RU 2009 2575
Ordinanza
concernente i pagamenti diretti all’agricoltura
(Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)
Modifica del 6 maggio 2009
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sui pagamenti diretti è modificata come segue:
Art. 48 cpv.1
Una fascia di superficie inerbita o da strame di una larghezza tra3 e 6 metri deve essere mantenuta lungo entrambi i lati di siepi, boschetti campestri e rivieraschi. Questa fascia non è richiesta su entrambi i lati se uno di essi non si trova sulla superficie agricola utile propria o in affitto, o se la siepe, il boschetto campestre o rivierasco fiancheggia una strada, un sentiero, un muro o un corso d’acqua.
Art. 49 Contributi
Il contributo annuo per ettaro per i prati sfruttati in modo estensivo e i terreni da strame è fissato come segue:
nella zona di pianura 1500 franchi
nella zona collinare 1200 franchi
nelle zone di montagna I e II 700 franchi
nelle zone di montagna III e IV 450 franchi.
Il contributo annuo per ettaro per i prati sfruttati in modo poco intensivo è di 300 franchi.
Il contributo annuo per ettaro per le siepi, i boschetti campestri e rivieraschi, incluso il margine erboso, è fissato come segue:
nella zona di pianura e nella zona collinare 2500 franchi
nelle zone di montagna I e II 2100 franchi
nelle zone di montagna III e IV 1900 franchi.
Art. 73d
II
Modifica del diritto vigente Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 14 novembre 20072 sui contributi d’estivazione
Art. 31a
2. Ordinanza del 7 dicembre 19983 sui contributi nella campicoltura
Art. 17
III
Fatto salvo il capoverso2, la presente modifica entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2009.
Gli articoli 48 capoverso1 e 49 entrano in vigore il 1° gennaio 2010.
6 maggio 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |