RU 2009 1665
Ordinanza
sulle poste
(OPO)
Modifica del 22 aprile 2009
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 26 novembre 20031 sulle poste è modificata come segue:
Art. 1 lett. h
Nella presente ordinanza si intende per:
h. invii della posta-lettere rapida: gli invii per il cui trasporto viene pagato un prezzo due volte e mezzo superiore a quello applicato dalla Posta per il trasporto di una lettera della posta A della prima categoria di peso e di formato;
Art. 2 cpv.1
I servizi riservati comprendono il trasporto di invii della posta-lettere indirizzati del traffico nazionale e di quelli provenienti dall’estero di peso non eccedente
grammi.
Art. 3 lett. a
I servizi non riservati comprendono:
a. il trasporto di invii della posta-lettere indirizzati del traffico nazionale e di quelli provenienti dall’estero di peso eccedente 50 grammi;
Art. 16 cpv.1
Chiunque è autorizzato a presentare all’autorità di regolazione denunce relative al servizio universale. Sono eccettuate le denunce relative ai prezzi del servizio universale.
Art. 18 Divieto di sovvenzionamento trasversale
La Posta fornisce ogni anno all’autorità di regolazione la prova che il prezzo dei servizi liberi non è ridotto con proventi del servizio universale.
La Posta è tenuta a fornire tale prova, su denuncia o d’ufficio, anche nel singolo caso.
Art. 18a Competenze
Il Dipartimento decide in merito al rispetto del divieto di sovvenzionamento trasversale.
L’autorità di regolazione istruisce la procedura ed esegue le decisioni del Dipartimento.
Art. 19 Verifica indipendente
Un ufficio di revisione esterno indipendente e abilitato verifica, all’attenzione dell’autorità di regolazione:
la prova fornita dalla Posta sui costi del servizio universale secondo l’articolo 17 capoverso1;
se le disposizioni in materia di contabilità dei costi e delle prestazioni secondo l’articolo 17 capoverso1 sono rispettate;
la prova della Posta in merito al rispetto del divieto di sovvenzionamento trasversale secondo l’articolo 18 capoverso1.
L’autorità di regolazione può incaricare un ufficio di revisione di verificare la prova della Posta nel singolo caso secondo l’articolo 18 capoverso 2.
La Posta concede al Dipartimento, all’autorità di regolazione e all’ufficio di revisione di prendere visione degli atti e fornisce tutte le informazioni necessarie.
Art. 41 cpv.1 lett. c
In quanto autorità indipendente nel suo settore di attività, l’autorità di regolazione:
c. tratta le denunce che le sono presentate in quanto autorità di vigilanza secondo l’articolo 16.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2009.
22 aprile 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |