RU 2009 2643
Ordinanza
sui medicamenti
(OM)
Modifica del 29 maggio 2009
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 17 ottobre 20011 sui medicamenti è modificata come segue:
Titolo prima dell’art. 18
Abrogato
Art. 18
Abrogato
Art. 44e Disposizione transitoria della modifica del 29 maggio 2009
Le domande di cui all’articolo 18 depositate prima dell’entrata in vigore della modifica del 29 maggio 2009 della presente ordinanza sono trattate secondo il diritto anteriore.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2009.
29 maggio 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |