti sostanze è vietato:
– olio di sesamo – olio di semi di cotone
Acido laurinico e acido miristinico tenore di grasso totale
Acido linoleico (sotto forma di gliceridi = linoleati)
Il tenore di transacidi grassi non deve essere superiore al 3 per cento del tenore di grassi totale.
Il tenore di acido erucico non deve essere superiore all’1 per cento del tenore di grassi totale.
Il tenore di acido alfalinoleico non deve essere inferiore a 12 mg/100 kJ Il rapporto acido linoleico/acido alfalinoleico non deve essere inferiore a 5 né superiore a 15.
È permessa l’aggiunta di acidi grassi polinsaturi a lunga catena (atomi di carbonio 20 e 22). In questi casi, la loro proporzione rispetto al tenore di grassi totale non deve superare: 471 1 per cento per gli acidi grassi-n-3 polinsaturi a lunga catena; 472 2 per cento per gli acidi grassi-n-6 polinsaturi a lunga catena (1 per cento per gli acidi arachidonici (20:4 n-6)). Il tenore di acido eicosapentaenico (20:5 n-3) non può essere superiore a quello dell’acido docosaesaenoico (22:6 n-3). Il tenore di acido docosaesaenoico (22:6 n-3) non può essere superiore al tenore di acidi grassi-n-6 polinsaturi a lunga catena.
5 Fosfolipidi Il tenore di fosfolipidi negli alimenti di proseguimento non deve essere
superiore a2 g/l.
6 Carboidrati
È vietato utilizzare additivi contenenti glutine.
Lattosio Questa disposizione non si applica agli alimenti di proseguimento nei quali le proteine di soia costituiscono oltre il 50 per cento in massa del tenore di proteine totale.
Saccarosio, fruttosio, miele tenore totale di carboidrati Il miele deve essere trattato in modo da distruggere le spore di Clostridium botulinum.
Glucosio Il glucosio può essere aggiunto soltanto agli alimenti di proseguimento a base di idrolizzati di proteine. Il glucosio eventualmente aggiunto non deve
7 Fruttoligosaccaridi e galattoligosaccaridi I fruttoligosaccaridi e i galattoligosaccaridi possono essere aggiunti agli
alimenti di proseguimento. In questo caso, il loro tenore non deve superare 0,8 g/100 ml nella combinazione di 90 per cento di oligogalattosil-lattosio e
per cento di oligofruttosil-saccarosio a elevato peso molecolare. Possono essere utilizzate altre combinazioni e impiegati i tenori massimi di fruttoligosaccaridi e galattoligosaccaridi conformemente all'articolo 18 capoverso2 lettera a numero2.
8 Sali minerali
81 Alimenti di proseguimento a base di proteine del latte o di idrolizzati di proteine
Potassio (mg) 15 38 60 160 Cloro (mg) 12 38 50 160 Calcio (mg) 12 33 50 140 Fosforo (mg) 6 22 25 90 Ferro (mg) 0,14 0,5 0,6 2 Zinco (mg) 0,12 0,36 0,51,5 Rame (μg) 8,4 25 35 100 Iodio (μg)2,5 12 10 50 Selenio (μg) 0,252,2 1 9 Fluoro (μg) – 25 – 100 Negli alimenti di proseguimento il rapporto calcio/fosforo deve essere compreso tra1,0 e 2,0.
Alimenti di proseguimento a base di isolati di proteine di soia, soli o mescolati a proteine del latte Si applicano tutti i requisiti di cui al numero 81. Sono fatti salvi ferro e fosforo, per cui valgono i requisiti seguenti:
Ferro (mg) 0,22 0,65 0,92,5 Fosforo (mg) 7,5 25 30 100
9 Vitamine
Vitamina A (μg-RE)13 14 43 60 180 Vitamina D (μg)14 0,25 0,75 1 3 Vitamina B1 (Tiamina) (μg) 14 72 60 300 Vitamina B2 (Riboflavina) (μg) 19 95 80 400 Niacina (μg)15 72 375 300 1500 Acido pantotenico (μg) 95 475 400 2000 Vitamina B6 (μg) 9 42 35 175 Biotina (μg) 0,41,81,5 7,5 Acido folico (μg)2,5 12 10 50 Vitamina B12 (μg) 0,025 0,12 0,1 0,5 Vitamina C (mg)2,5 7,5 10 30 Vitamina K (μg) 1 6 4 25 Vitamina E (mg-α-TE)16 0,5/g1,2 0,5/g 5 acidi grassi acidi grassi polinsaturi, polinsaturi, espressi espressi come come acido acido linoleilinoleico, co, corretto corretto per per tenere tenere conto dei conto dei legami legami doppi18, ma doppi17,ma in nessun in nessun caso inferiore caso a 0,5 mg/ inferiore a 100 kcal 0,1 mg/ disponibili 100 kJ disponibili
ER = equivalente retinolo, tutti trans
Sotto forma di colecalciferolo o ergocalciferolo, di cui 10 μg = 400 UI di vitamina D
Niacina preformata
α-TE = equivalente d-α-tocoferolo
0,5 mg α-TE/1 g acido linoleico (18:2n-6); 0,75 mg α-TE/1 g α-acido linoleico (18:3n-3);
Nucleotidi Possono essere impiegati i seguenti nucleotidi:
Valore massimo19 Valore massimo20 citidina-5’ monofosfato 0,602,50 uridina-5’ monofosfato 0,421,75 adenosina-5’ monofosfato 0,361,50 guanosina-5’ monofosfato 0,12 0,50 inosina-5’ monofosfato 0,241,00
La concentrazione totale di nucleotidi non deve superare1,2 mg/100 kJ (5 mg/100 kcal).
Allegato 6
Valori di riferimento per la caratterizzazione del valore nutritivo di derrate alimentari destinate a lattanti e bambini in tenera età Sostanza nutritiva Valore di riferimento Vitamina A (μg) 400 Vitamina D (μg) 7 Vitamina E (mg TE) 5 Vitamina K (μg) 12 Vitamina C (mg) 45 Vitamina B1 (Tiamina) (mg) 0,5 Vitamina B2 (Riboflavina) (mg) 0,7 Niacina (mg) 7 Vitamina B6 (mg) 0,7 Folato (μg) 125 Vitamina B12 (μg) 0,8 Acido pantotenico (mg) 3 Biotina (μg) 10 Calcio (mg) 550 Fosforo (mg) 550 Potassio (mg) 1000 Sodio (mg) 400 Cloro (mg) 500 Ferro (mg) 8 Zinco (mg) 5 Iodio (μg) 80 Selenio (μg) 20 Rame (mg) 0,5 Magnesio (mg) 80 Manganese (mg)1,2
Allegato 10
(art. 19 cpv. 6) Quantità massime di vitamine, sali minerali e oligoelementi aggiunti ad alimenti per lo svezzamento a base di cereali e ad altri alimenti di complemento per lattanti e bambini in tenera età Osservazione: i requisiti delle sostanze nutritive si riferiscono al prodotto consegnato ai consumatori pronto al consumo o preparato per il consumo in base alle istruzioni del fabbricante. Fanno eccezione potassio e calcio, nel cui caso i requisiti si riferiscono al prodotto destinato alla consegna ai consumatori.
Sostanza nutritiva Valore massimo per 100 kcal Vitamina A (μg RE) 180[1] Vitamina D (μg) 3[1] Vitamina E (mg α-TE) 3 Vitamina C (mg) 12,5/25[2]/125[3] Vitamina B1 (Tiamina) (mg) 0,25/0,5[4] Vitamina B2 (Riboflavina) (mg) 0,4 Niacina (mg NE)4,5 Vitamina B6 (mg) 0,35 Acido folico (μg) 50 Vitamina B12 (μg) 0,35 Acido pantotenico (mg)1,5 Biotina (μg) 10 Potassio (mg) 160 Calcio (mg) 80/180[5]/100[6] Magnesio (mg) 40 Ferro (mg) 3 Zinco (mg) 2 Rame (μg) 40 Iodio (μg) 35 Manganese (mg) 0,6 [1] In conformità con le disposizioni di cui agli allegati 7 e 8 [2] Valore massimo applicabile ai prodotti arricchiti di ferro [3] Valore massimo applicabile alle pietanze a base di frutta, succhi e nettari di frutta e succhi di verdura [4] Valore massimo applicabile alle derrate alimentari a base di cereali trasformate [5] Valore massimo applicabile ai prodotti di cui all’articolo 19 cpv.3 lett. a e b [6] Valore massimo applicabile ai prodotti di cui all’articolo 19 cpv.3 lett. d
Allegato 14
Categoria4: altre sostanze L-Carnitina L-cloridrato di carnitina L-Carnitina-L-Tartrato Monoidrato di creatina Colina Cloruro di colina Tartrato di colina Citrato di colina Coenzima Q10 DHA da olio di pesce od olio di alga EPA da olio di pesce od olio di alga Inositolo Isoflavoni estratti da soia e/o trifoglio rosso Luteina estratta da tagete Licopina estratta da pomodori Omega – 3 – acidi grassi estratti da oli vegetali, oli di pesce e oli di alga Taurina Zeaxantina da tagete
Allegato 14a
Composizione essenziale degli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali Tabella 1 Valori per le vitamine, i sali minerali e gli oligoelementi in alimenti completi dal punto di vista nutrizionale destinati ai lattanti Sali minerali Cloruro (mg) 12 29 50 125 Potassio (mg) 15 35 60 145 Calcio (mg) 12 60 50 250 Fosforo (mg)a 6 22 25 90 Ferro (mg) 0,12 0,5 0,5 2 Zinco (mg) 0,12 0,6 0,52,4 Rame (μg)4,8 29 20 120 Iodio (μg)1,2 8,4 5 35 Selenio (μg) 0,25 0,7 1 3 Cromo (μg) –2,5 – 10 Molibdeno (μg) –2,5 – 10 Fluoruro (mg) – 0,05 – 0,2 a Il rapporto calcio/fosforo deve essere compreso tra1,2 e 2,0