RU 2009 2615
Legge federale
sui brevetti d’invenzione
(Legge sui brevetti, LBI)
Modifica del 19 dicembre 2008
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 21 dicembre 20071,
decreta:
I
La legge del 25 giugno 19542 sui brevetti è modificata come segue:
Art. 8a cpv.2, secondo periodo
… È fatto salvo l’articolo 9a capoverso3.
Art. 8b, secondo periodo
… Sono fatti salvi gli articoli 1a capoverso1 e 9a capoverso3.
Art. 9a
II. In particolare 1 Se una merce protetta da brevetto è immessa in commercio in Svizzera o nello Spazio economico europeo dal titolare del brevetto o con il suo consenso, tale merce può essere importata e utilizzata o rivenduta in Svizzera a titolo professionale.
Se un dispositivo che consente l’applicazione di un procedimento protetto da brevetto è immesso in commercio in Svizzera o nello Spazio economico europeo dal titolare del brevetto o con il suo consenso, il primo e ogni successivo acquirente del dispositivo sono autorizzati ad applicare tale procedimento.
Se materiale biologico protetto da brevetto è immesso in commercio in Svizzera o nello Spazio economico europeo dal titolare del brevetto o con il suo consenso, tale materiale può essere importato e riprodotto in Svizzera nella misura necessaria per consentirne l’utilizzazione cui è destinato. Il materiale così ottenuto non può essere utilizzato per un’ulteriore riproduzione. È fatto salvo l’articolo 35a.
Se una merce protetta da brevetto è immessa in commercio al di fuori dello Spazio economico europeo dal titolare del brevetto o con il suo consenso e la protezione brevettuale riveste un’importanza secondaria in considerazione delle caratteristiche funzionali della merce, questa può essere importata a titolo professionale. Se il titolare del brevetto non rende verosimile il contrario, si presume che la protezione brevettuale rivesta un’importanza secondaria.
Nonostante i capoversi 1–4, una merce protetta da brevetto può essere immessa in commercio in Svizzera soltanto con il consenso del titolare del brevetto se, in Svizzera o nel Paese di immissione in commercio, il prezzo di tale merce è stabilito dallo Stato.
II
La legge del 15 dicembre 20003 sugli agenti terapeutici è modificata come segue:
Art. 14 cpv.3
Abrogato
III
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 19 dicembre 2008 Consiglio degli Stati, 19 dicembre 2008 La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi Il presidente: Alain Berset Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Il segretario: Philippe Schwab
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore
Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 16 aprile 2009.4
La presente legge entra in vigore il 1° luglio 2009.
29 maggio 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova Legge sui brevetti. LF Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.