RU 2009 1519
Ordinanza
concernente i costi deducibili di immobili
del patrimonio privato in materia
di imposta federale diretta
Modifica del 25 marzo 2009
L’Amministrazione federale delle contribuzioni
ordina:
I
L’ordinanza del 24 agosto 19921 concernente i costi deducibili di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta è modificata come segue:
Titolo Ordinanza dell’AFC concernente i costi deducibili di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta (Ordinanza dell’AFC sui costi di immobili)
Art. 1 cpv. 2 lett. a
Abrogata
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2010.
25 marzo 2009 Amministrazione federale delle contribuzioni: Urs Ursprung in materia di imposta federale diretta