RU 2009 2021
Ordinanza del DFI
sulle bevande alcoliche
Modifica dell’11 maggio 2009
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)
ordina:
I
L’ordinanza del DFI del 23 novembre 20051 sulle bevande alcoliche è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 3
Abrogato
Art. 10 cpv.1 lett. e
Sull’etichetta devono figurare le seguenti indicazioni:
e. le indicazioni di cui all’articolo 8 OCDerr.
II
L’allegato1 è modificato come segue:
Cap. II n. 1 cpv. 2
Dopo l’arricchimento, l’aumento del tenore di alcol non deve tuttavia superare il 2,5 % in volume. Dopo l’arricchimento, il tenore di alcol dei vini svizzeri con indicazione geografica tipica e dei vini svizzeri da tavola non deve superare il 12 % in volume per i vini bianchi e il 12,5 % in volume per i vini rosé e rossi.
III
Disposizione transitoria alla modifica dell'11 maggio 2009 I vini non conformi alle modifiche dell'11 maggio 2009 della presente ordinanza possono essere etichettati secondo il diritto previgente fino al 31 dicembre 2010. Possono essere consegnati ai consumatori sino a esaurimento delle scorte.
IV
La presente modifica entra in vigore il 25 maggio 2009.
11 maggio 2009 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin