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RU 2009 2021

Ordinanza del DFI
sulle bevande alcoliche

Modifica dell’11 maggio 2009

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)
ordina:

I

L’ordinanza del DFI del 23 novembre 20051 sulle bevande alcoliche è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 3

Abrogato

Art. 10 cpv.1 lett. e

Sull’etichetta devono figurare le seguenti indicazioni:

e. le indicazioni di cui all’articolo 8 OCDerr.

II

L’allegato1 è modificato come segue:

Cap. II n. 1 cpv. 2

Dopo l’arricchimento, l’aumento del tenore di alcol non deve tuttavia superare il 2,5 % in volume. Dopo l’arricchimento, il tenore di alcol dei vini svizzeri con indicazione geografica tipica e dei vini svizzeri da tavola non deve superare il 12 % in volume per i vini bianchi e il 12,5 % in volume per i vini rosé e rossi.

III

Disposizione transitoria alla modifica dell'11 maggio 2009 I vini non conformi alle modifiche dell'11 maggio 2009 della presente ordinanza possono essere etichettati secondo il diritto previgente fino al 31 dicembre 2010. Possono essere consegnati ai consumatori sino a esaurimento delle scorte.

IV

La presente modifica entra in vigore il 25 maggio 2009.

11 maggio 2009 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin