RU 2009 2393
Ordinanza del DFI
sui requisiti igienici
(ORI)
Modifica dell’11 maggio 2009
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)
ordina:
I
L’ordinanza del DFI del 23 novembre 20051 sui requisiti igienici è modificata come segue:
Art. 1 cpv.2
Sono fatti salvi i requisiti specifici:
dell’ordinanza del DFI dell’11 maggio 20092 concernente la trasformazione igienica del latte nelle aziende di estivazione;
dell’ordinanza del 23 novembre 20053 sulla produzione primaria.
Art. 41 cpv.3
Per la pulizia esterna dei prodotti freschi della pesca interi, al posto dell’acqua potabile può essere utilizzata acqua pulita. Le fasi di lavorazione quali la decapitazione e l’eviscerazione devono essere effettuate in condizioni igieniche ineccepibili. Immediatamente dopo tali operazioni, i prodotti devono essere lavati accuratamente con acqua pulita.
Art. 43 lett. a, secondo periodo
Abrogato
Art. 48 cpv.3, frase introduttiva e lett. b
Le aziende che fabbricano prodotti di latte devono mettere in atto procedimenti tesi a garantire che immediatamente prima del trattamento termico siano osservati i seguenti valori di tolleranza:
b. latte trattato termicamente impiegato per la fabbricazione di prodotti di latte: tenore di germi inferiore a 100 000 per ml a 30 °C;
Art. 51 cpv.2
Il latte pastorizzato e i prodotti di latte pastorizzati in forma liquida possono essere consegnati aperti ai consumatori, se il dispositivo di mescita (recipiente, rubinetto ecc, ) garantisce un prelievo privo di contaminazioni. Il punto di consegna è tenuto a informare i consumatori sulla conservabilità del latte e dei prodotti di latte e sulle relative condizioni.
II
La presente modifica entra in vigore il 25 maggio 2009.
11 maggio 2009 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin