RU 2009 2641
Ordinanza
concernente la prescrizione medica di eroina
Modifica del 20 maggio 2009
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L'ordinanza dell’8 marzo 19991 concernente la prescrizione medica di eroina è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 3e capoversi2 e 3, 3f capoverso 3 e 9 capoverso 3 della legge del 3 ottobre 19512 sugli stupefacenti (legge),
Art. 17
Abrogato
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2010.
20 maggio 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |