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Legge federale che completa temporaneamente le prestazioni assicurative dell’assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni

AS 2009 1175 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 20 mar 2009

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2009-1175/it/legge-federale-che-completa-temporaneamente-le-prestazioni-assicurative-dell-assicurazione-svizzera-contro-i-rischi-delle-esportazioni

Consultato il 4 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Atto di base di: Legge federale che completa temporaneamente le prestazioni assicurative dell’assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (RS 946.11)

Foglio federale: Messaggio concernente la legge federale che completa temporaneamente le prestazioni assicurative dell'assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (ASRE) (BBl 2009 224),

RU 2009 1175

Legge federale
che completa temporaneamente le prestazioni assicurative
dell’assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni

del 20 marzo 2009

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 100 capoverso1 e 101 capoverso1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale dell’11 febbraio 20092,
decreta:

Footnotes

  1. [1] RS 101
  2. [2] FF 2009 831

Art. 1 Scopo

La presente legge intende agevolare l’intraprendimento e l’esecuzione di esportazioni in circostanze difficili.

A tale scopo essa completa temporaneamente le prestazioni assicurative dell’assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (ASRE).

Art. 2 Garanzie

L’ASRE può garantire che:

a all’istituto finanziario che rilascia una garanzia (bond) assicurata dall’ASRE sia rimborsata, su semplice richiesta e per intero, la somma versata in seguito a tale rivendicazione di garanzia; b al cessionario di crediti all’esportazione assicurati dall’ASRE sia rimborsata, su semplice richiesta, l’intera somma scoperta se il debitore non può effettuare i pagamenti in scadenza.

Lo stipulante deve restituire all’ASRE il rimborso da essa effettuato, in quanto non abbia diritto a prestazioni d’indennizzo garantite in base all’assicurazione contro i rischi delle esportazioni.

Art. 3 Assicurazione del credito di fabbricazione

Se un istituto finanziario accorda un credito a un esportatore per il finanziamento di forniture e servizi, l’ASRE può assicurare il rischio del credere dell’esportatore a condizione che le forniture e i servizi siano stati forniti nell’ambito di un’esportazione assicurata dall’ASRE.

Se l’ASRE ha indennizzato l’istituto finanziario, l’esportatore deve restituire l’indennizzo per intero.

RS 946.11 dell’assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni

Art. 4 Applicazione della legge sull’assicurazione contro i rischi delle esportazioni

Per il resto è applicabile la legge del 16 dicembre 20053 sull’assicurazione contro i rischi delle esportazioni.

Footnotes

  1. [3] RS 946.10

Art. 5 Referendum ed entrata in vigore

La presente legge è dichiarata urgente conformemente all’articolo 165 capoverso 1 della Costituzione federale; sottostà al referendum facoltativo ai sensi dell’articolo 141 capoverso1 lettera b della Costituzione federale.

Entra in vigore il 21 marzo 2009 con effetto sino al 31 dicembre 2011.

Consiglio nazionale, 20 marzo 2009 Consiglio degli Stati, 20 marzo 2009 La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi Il presidente: Alain Berset Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Il segretario: Philippe Schwab