Fonte

RU 2009 1515

Legge federale
sul trattamento fiscale delle spese di riattazione
degli immobili

del 3 ottobre 2008

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 3 settembre 20071; visto il parere del Consiglio federale del 7 novembre 20072,
decreta:

I

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 14 dicembre 19903 sull’imposta federale diretta

Art. 32 cpv.2, primo periodo

Il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione, i premi d’assicurazione e le spese d’amministrazione da parte di terzi. … 2. Legge federale del 14 dicembre 19904 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

Art. 9 cpv.3, introduzione

Il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione, i premi d’assicurazione e le spese d’amministrazione da parte di terzi. I Cantoni possono inoltre prevedere deduzioni per la protezione dell’ambiente, per provvedimenti di risparmio energetico e per la cura di monumenti storici. Negli ultimi tre casi vale la seguente norma:

Art. 72j Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica del 3 ottobre 2008

Entro due anni dall’entrata in vigore della modifica del 3 ottobre 2008, i Cantoni adeguano la loro legislazione alle disposizioni modificate dell’articolo 9 capoverso3. Tale adeguamento ha effetto per tutti i Cantoni due anni dopo l’entrata in vigore della modifica del 3 ottobre 2008.

Scaduto tale termine, le modifiche dell’articolo 9 capoverso3 si applicano direttamente laddove il diritto fiscale cantonale risulti ad esse contrario.

II

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 3 ottobre 2008 Consiglio degli Stati, 3 ottobre 2008 Il presidente: André Bugnon Il presidente: Christoffel Brändli Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Il segretario: Philippe Schwab

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore

Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 22 gennaio 2009.5

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010.

25 marzo 2009 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova